Sentenza n. 143 del 1996

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SENTENZA N. 143

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI 

-     Prof. Cesare MIRABELLI 

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO  

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY 

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche) come modificato dall'art. 1 del d.l. 22 dicembre 1994, n. 717, convertito nella legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Milano sulla richiesta proposta dal pubblico ministero nei confronti di De Lisi Tommaso, iscritta al n. 390 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27,prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1996 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso del procedimento instaurato a seguito della richiesta del pubblico ministero volta ad ottenere la convalida del provvedimento del questore di Milano mediante il quale è stato vietato al minore De Lisi Tommaso di accedere per il periodo di un anno a tutti gli stadi e campi sportivi ove si svolgono campionati e incontri di calcio, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 31, comma 2, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 febbraio 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche) nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito nella legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche).

Nell'ordinanza si espone che il questore di Milano, con il provvedimento richiamato, ha disposto nei confronti del De Lisi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, il divieto di accesso per un anno a tutti gli stadi e i campi sportivi ove si svolgono campionati o incontri di calcio, nonché, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della stessa legge, l'obbligo di comparire personalmente presso la stazione dei carabinieri di Cologno Monzese in determinati giorni ed orari compresi nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive in questione.

Secondo l'ordinanza di rimessione, la norma impugnata, attribuendo la competenza per la convalida del provvedimento del questore al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, verrebbe, in primo luogo, a violare il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal momento che - tenuto conto delle analogie tra la fattispecie in esame e quelle della convalida dell'arresto e del fermo del minore - la competenza a decidere dovrebbe spettare, anche nella fattispecie in esame, al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni. In secondo luogo, la stessa norma risulterebbe lesiva dell'art. 31, comma 2, della Costituzione, dal momento che l'esclusione degli organi giudiziari che solitamente esercitano funzioni nei confronti dei minori dal procedimento di convalida in questione risulterebbe illogico e pregiudizievole per gli interessi del minorenne. I minori implicati in episodi di violenza durante le competizioni agonistiche potrebbero, infatti, avere necessità di particolare attenzione da parte dei servizi sociali, ai fini di indagini sulla loro personalità che possono essere compiute adeguatamente dal tribunale per i minorenni, ma non dal giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale, che non dispone di attribuzioni specifiche nei confronti dei minori.

2.- Nel giudizio davanti alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Ad avviso dell'Avvocatura, la competenza del procuratore della Repubblica e del giudice per le indagini preliminari presso la pretura, nell'ambito del procedimento di convalida disciplinato dalla norma impugnata, sarebbe destinata a cedere allorché, come nel caso in esame, il fatto all'origine del provvedimento interdittivo sia stato commesso da un minore. In questo caso varrebbero, infatti, le norme speciali che regolano il processo minorile e le attribuzioni del tribunale per i minorenni, (art. 1 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488 e art. 4, comma 3, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404). Di conseguenza, sempre secondo l'Avvocatura, il giudice a quo avrebbe dovuto risolvere l'apparente antinomia in via interpretativa, attraverso il criterio della specialità, pervenendo all'individuazione della competenza dell'organo giudiziario minorile. L'Avvocatura contesta, infine, che la norma censurata violi il principio sanzionato all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal momento che, nella specie, non sussisterebbero le condizioni indicate dalla giurisprudenza costituzionale per individuare una lesione di tale principio.

Considerato in diritto

1.- Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Milano solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 febbraio 1989, n. 401, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito nella legge 24 febbraio 1995, n. 45, nella parte in cui prevede che la convalida del provvedimento emesso dal questore, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della stessa legge, nei confronti di un minore di età spetti al giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale e non al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni.

L'ordinanza di rimessione ritiene che la norma impugnata violi: a) il principio del giudice naturale di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal momento che le analogie tra la fattispecie in esame e la procedura di convalida dell'arresto e del fermo del minore (disciplinate dagli artt. 16 ss. del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488) indurrebbero a ritenere che spetti al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni la competenza per la convalida del provvedimento di cui all'art. 6, comma 2, ove lo stesso risulti adottato nei confronti di un minore; b) l'art. 31, comma 2, della Costituzione, dal momento che l'esclusione della competenza del giudice minorile risulterebbe pregiudizievole degli interessi del minore e precluderebbe la possibilità di intervento dei servizi sociali minorili ai fini dell'indagine sulla personalità del soggetto destinatario della misura prescrittiva in questione.

2.- La questione prospettata con riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione non è fondata.

In proposito va ricordato che, secondo un orientamento costante della giurisprudenza costituzionale, "il principio della precostituzione del giudice sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione deve ritenersi rispettato allorché l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie" e che lo stesso principio non comporta necessariamente la determinazione legislativa di una competenza generale per una determinata materia, ma può comprendere anche tutte quelle disposizioni che prevedono deroghe a tale competenza in base a criteri che valutino in modo ragionevole i diversi interessi coinvolti nel processo (v. sentenze nn. 42 del 1996, 217 del 1993, 369 del 1992; ordinanza n. 508 del 1989).

