Ordinanza n. 108 del 1996

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ORDINANZA N.108

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) e del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990 n. 353, relativa al medesimo processo) promossi con le ordinanze emesse il 17 luglio 1995 dal Giudice di pace di Bologna, il 21 luglio 1995 (n. 3 ordinanze) dal Giudice di pace di Riva del Garda, il 28 settembre 1995 dal Giudice di pace di San Benedetto del Tronto, il 14 luglio 1995 dal Giudice di pace di Riva del Garda, il 20 settembre 1995 (n. 2 ordinanze) dal Giudice di pace di Riva del Garda, il 10 ottobre 1995 dal Giudice di pace di Chioggia, rispettivamente iscritte ai nn. 604, 721, 722, 723, 784, 802, 803, 804 e 844 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41, 46, 48 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il Giudice relatore Renato Granata.

RITENUTO che nel corso del giudizio promosso da Promontorio Renato il 25 maggio 1995 avverso l'ordinanza di ingiunzione del direttore dell'ATAC di irrogazione di una sanzione amministrativa il Giudice di pace di Bologna, con ordinanza del 17 luglio 1995, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 25, 77 e 97 Cost. - questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n.238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n.353, relativa al medesimo processo), disposizione questa che ha modificato la competenza per materia del giudice di pace, al quale sono state sottratte le controversie aventi ad oggetto le opposizioni alle ingiunzioni di cui alla legge n.689 del 1981 e le opposizioni alle sanzioni amministrative di cui all'art. 75 del d.P.R. n.309 del 1990;

che vi sarebbe - secondo il giudice rimettente - violazione del principio di eguaglianza e del giudice naturale;

che nel corso di quattro giudizi civili (non meglio precisati), aventi ad oggetto l'opposizione ad ordinanze di ingiunzione, il Giudice di pace di Riva del Garda, con ordinanze del 14 e del 21 luglio 1995, ha sollevato - in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 24, 25, 70, 71, 76 e 77 Cost. - questione incidentale di legittimità costituzionale del decreto-legge 21 giugno 1995, n.238, cit., sia nella sua interezza, che in particolare quanto agli artt. 1, 3, 4, 5, 8 e 10 sotto il profilo della mancanza del presupposto dell'urgenza e necessità che consente la decretazione d'urgenza;

che nel corso del giudizio di opposizione proposta da De Santis Gabriele il 9 giugno 1995 all'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto il Giudice di pace di San Benedetto del Tronto, con ordinanza del 28 settembre 1995, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) per contrasto con gli artt. 77 e 97 della Costituzione, disposizione questa, che ripete il contenuto del cit. art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n.238 sulla riduzione della competenza per materia del giudice di pace;

che secondo il giudice rimettente il ricorso alla decretazione d'urgenza è illegittimo sia perché mancano i presupposti d'urgenza e di necessità, sia perché è violato il principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia;

che nel corso di due giudizi civili (non meglio precisati) il Giudice di pace di Riva del Garda, con ordinanze del 20 settembre 1995, ha sollevato - in riferimento agli artt. 70-77 della Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, cit., nella sua interezza, dolendosi essenzialmente dell'incertezza conseguente al ricorso alla decretazione d'urgenza in materia processuale;

che nel corso di un giudizio civile (non meglio precisato) il Giudice di pace di Chioggia, con ordinanza del 10 ottobre 1995, ha sollevato - in riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, cit., con argomentazioni analoghe a quelle espresse dal giudice di pace di San Benedetto del Tronto;

che in tutti i giudizi, ad eccezione di quelli sollevati con le ordinanze nn. 723 e 844 del 1995, sopra indicate, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle questioni sollevate.

CONSIDERATO che i giudizi possono essere riuniti per connessione oggettiva;

che questa Corte ha ripetutamente affermato la necessità per il giudice rimettente di motivare la rilevanza della questione di costituzionalità con riferimento all'oggetto della controversia della cui cognizione è investito (v., ex plurimis, ordinanze nn. 43 del 1994, 21 del 1993, 324 del 1992);

che invece i Giudici di pace di Riva del Garda e di Chioggia hanno omesso la motivazione sulla rilevanza non essendo in particolare specificato il petitum e la causa petendi dei giudizi per la cui definizione sia pregiudizialmente necessario risolvere i dubbi di costituzionalità prospettati, sicché le questioni da essi sollevate sono manifestamente inammissibili;

che parimenti inammissibile per difetto di rilevanza è la questione di costituzionalità sollevata dal Giudice di pace di Bologna perché avente ad oggetto una disposizione sulla competenza che, per essere entrata in vigore successivamente alla proposizione del giudizio, è inidonea a far venir meno la competenza del giudice adito non trovando essa applicazione ex art. 5 c.p.c., come del resto ritiene lo stesso giudice rimettente;

che la questione di costituzionalità sollevata dal Giudice di pace di San Benedetto del Tronto è manifestamente infondata perché - pur potendo le censure trasferirsi (cfr. sentenza n. 84 del 1996) alla disposizione di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) - tuttavia questa Corte in una fattispecie analoga ha già ritenuto che la mancanza del presupposto dell'urgenza e necessità non è allegabile, come censura di incostituzionalità, una volta che con legge siano stati fatti salvi gli effetti prodotti dalla disposizione decaduta e che la disciplina processuale della competenza del giudice non è sindacabile con riferimento al parametro del buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza n. 84 del 1996).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4, 5, 8 e 10 del decreto-legge 21 giugno 1995, n.238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nonchè del medesimo decreto legge nella sua interezza, sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 4, secondo comma, 24, 25, 70, 71, 76, 77 e 97 della Costituzione, dai Giudici di pace di Bologna e di Riva del Garda con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nonché del medesimo decreto legge nella sua interezza, sollevate, in riferimento agli artt. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 97 della Costituzione, dai Giudici di pace di Riva del Garda e di Chioggia con le ordinanze indicate in epigrafe;

c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in cui prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, sollevata, in riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di San Benedetto del Tronto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.