Sentenza n. 415 del 1996

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SENTENZA N. 415

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Dott. Renato GRANATA, Presidente

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità' costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1995 dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, nel procedimento civile vertente tra Alessandro Di Cesare e SO.BA.RIT. s.p.a. ed altra, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 13 novembre 1995 nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale proposto dal genero di una contribuente morosa, il quale rivendicava la proprietà di beni mobili pignorati nella casa di abitazione della suocera, per averli acquistati con atto pubblico, il Pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità' costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non consente ai parenti ed affini entro il terzo grado del contribuente debitore di proporre opposizione di terzo all'esecuzione per i mobili pignorati presso l'abitazione del debitore.

Il giudice rimettente ricorda che e' stata già' dichiarata l'illegittimità' costituzionale della stessa disposizione ora denunciata, nella parte in cui non consentiva al coniuge del debitore di proporre opposizione di terzo, per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore al matrimonio (sentenza n. 358 del 1994). Essendo stato affermato il diritto del coniuge del contribuente debitore di provare la proprietà dei beni sottoposti al pignoramento, a maggior ragione lo stesso diritto dovrebbe essere riconosciuto agli affini o parenti entro il terzo grado. Ad avviso del Pretore, la disposizione denunciata, precludendo tale possibilità, determinerebbe, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una illogica ed ingiustificata disparità di trattamento tra i parenti ed affini entro il terzo grado del debitore e gli altri terzi abilitati a proporre opposizione. Inoltre, in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, resterebbero privi di tutela giurisdizionale i congiunti che non possono proporre opposizione, i quali vedrebbero sacrificato senza ragione il loro diritto di provare con atto pubblico di data anteriore al pignora mento di essere proprietari dei beni mobili che si trovano nella casa del contribuente debitore.

Considerato in diritto

1. -- La questione di legittimità' costituzionale investe l'art. 52 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che disciplina l'opposizione di terzi nell'ambito del procedimento di espropriazione forzata per la riscossione delle imposte non pagate. Il giudice rimettente ritiene che la non proponibilità dell'opposizione da parte dei parenti ed affini entro il terzo grado del debitore, i quali pretendano di avere la proprietà di beni mobili pignorati dall'esattore nella casa di abitazione del contribuente debitore, determini una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, rispetto agli altri terzi che possono proporre opposizione.

Verrebbe inoltre sacrificata senza ragione, in violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, la possibilità di tutelare in giudizio la proprietà di beni, acquistati con atto pubblico anteriore al pignoramento.

2. -- La questione e' fondata, nei limiti di seguito precisati.

La disciplina della riscossione coattiva delle imposte sul reddito, curata dall'ufficio esattoriale che procede direttamente all'espropriazione forzata in virtù del ruolo, dopo avere notificato al contribuente l'avviso di mora, risponde ad un'esigenza di semplificazione e speditezza delle procedure, che comporta sia presunzioni in ordine all'appartenenza dei beni suscettibili di pignoramento, sia restrizioni e preclusioni nel sistema delle opposizioni, dirette a prevenire ed escludere elusioni fraudolente.

Se l'esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale e' preminente (sentenze nn. 42 e 93 del 1964), essa deve trovare la sua misura, ed un ragionevole limite, nella rispondenza alle finalità che la giustificano (sentenze n. 358 del 1994 e n. 444 del 1995), e che non consistono nella soddisfazione del credito esattoriale in qualunque modo ciò' avvenga, anche mediante l'espropriazione di beni che, con certezza e senza il rischio di fraudolente elusioni, non appartengono al contribuente moroso.

L'esigenza della pronta riscossione delle imposte non pagate, che e' alla base dell'espropriazione forzata esattoriale, consente di porre ragionevoli limiti all'opposizione di terzi i quali rivendicano la proprietà di beni mobili pignorati che, per il luogo in cui si trovano, e' da presumere siano del debitore.

Difatti il terzo che si oppone all'esecuzione mobiliare dell'esattore può' dimostrare l'appartenenza del bene solo mediante atto pubblico o scrittura privata di data certa, anteriore a quella di consegna del ruolo (art. 65 del d.P.R. n. 602 del 1973). Le limitazioni, che rispondono all'esigenza di evitare il rischio di fraudolente elusioni, sono previste in modo più rigoroso per le persone legate al debitore da vincoli di coniugio, di parentela o di affinità; ma, nel differenziare la loro posizione da quella di ogni altro terzo, le limitazioni per essi previste non possono essere tali da collocarli sostanzialmen te nella posizione del coobbligato, escludendo in modo assoluto la proponibilità dell'opposizione per ogni bene mobile rinvenuto nella casa del contribuente, quale che sia l'epoca, il titolo e la prova di acquisto da parte del congiunto.

Una preclusione dell'opposizione così' assoluta eccede sia la misura della speciale protezione da assicurare alla pronta realizzazione del credito fiscale, sia l'esigenza di prevenire ed evitare frodi e simulazioni. Per tale ragione e' stata già' dichiarata l'illegittimità' costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione anteriore al matrimonio (sentenza n. 358 del 1994) o al verificarsi del presupposto dell'imposta (sentenza n. 444 del 1995). Lo stesso criterio deve trovare applicazione per i familiari del contribuente, dovendosi ricondurre la non proponibilità dell'opposizione per essi prevista nei limiti richiesti dalla ragione che la giustifica, giàcche' la preclusione stessa non può' ragionevolmente essere così' estesa da comprendere i beni acquistati con atto pubblico di data anteriore al verificarsi del presupposto al quale si collega il rapporto obbligatorio tributario, sino ad escludere anche in tal caso la possibilità di dimostrare in giudizio la proprietà del bene pignorato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità' costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione di terzo quando si tratti di beni acquistati con atto pubblico di data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta.

Così' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/96.

Renato GRANATA, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 27/12/96.