Sentenza n. 60 del 1996

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SENTENZA N.60

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Erich Priebke, iscritta al n. 914 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di costituzione di Erich Priebke, di Roberto Massari, di Giuseppe Nobili, dell'A.N.F.I.M., di Nicoletta Leoni, di Anna Rivalta, della Provincia e del Comune di Roma, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 6 febbraio 1996 il Giudice relatore Mauro Ferri;

uditi gli avvocati Enrico Baccino per Erich Priebke, Giancarlo Maniga e Sebastiano Di Lascio per Anna Rivalta, Marcello Gentili e Sebastiano Di Lascio per Nicoletta Leoni, Sebastiano Di Lascio per l'A.N.F.I.M., Paola Severino per Giuseppe Nobili, Rocco Ventre per Roberto Massari, Nicola Lombardi per la Provincia di Roma, Giuseppe Lo Mastro per il Comune di Roma, nonché l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1995 nel procedimento penale a carico di Erich Priebke, imputato del reato di concorso in violenza con omicidio continuato in danno di cittadini italiani (artt. 13 e 185, primo e secondo comma, del codice penale militare di guerra, in relazione agli articoli 81, 110, 575, 577, nn. 3 e 4, e 61, n. 4, del codice penale), il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2. - Premette il remittente che in sede di udienza preliminare sono state presentate dalle persone alle quali il reato ha recato danno (ovvero dai loro successori universali) dichiarazioni di costituzione di parte civile, ai sensi degli artt. 74 e ss. del codice di procedura penale.

Posto che sulla base del primo comma dell'art. 270 del codice penale militare di pace "l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può essere proposta davanti ai tribunali militari", il giudice a quo osserva che dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale molto si è discusso sulla perdurante vigenza di questa disposizione, negata da numerosi organi giudiziari militari.

Detto contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle sezioni unite della Corte di cassazione, le quali, confermandone la vigenza, hanno ribadito l'inammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento penale militare; da qui la rilevanza della questione, dato che, proprio in applicazione della norma impugnata, dovrebbe esser dichiarata l'inammissibilità dei detti atti di costituzione.

3. - Sottolinea il giudice militare che, successivamente alla sentenza n. 78 del 1989, con la quale questa Corte ha dichiarato non fondata la medesima questione, il contesto normativo è mutato con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, uno dei cui obiettivi è costituito proprio dalla tutela della posizione della persona offesa dal reato.

Osserva al riguardo il remittente che la contemporanea vigenza, per il processo penale militare, delle norme riguardanti i diritti di iniziativa e di intervento della persona offesa (o dei prossimi congiunti di essa) e della norma preclusiva impugnata conduce alla situazione paradossale che, mentre alla persona offesa sono riconosciuti specifici poteri nella fase delle indagini preliminari, la stessa, nelle fasi successive, può esercitare esclusivamente, o quasi, i diritti previsti in generale dall'art. 90 del codice di procedura penale.

Si rileva, inoltre, che nel processo penale militare non appare precluso l'intervento degli enti, o delle associazioni, rappresentativi di interessi lesi dal reato. Ciò in quanto la disposizione di cui al citato art. 270 non può, ad avviso del remittente, ritenersi suscettibile di una interpretazione analogica tale da implicare, oltre al divieto di costituzione di parte civile, anche il divieto di intervento di detti enti e associazioni. Ne consegue che, mentre nel processo penale comune si è voluto differenziare la posizione degli enti e delle associazioni, riconoscendo ad essi poteri meno incisivi di quelli attribuiti alla parte civile, nel processo penale militare, al contrario, data l'impossibilità per la persona offesa dal reato di costituirsi parte civile, l'ente o l'associazione usufruirebbero di strumenti di intervento addirittura più ampi di quelli della stessa persona offesa (cfr. artt. 505 e 511, comma 6, del codice di procedura penale).

La compressione dei diritti di azione e di difesa della persona danneggiata dal reato nel processo penale militare ed il suo deteriore trattamento appaiono, pertanto, irragionevoli, anche perchè non fondati sulla esigenza di tutela di interessi meritevoli di preminente considerazione.

