Ordinanza n. 125 del 1996

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ORDINANZA N. 125

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Dott. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Pappalardi Mario contro l'INAIL, iscritta al n. 925 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

RITENUTO che, con ordinanza emessa il 9 novembre 1994, pervenuta alla Corte il 18 dicembre 1995, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, III sezione, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione, in quanto - disponendo l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle spese processuali - interferisce con l'indipendenza del giudice, sottraendo alla sua valutazione i profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alle pronunce accessorie, e in quanto - escluso il carattere innovativo della legge, promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale - lede il diritto di difesa e di azione e la naturale precostituzione del giudice; b) dell'art. 1 della legge citata, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui limita al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale spettante al ricorrente già dipendente dell'INAIL ed ancora in godimento alla data della cessazione dal servizio, la quota computabile nella base di calcolo ai fini dell'indennità di anzianità, con conseguente notevole diminuzione del contenuto della prestazione economica ed irrazionale disparità di trattamento rispetto al personale di altri comparti pubblici;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili.

CONSIDERATO che identiche questioni sono già state dichiarate non fondate con la sentenza n. 103 del 1995, nonché manifestamente infondate con le ordinanze nn. 207, 324, 468 e 495 del 1995 e n. 19 del 1996, in ragione dell'affermato carattere tendenzialmente satisfattivo - assunto dalla normativa de qua - delle aspettative dei pubblici dipendenti ad un'estensione della base di computo dell'indennità erogata in occasione della cessazione dal servizio, fino a ricomprendervi l'indennità integrativa speciale;

che in tali decisioni - con riferimento alla questione, di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente l'asserita illegittimità della dichiarazione di estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte ha sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del 1993, erano ben assurte al rango di diritti, ma non erano ancora immediatamente determinabili;

che in conseguenza - valutato il rapporto tra l'intervento normativo e il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato accordato per via legislativa - è stata riconosciuta (e va qui ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale riservato "all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua prerogativa, anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103 del 1995);

che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate, in quanto il giudice a quo non offre argomenti ulteriori o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.