Ordinanza n. 333 del 1996

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ORDINANZA N. 333

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 22 dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Napoli, il 14 febbraio 1996 dalla Corte d'appello di Palermo (n. 2 ordinanze), il 15 febbraio ed il 26 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 401, 428, 429, 451 e 477 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19, 20, 21 e 22, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice relatore Mauro Ferri;

RITENUTO che la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 22 dicembre 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia adottato la misura della custodia cautelare nei confronti dell'imputato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;

che identiche questioni sono state sollevate dalla Corte d'appello di Palermo con due ordinanze del 14 febbraio 1996 e dalla Corte d'appello di Napoli con ordinanza del 15 febbraio 1996;

che la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza del 26 gennaio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia rifiutato l'archiviazione e restituito gli atti al pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione a norma dell'art. 409, quinto comma, del medesimo codice, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione;

che in quest'ultimo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

CONSIDERATO che le questioni prospettate sono identiche o analoghe, e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che le questioni sono state sottoposte più volte all'esame di questa Corte sotto i medesimi profili e dichiarate manifestamente infondate, da ultimo con le ordinanze nn. 279 e 232 del 1996;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dalle Corti d'appello di Napoli e Palermo, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1996.