Alla luce di tale giurisprudenza, la norma impugnata non può ritenersi lesiva del richiamato principio costituzionale, dal momento che essa indica preventivamente, e non in vista di singole controversie, il giudice competente, mentre dalla disciplina costituzionale non è dato, d'altro canto, desumere un vincolo a che tutte le competenze giurisdizionali concernenti i minori debbano essere esercitate dal tribunale per i minorenni.

3.- La questione è, invece, fondata in relazione all'art. 31, comma 2, della Costituzione.

Come risulta anche dai lavori preparatori, con l'art. 6, comma 2, della legge n. 401 del 1989 il legislatore ha inteso introdurre la possibilità di imporre una misura cautelare nei confronti di persone per le quali sia già stato disposto, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, un divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di talune manifestazioni sportive, conseguente al fatto che tali persone siano state denunciate o condannate per determinati reati, o abbiano preso parte a episodi violenti in occasione di manifestazioni sportive, ovvero in tali circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza. La misura consiste nel fatto che a questi soggetti il questore può prescrivere l'obbligo di comparire presso l' ufficio o il comando di polizia territorialmente competente in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni sportive per le quali vige il richiamato provvedimento interdittivo.

Tale misura incide nella sfera della libertà personale del soggetto tenuto a comparire, dal momento che, attraverso l'imposizione di un obbligo di presenza in un luogo determinato, comporta una restrizione nella libertà di movimento dello stesso soggetto durante una particolare fascia oraria. Questo carattere restrittivo del provvedimento adottato dal questore ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 401 trova, del resto, conferma sia nei lavori preparatori della disposizione denunciata (dai quali emerge il richiamo all'art. 13, comma 2, della Costituzione: v. Senato, Commissione affari costituzionali, sedute del 2 e del 7 febbraio 1995) , sia nella prevista garanzia del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida del giudice per le indagini preliminari (v. art. 6, comma 4). Né va trascurato che la procedura prescelta dal legislatore per disciplinare le modalità della convalida del provvedimento in questione ricalca quella prevista dall'artt. 390 del codice di procedura penale per la convalida dell'arresto o del fermo, sia per quanto concerne gli organi interessati (pubblico ministero, competente per la richiesta di convalida, e giudice per le indagini preliminari, competente per la convalida), sia in riferimento ai termini entro i quali deve addivenirsi alla richiesta ed alla convalida (quarantotto ore per ognuna delle due fasi), sia, infine, in relazione agli effetti del mancato rispetto di tali limiti temporali (da cui discende l'inefficacia della misura).

Ora, con riferimento al quadro della specifica tutela prevista a favore dei minori dall'art. 31, comma 2, della Costituzione, questa Corte ha avuto modo di sottolineare come il principio costituzionale espresso in tale norma richieda l'adozione di un sistema di giustizia minorile caratterizzato dalla specializzazione del giudice, dalla prevalente esigenza rieducativa, nonché dalla necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore deviante (v. sentenza n. 222 del 1983). Ed è proprio in coerenza con queste finalità che le norme vigenti prevedono per i reati commessi dai minori la competenza generale del tribunale per i minorenni in quanto struttura "diretta in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni" (v. sentenza n. 78 del 1989), mentre le disposizioni relative al processo minorile introducono garanzie specifiche riferite all'iter processuale ed alla possibilità di avvalersi dei servizi minorili, allo scopo di approfondire la conoscenza della personalità e delle condizioni di vita del minore, nonché la rilevanza sociale del fatto per cui si procede.

Alla luce di quanto precede la competenza del giudice minorile deve, pertanto, ritenersi necessaria anche con riferimento alla fattispecie in esame, dal momento che l'imposizione di una misura restrittiva della libertà personale, come quella prevista dalla norma impugnata, non può non presupporre, per raggiungere la finalità di protezione indicata dall'art. 31, comma 2, della Costituzione, una valutazione adeguata da parte del giudice della personalità del minore nonché dell'utilità ai fini educativi della stessa misura, anche in relazione alle modalità della sua applicazione.

Va, pertanto, affermata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui prevede che la competenza per la convalida del provvedimento del questore che dispone nei confronti del minore la misura prescrittiva in esame spetti, su richiesta del procuratore della Repubblica, al giudice per le indagini preliminari presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura, anziché al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni che ha sede nel distretto di Corte di appello nel cui ambito rientra la questura che ha emesso il provvedimento. Date le funzioni omologhe svolte dagli organi della giustizia minorile rispetto agli ordinari organi giurisdizionali (v. art. 4, ultimo comma, del R.D.L. n. 1404 del 1934), il questore dovrà, pertanto, trasmettere il provvedimento che dispone la misura prescrittiva adottata nei confronti del minore all'ufficio del procuratore della Repubblica presso il competente tribunale per i minorenni, ai fini della richiesta di convalida del provvedimento medesimo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge 13 febbraio 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche), nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45 (Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui prevede che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei confronti del minore di età ai sensi del comma 2 dello stesso articolo spetti al giudice per le indagini preliminari presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura anziché al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 7 maggio 1996.