Ordinanza n. 394 del 1996

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ORDINANZA N. 394

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Dott. Renato Presidente, Presidente

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del Combinato disposto degli artt. 637, comma 1 e 38, comma 2, del codice di procedura civile (anche in relazione agli artt. 18, 19, 20, 28 e 30 del codice di procedura civile) promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1996 dal Giudice di pace di Roma sul ricorso proposto da Deutsche Bank s.p.a. contro Rosati Massimo ed altra iscritta al n. 497 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale dell'anno 1996;

udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1996 il Giudice relatore Renato Granata.

RITENUTO che, con ordinanza del 7 febbraio 1996, il Giudice di pace di Roma ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma (anche in relazione agli artt. 18, 19, 20, 28 e 30) del codice di procedura civile, per il cui combinato disposto, anche nelle procedure per emissione di decreto ingiuntivo, l'incompetenza territoriale del giudice adito, ove pur (come nella specie) paia a lui manifesta, non è rilevabile d'ufficio, bensì solo su eccezione della controparte (da proporsi, in questo caso, in sede di opposizione al decreto);

che, secondo il giudice a quo, siffatta disciplina si porrebbe in contrasto con i precetti costituzionali relativi al diritto di difesa (art. 24, commi primo e secondo) e al giudice naturale (art. 25, primo comma) anche in relazione ai principi cardine di eguaglianza sostanziale (art. 3, secondo comma) e di solidarietà (art. 2) , avallando "di fatto" possibili (ed, a quanto egli assume, diffusi) abusi e "indebite pressioni" dei creditori istanti che, in controversie di modesta entità economica, avrebbero la possibilità di adire arbitrariamente un giudice incompetente per territorio, in luogo lontano per l'ingiunto, confidando nella rinunzia di questi a proporre l'opposizione, resagli così più difficoltosa; o conseguendo il risultato, comunque, di "aggravare" la posizione del debitore "costringendolo ad anticipare le gravose spese di una difesa fuori circondario";

che nel giudizio non vi è stata costituzione di parti né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

CONSIDERATO che questione sostanzialmente identica - ancorché avente ad oggetto i soli art. 637 e 38 del codice di procedura civile, e riferita all'unico parametro dell'art. 25 della Costituzione - è già stata esaminata da questa Corte e dichiarata manifestamente infondata con ordinanze n. 218 del 25 giugno e n. 320 del 26 luglio 1996, per la ragione, tra l'altro, che gli inconvenienti fattuali e gli abusi applicativi, che prospetta l'autorità remittente, non incidono, proprio in quanto tali, sulla legittimità della norma denunciata e trovano sanzione e rimedio all'interno della stessa disciplina processuale;

che nessun nuovo argomento ora è addotto dal giudice remittente che possa indurre a discostarsi dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma, anche in relazione agli artt. 18, 19, 20, 28 e 30 del codice di procedura civile, sollevata dal Giudice di pace di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 3, secondo comma, e 2 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1996.

Renato GRANATA, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1996.