Inoltre, prosegue il giudice a quo, dopo la riforma della giustizia militare, avvenuta a partire dal 1981, risulterebbe chiaramente inattuale uno dei principali motivi che avevano portato il legislatore, nel 1941, a stabilire la regola di cui all'art. 270: vale a dire che i tribunali militari si configurano prevalentemente come giudici del fatto, non idonei, in quanto tali, a valutare questioni di carattere patrimoniale.

La situazione normativa è oggi ben diversa essendo state eliminate alcune delle principali diversità del diritto penale sostanziale militare, ed ancor più significative sono le modifiche intervenute nel processo penale militare; processo in cui trovano oggi applicazione le norme del codice di procedura penale ispirate a principi fondamentali del nuovo modello processuale, quali, ad esempio, quelle in tema di misure cautelari.

A ciò può aggiungersi, ad avviso del remittente, il fatto che la Corte costituzionale a partire dal 1989 ha dichiarato l'illegittimità di tutte le norme speciali del processo penale militare che sono state sottoposte al suo esame, così che l'art. 270 rimane in sostanza l'unica norma contenente una significativa deroga alla procedura penale comune.

4. - La disparità di trattamento nel diritto di difesa della persona danneggiata dal reato appare poi - prosegue il giudice a quo - particolarmente evidente in ordine ai delitti, come quello contestato nel presente procedimento, che sono specificamente lesivi di interessi della persona piuttosto che di interessi attinenti il servizio e la disciplina militare.

Il reato previsto dall'art. 185 del codice penale militare di guerra è infatti caratterizzato dalla "non estraneità alla guerra" delle cause che hanno determinato l'atto di violenza contro persone civili che non prendono parte alle operazioni militari. Ciò comporta la qualificazione del fatto come "crimine di guerra" e l'applicazione delle norme, sostanziali e di giurisdizione, previste per i reati militari. Non sembra tuttavia, ad avviso del remittente, specificatamente nei casi in cui la violenza consiste nell'omicidio, che il bene sostanzialmente protetto sia individuabile in un interesse militare, piuttosto che nella vita e nei diritti inviolabili dell'individuo.

In conclusione, il giudice a quo ritiene che si ponga in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di inviolabilità del diritto di difesa la disposizione secondo cui il soggetto che subisce un danno a beni della persona in conseguenza di un reato militare non può esercitare nel processo penale dinanzi al giudice militare i medesimi diritti riconosciutigli nel processo penale, primo fra tutti quello, che appare il più significativo, di costituirsi parte civile.

5. - Si è costituito in giudizio Erich Priebke, imputato nel giudizio a quo, il quale ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, richiamando in proposito gli argomenti posti a base delle sentenze nn. 78 del 1989 e 106 del 1977 di questa Corte.

6. - Si sono altresì costituiti nel presente giudizio Anna Rivalta, Nicoletta Leoni, Giuseppe Nobili e Roberto Massari, familiari delle vittime delle Fosse Ardeatine, nonché l'A.N.F.I.M., la Provincia di Roma e il Comune di Roma, tutti concludendo per la declaratoria di illegittimità dell'art. 270, primo comma, sulla base dei medesimi motivi espressi dal giudice a quo, e sottolineando, in particolare, che per effetto della denunciata disposizione viene impedito alla persona danneggiata dal reato di partecipare all'accertamento del fatto storico che è fonte e presupposto del suo diritto al risarcimento dei danni, non potendo concorrere né portare il suo contributo di conoscenza e di prove alla formazione del convincimento del giudice in ordine alla responsabilità dell'imputato.

7. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata.

Premette la difesa del Presidente del Consiglio che la norma impugnata deve senz'altro ritenersi vigente alla luce della corrente interpretazione giurisprudenziale, per cui la questione sollevata può trovare soluzione solo in sede di giudizio di costituzionalità.

Nel merito, l'Avvocatura sottolinea che, pur essendosi la Corte costituzionale già pronunciata sulla medesima questione, la disamina allora compiuta si era polarizzata sulla portata della norma in relazione agli aspetti salienti emersi in quel contesto; mentre ora sembra necessaria una radicale reductio ad unitatem dell'istituto che superi la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare (come la sentenza n. 278 del 1987 di questa Corte aveva osservato), riconducendolo nell'ambito dell'ordinamento generale dello Stato, garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini.

