Sentenza n. 429 del 1996

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SENTENZA N. 429

 

ANNO 1996

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

-     Dott. Renato GRANATA, Presidente

 

-     Prof. Giuliano VASSALLI

 

-     Prof. Francesco GUIZZI

 

-     Prof. Cesare MIRABELLI

 

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

-     Avv. Massimo VARI

 

-     Dott. Cesare RUPERTO

 

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

 

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

 

-     Prof. Valerio ONIDA

 

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

 

-     Avv. Fernanda CONTRI

 

-     Prof. Guido NEPPI MODONA

 

-     Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 15 marzo 1996 e depositato in cancelleria il 26 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota indirizzata dal Ministero delle finanze (Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione) alle Direzioni regionali delle entrate il 15 gennaio 1996 (prot. n. II/4/126/96), che ha ad oggetto il "versamento mediante delega alle banche delle somme relative alle tasse sulle concessioni governative limitatamente agli atti o provvedimenti previsti dalle voci concernenti i libri e i registri e il numero di partita IVA - Istituzione di codici-tributo", ed iscritto al n. 6 del registro conflitti 1996.

 

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1996 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

 

uditi gli avvocati Francesco Torre e Francesco Castaldi per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio del ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. -- Con ricorso notificato il 15 marzo 1996, il Presidente della Regione Siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, denunciando come invasiva delle attribuzioni regionali la nota indirizzata dal Ministero delle finanze (Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione) alle Direzioni regionali delle entrate il 15 gennaio 1996 (prot. n. II/4/126/96), che ha ad oggetto il "versamento mediante delega alle banche delle somme relative alle tasse sulle concessioni governative limitatamente agli atti o provvedimenti previsti dalle voci concernenti i libri e i registri e il numero di partita IVA". Il Ministero delle finanze (in attuazione dell'art. 3, commi 138, 142, 143, 144, 146 e 241 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) ha impartito disposizioni relative alle modalità di riscossione della tassa annuale di concessione governativa sulla partita IVA, stabilendo che, dovendo essere la tassa versata mediante delega alle banche, queste, per le operazioni effettuate in Sicilia, versino il 50% delle somme riscosse alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e la restante parte all'Ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana.

 

La Regione chiede l'annullamento dell'atto ministeriale, che considera lesivo delle attribuzioni regionali in materia finanziaria, quali sono previste dall'art. 36 dello statuto speciale (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e dall'art. 2 delle relative norme di attuazione (approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074). In base a queste disposizioni spettano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del territorio regionale, dirette e indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia stato destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate dalle stesse leggi. Condizioni, queste, che non si verificherebbero per la tassa sulla partita IVA. Difatti l'art. 3 della legge n. 549 del 1995 ha introdotto modifiche alla disciplina normativa limitate esclusivamente alle modalità di versamento e senza alcuna variazione dell'importo del tributo, che, sin dalla sua istituzione, è stato pacificamente incamerato dalla Regione.

 

Ad avviso della Regione, l'attribuzione allo Stato di una parte del gettito della tassa sulla partita IVA sarebbe stata disposta dal Ministero delle finanze per un errore sulla novità dell'entrata. Difatti l'art. 3, comma 241, della legge n. 549 del 1995 destina all'erario (per la copertura degli oneri del debito pubblico e per il riequilibrio del bilancio in attuazione di impegni comunitari) le entrate derivanti da disposizioni dello stesso articolo (commi 82 e seguenti), che ai commi 143 e 146 menziona la tassa sulla partita IVA. Ma non essendone stato variato l'importo, dovrebbe operare la salvaguardia prevista dal comma 243 dello stesso art. 3, che stabilisce in via generale che le disposizioni della legge n. 549 del 1995 sono applicabili alle Regioni a statuto speciale in quanto non siano in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

 

2. -- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.

 

L'Avvocatura ritiene che il tributo, già anteriormente alla legge n. 549 del 1995, era destinato, nella misura del 50%, allo Stato, per finalità particolari, secondo quanto già prevedeva l'art. 13 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359.

 

In prossimità dell'udienza l'Avvocatura ha depositato una memoria per sottolineare che la ripartizione fra Stato e Regione dei proventi della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA e della connessa tassa annuale sarebbe già contenuta nel decreto ministeriale 20 agosto 1992, che ha approvato la nuova tariffa delle tasse di concessione governativa, in base all'art. 10 del decreto-legge n. 333 del 1992. La nuova tariffa avrebbe raddoppiato l'imposta che, pertanto, poteva essere per la parte relativa al suo incremento (appunto il 50% del nuovo importo) riservata allo Stato. La riserva sarebbe stata confermata nella stessa misura, per soddisfare particolari finalità, dall'art. 3, comma 241, della legge n. 549 del 1995.

