Ordinanza n. 318 del 1996

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ORDINANZA N. 318

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 13 giugno 1995, il 7 giugno 1995 (n. 3 ordinanze) e il 13 giugno 1995 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Sassari, rispettivamente iscritte ai nn. 115, 116, 117, 118, 119 e 120 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1996;

udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

RITENUTO che nel corso del procedimento penale a carico di Arru Andrea e Casu Roberto, nonché nel corso di altri cinque giudizi - alcuni dei quali in prosecuzione sotto il vigore delle norme anteriori, ai sensi dell'art. 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 - tutti pendenti davanti al Tribunale di Sassari, il Presidente della Camera penale sarda, con nota del 30 maggio 1995, informava l'autorità giudiziaria circa l'astensione a tempo indeterminato degli avvocati dalle udienze penali;

che rilevata la tempestività della comunicazione e la legittimità dell'impedimento dei difensori, alla luce dell'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui tale impedimento è riconducibile al fenomeno della astensione di avvocati e procuratori dalle udienze, il Tribunale di Sassari ha sollevato, per lesione degli artt. 2, 10 (in riferimento all'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale;

che in conseguenza di detto impedimento, quantunque sinora ritenuto legittimo, l'azione penale sarebbe paralizzata e la giustizia non più amministrata, in spregio delle previsioni costituzionali di cui agli artt. 101 e 102;

che la disposizione denunciata violerebbe, in riferimento al dettato dell'art. 6 della citata convenzione, anche l'art. 2 della Costituzione, ove si riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali vi è, certo, l'esame della res litigiosa entro termini ragionevoli.

CONSIDERATO che il Tribunale di Sassari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale, per contrasto con gli artt. 2, 10 (in riferimento all'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione, perché l'azione penale sarebbe paralizzata e la giustizia non più amministrata in conseguenza dell'astensione a tempo indeterminato degli avvocati e procuratori da ogni attività;

che i giudizi vanno riuniti e congiuntamente trattati per l'identità della materia;

che con la sentenza n. 171 del 1996 questa Corte ha dichiarato non fondata identica questione di costituzionalità, giacché essa muove dall'erroneo presupposto che la libertà dei professionisti non incontri limite alcuno, mentre è vero il contrario non essendosi ancora formato un diritto vivente, come testimoniano alcune pronunce della Corte di cassazione, le quali rigettano la richiesta di rinvio per legittimo impedimento e dispongono doversi proseguire oltre;

che con la citata sentenza n. 171 questa Corte ha affermato che spetta al giudice il potere di bilanciare i valori in conflitto, facendo così recedere la "libertà sindacale" di fronte ai valori costituzionali primari;

che allo scopo di evitare l'insorgere di difficoltà applicative è stata accolta, in quella sede, la questione di legittimità costituzionale attinente all'astensione degli avvocati dalle udienze, con la conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui non statuisce, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo d'un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede, altresì, gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, comma 5, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 10 (in relazione all'art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione, dal Tribunale di Sassari con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1996.