Non i soli fatti costituenti illeciti penali militari, osserva l'Avvocatura, ma tutti gli illeciti penali offendono, prima ancora che i singoli e specifici beni, l'intera collettività.

Circa il contrasto tra la norma impugnata e l'art. 3 della Costituzione, l'Avvocatura rileva che non può negarsi il trattamento fortemente discriminatorio tra il danneggiato dal reato comune ed il danneggiato dal reato militare; disparità di trattamento le cui ragioni giustificatrici non possono più ritenersi valide, sia per i mutamenti del panorama normativo che per i plurimi interventi "demolitori" di questa Corte, per effetto dei quali la norma in questione viene di fatto a restare l'ultimo significativo aspetto di differenziazione tra i due processi.

Condividendo le motivazioni addotte dal giudice a quo a sostegno del progressivo venir meno del carattere di "specialità" del processo militare rispetto e quello comune, e del positivo contributo che la partecipazione della parte civile può dare per giungere celermente all'accertamento della verità processuale, la difesa del Presidente del Consiglio valuta come argomento di scarso pregio l'ulteriore tesi della inidoneità dei tribunali militari, per la presenza di militari di carriera nei collegi, a valutare i fatti nella loro valenza di illeciti civili. Detta presenza, infatti, per effetto della legge n. 180 del 1981, è divenuta ormai minoritaria, per cui, volendo ancora sostenere l'inidoneità di tale collegio, si dovrebbe - a fortiori - negare ingresso all'azione civile anche nei giudizi davanti alla corte d'assise, collegio in cui la presenza di componenti non togati è nettamente maggioritaria.

Se, quindi, non sembra potersi negare - nel complessivo contesto dell'istituto e della sua ratio - che la norma in esame confligga con l'art. 3 della Costituzione, non minore, ad avviso dell'Avvocatura, sembra il suo contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Infatti, non potrebbe più ritenersi decisiva la considerazione, svolta nelle citate precedenti decisioni di questa Corte, per cui la limitazione del diritto di azione del danneggiato è di ordine meramente temporale, sostanziandosi nella mera sospensione del giudizio civile, sino alla definizione del processo penale, stabilita dal secondo comma del cit. art. 270.

Basterebbe osservare che una più coerente ed adeguata evoluzione dell'istituto sposta il suo fulcro dal petitum (liquidazione del danno) alla causa petendi (accertamento dell'illecito), sicché la ratio della possibilità di costituirsi parte civile nel processo penale finisce per risiedere non più nel principio di economia processuale o di unità della giurisdizione, ma nell'interesse della parte lesa ad essere presente ed a cooperare nell'accertamento del reato.

8. - Hanno depositato memorie aggiuntive Erich Priebke, Anna Rivalta, Giuseppe Nobili e l'Avvocatura generale dello Stato, ribadendo le argomentazioni già svolte ed insistendo nelle conclusioni già formulate.

La difesa di Erich Priebke, in particolare, ribadisce quanto già esposto nell'atto di costituzione, sostenendo che, dal punto di vista costituzionale, qualunque regime giuridico in tema di rapporti tra azione civile e azione penale è legittimo; la scelta, pertanto, è di esclusiva competenza del legislatore, come si evincerebbe anche dal fatto che la sola dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 270 lascerebbe privo di regolamentazione l'istituto della costituzione di parte civile nel processo penale militare.

La medesima difesa insiste, infine, sulla "specialità" del diritto penale militare; specialità che attiene all'aspetto sostanziale della res iudicanda, rappresentato dalla tutela della disciplina e del servizio militare.

Considerato in diritto

 

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Ad avviso del remittente la norma impugnata, secondo cui "nei procedimenti di competenza del giudice militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può essere proposta davanti ai tribunali militari", si pone in contrasto:

1.1 - con l'art. 3 della Costituzione, in quanto il trattamento deteriore della persona danneggiata dal reato nel processo penale militare, a fronte dell'inesistenza di un analogo divieto nel processo penale ordinario, risulta, nell'attuale contesto normativo, non fondato sull'esigenza di tutela di specifici e preminenti interessi, e quindi privo di razionale giustificazione;

1.2 - con l'art. 24 della Costituzione, poiché la denunciata preclusione è suscettibile di comprimere illegittimamente il diritto del danneggiato di agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni.