 

Considerato in diritto

 

1. -- La Regione Siciliana denuncia come lesiva delle proprie attribuzioni la nota del Ministero delle finanze 15 gennaio 1996, prot. n. II/4/126/96 (concernente l'applicazione dell'art. 3, commi 138, 142, 143, 144, 146 e 241 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), chiedendone l'annullamento nella parte in cui, determinando le modalità di versamento della tassa sulla partita IVA, sottrae alla Regione il 50% delle somme a questo titolo riscosse in Sicilia e che la ricorrente ritiene spettare ad essa. Difatti, l'art. 36 dello statuto speciale (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e l'art. 2 delle relative norme di attuazione in materia finanziaria (approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074) riservano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo ambito territoriale, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare finalità dello Stato, specificate dalle leggi stesse. Ad avviso della Regione, il carattere di novità, che legittimerebbe l'attribuzione dell'entrata allo Stato, mancherebbe del tutto per la tassa sulla partita IVA.

 

2. -- Il ricorso è fondato.

 

La nota ministeriale denunciata come invasiva è diretta a stabilire le modalità di applicazione dell'art. 3, commi 138, 142, 143, 144, 146 e 241 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per quanto concerne il versamento delle tasse sulle concessioni governative per le voci relative ai libri, registri e numeri di partita IVA. La nota prevede che per le operazioni effettuate in Sicilia, essendo l'imposta riscossa mediante delega alle aziende di credito, queste versino il 50% degli importi alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e la restante parte all'Ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana.

 

L'attribuzione alla Regione Siciliana del solo 50% dell'imposta riscossa nell'ambito del suo territorio è priva di fondamento legislativo. Difatti l'art. 3, comma 241, della legge n. 549 del 1995, emanato nel contesto di misure di razionalizzazione della finanza pubblica, dispone che le entrate derivanti dall'applicazione di norme dello stesso articolo (commi 82 e seguenti) siano destinate all'erario e concorrano alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico e per la realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Questa particolare finalità, specificata dalla legge, consentirebbe di devolvere allo Stato le entrate tributarie riscosse nell'ambito territoriale regionale. Ma deve sussistere un ulteriore ed indefettibile requisito, egualmente richiesto dall'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria, consistente nella novità dell'entrata; requisito che può caratterizzare non solo le imposte di nuova istituzione, ma anche le entrate derivanti da un incremento dell'importo delle aliquote di imposte preesistenti.

 

La regola della riserva alla Regione delle imposte erariali riscosse nel suo ambito territoriale, con l'eccezione delle nuove entrate specificamente destinate allo Stato, è rispettata anche dalla legge n. 549 del 1995, che, all'art. 3, comma 243, dichiara applicabili nelle Regioni a statuto speciale le disposizioni della legge stessa solo in quanto non siano in contrasto con gli statuti e con le relative norme di attuazione.

 

Per quanto concerne la tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA e la relativa tassa annuale (istituite con il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154), è da rilevare che esse non hanno carattere di novità, né hanno subito alcun incremento nell'importo. Il loro inserimento nella nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, disposto con decreto ministeriale 20 agosto 1992 (in forza dell'art. 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359), non ne ha modificato l'ammontare che, invece, è stato raddoppiato per le altre tasse sulle concessioni governative già previste dalla tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641; quindi solo per le tasse in precedenza comprese nella tariffa stessa si può configurare la devoluzione allo Stato dell'incremento di entrata, pari, appunto, al 50% del nuovo importo. Non sussiste, invece, per le tasse relative alla partita IVA alcun incremento di entrata che sia stato o possa essere riservato allo Stato.

 

Ne deriva che la nota ministeriale denunciata dispone il versamento alle tesorerie provinciali dello Stato delle tasse in questione, riscosse nell'ambito del territorio regionale, in violazione delle attribuzioni della Regione Siciliana in materia finanziaria, previste dall'art. 36 dello statuto speciale e dall'art. 2 delle relative norme di attuazione, e deve essere, di conseguenza, annullata.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che non spetta allo Stato, e, per esso, al Ministero delle finanze, disporre il versamento alle tesorerie provinciali dello Stato del 50% dei proventi delle tasse sulla partita IVA, riscosse nell'ambito del territorio della Regione Siciliana;

 

annulla, di conseguenza, nella parte concernente la Regione Siciliana ed in relazione alle tasse sulla partita IVA, la nota del Ministero delle finanze 15 gennaio 1996, prot. n. II/4/126/96 (concernente l'applicazione dell'art. 3, commi 138, 142, 143, 144, 146 e 241 della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

 

Renato GRANATA, Presidente

 

Cesare MIRABELLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996.