2. - Questa Corte, dunque, è chiamata a decidere se, ai sensi degli artt. 3 e 24 della Costituzione, possa ritenersi legittima l'attuale diversità di disciplina tra processo penale militare e processo penale ordinario in ordine alla possibilità di esercitare l'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno.

La persona danneggiata dal reato, infatti, ove il presunto responsabile sia sottoposto a processo militare, non può in alcun modo esercitare l'azione civile prima che quel processo sia definito, né in sede penale - stante il divieto in esame - né in sede civile, a causa della sospensione obbligatoria del giudizio civile fino all'esito del giudizio penale, disposta dal secondo comma del medesimo art. 270.

Il termine di raffronto costituito dalla disciplina di diritto comune esprime, invece, un principio del tutto opposto, in base al quale il danneggiato dal reato può usufruire subito della scelta tra entrambe le vie, ciascuna delle quali consente l'esercizio immediato del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi.

E' in questi termini, pertanto, che la questione va sostanzialmente esaminata: e cioè in quanto investe il divieto di costituzione di parte civile nel processo penale militare, sotto il duplice significato che tale divieto, nel sistema complessivamente delineato dal codice penale militare di pace, assume in raffronto alle corrispondenti norme di diritto comune; da un lato, quindi, come regola di esclusione del diritto di agire immediatamente in giudizio, dall'altro, come divieto di partecipare attivamente all'accertamento dei fatti in sede penale (se non con i più limitati poteri riconosciuti alla persona offesa), con conseguente impossibilità di avvalersi dei mezzi di prova propri di tale procedimento.

Nella delineata differenza di disciplina i parametri costituzionali invocati assumono entrambi rilievo, e vanno, quindi, esaminati congiuntamente.

3. - La questione è fondata.

Invero, la medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 del codice penale militare di pace è già stata sottoposta, in passato, all'esame di questa Corte (v. sentt. n. 106 del 1977 e, in particolare, n. 78 del 1989), la quale, ritenendo che la legittimità della singola norma che ammette od esclude l'esperibilità dell'azione civile nel giudizio penale fosse da valutare "anche e soprattutto in relazione al generale quadro dei rapporti tra le giurisdizioni delineato dal legislatore ordinario" (cfr. cit. sent. n. 78 del 1989), era allora pervenuta a decisioni di non fondatezza.

Sulla base del medesimo criterio, in riferimento al mutamento del quadro normativo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ed alla luce dei principi successivamente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di armonizzazione fra diritto penale militare e diritto comune, si deve ora giungere a conclusioni diverse.

4. - Occorre innanzitutto riaffermare il principio in forza del quale, con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, viene superata radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare, ricondotto nell'ambito del generale ordinamento dello Stato, rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini, militari oppure no, di guisa che il diritto penale militare di pace, "non solo non può più ritenersi "avulso" dal sistema generale garantistico dello Stato, ma non va più esaltato come posto a tutela di beni e valori di tale particolare importanza da superare, nella gerarchia dei valori garantiti, tutti gli altri" (v. sent. n. 278 del 1987).

Da un lato, quindi, non può essere impedito, per principio, alla giurisdizione ordinaria di assumere la cognizione di reati militari allorché esistano preminenti ragioni d'interesse generale, dall'altro occorre di volta in volta stabilire se particolari esigenze, beni o valori possano essere considerati preminenti, o sottordinati, rispetto ad esigenze, beni o valori tutelati attraverso la speciale giurisdizione dei tribunali militari di pace (sul punto, v. citt. sentt. n. 278 del 1987 e n. 78 del 1989).

In applicazione di tale principio, questa Corte è intervenuta più volte per armonizzare con i valori costituzionali, in relazione al tertium comparationis costituito dalle disposizioni del diritto penale sostanziale e processuale comune, il processo penale militare e le stesse sanzioni stabilite per alcune fattispecie di reato (cfr. sentt. n. 298 del 1995, nonché n. 49 del 1995, n. 429 del 1992, n. 469 e n. 274 del 1990, n. 503 e n. 49 del 1989).

Ora, ai fini che qui interessano, occorre considerare che, se da un lato la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, sancita dall'art. 24 della Costituzione, non eleva a regola costituzionale quella del simultaneus processus, dall'altro, l'intervento della parte civile nel processo penale trova giustificazione, oltre che nella necessità di tutelare un legittimo interesse della persona danneggiata dal reato, nell'unicità del fatto storico valutabile sotto il duplice profilo dell'illiceità penale e dell'illiceità civile (v. sent. n. 532 del 1995); si deve rilevare, inoltre, che la salvaguardia della posizione del danneggiato costituisce uno specifico obiettivo del nuovo codice di procedura penale, previsto dal legislatore nella legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81 (cfr. art. 2, direttive da n. 20 a n. 28).

Pertanto, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 270 del codice penale militare di pace (la quale, giova ripetere, pone un divieto derogatorio del principio generale di diritto comune) potrebbe essere ritenuta legittima solo ove si riconoscesse una ragionevole giustificazione nella natura propria del procedimento militare, ovvero nella tutela di interessi considerati preminenti (così come, ad esempio, avviene in ordine alla esclusione della parte civile nel processo penale minorile, che ha una sua significativa motivazione nel tutelare "la personalità del minore dalle tensioni che può sviluppare la presenza dell'accusa privata": v. relazione al progetto preliminare delle disposizioni sul processo penale minorile).

5. - Come si è già detto, nel contesto delineato dal nuovo codice di procedura penale (diversamente da quanto avveniva nel codice previgente, cui è riferita la cit. sent. n. 78 del 1989), ed in coerenza con la recente giurisprudenza di questa Corte, tale disparità di trattamento non può oggi ritenersi sorretta da ragionevole ed adeguata giustificazione.

Sono venute meno, infatti, le ragioni che sostenevano la tesi (posta a base della cit. sent. n. 78 del 1989) secondo cui la giurisdizione militare, istituita esclusivamente per la tutela della disciplina e del servizio militare, non avrebbe né motivo né capacità per l'apprezzamento di questioni di carattere patrimoniale, in quanto i tribunali militari si configurerebbero come "giudici prevalentemente di fatto".

Sul punto questa Corte ha già avuto occasione di affermare che l'evoluzione complessiva dell'ordinamento giudiziario militare di pace è diretta a perseguire l'equiparazione della magistratura militare a quella ordinaria; pertanto, essendo la condizione dei magistrati militari oggi del tutto assimilata, per stato giuridico, garanzie di indipendenza ed articolazione di carriera, a quella dei magistrati ordinari (v. sent. n. 71 del 1995), non è più possibile porre in dubbio l'idoneità del giudice militare il quale nella sua attuale composizione collegiale è formato da una maggioranza di magistrati di carriera - a conoscere degli interessi civili nascenti da reato.

6. - In assenza, quindi, di speciali o preminenti ragioni che giustifichino la disciplina in esame, l'attuale differenziazione, nel processo militare, delle modalità di esercizio del diritto di azione e del diritto di difesa non può che ritenersi lesiva degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La citata decisione n. 78 del 1989 aveva affermato: "nessuna limitazione, se non temporale, del diritto d'azione subisce il danneggiato da reato militare".

Ma se detta "limitazione temporale" era coerente al sistema sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale, il quale anche prevedeva, all'art. 24, la sospensione dell'azione civile fino al definitivo accertamento dei fatti in sede penale, non è più possibile ritenerla legittima ora che il termine di raffronto è costituito dall'attuale codice di procedura penale, il cui art. 75, comma 2, consente l'esercizio immediato dell'azione civile nella sede propria, senza alcuna sospensione sino all'esito del giudizio penale.

Fin dalla sent. n. 55 del 1971, questa Corte ha riconosciuto come componente essenziale del diritto di difesa la disponibilità della prova dei fatti ritenuti idonei a far risultare la fondatezza delle proprie ragioni.

In coerenza con tale principio il legislatore ha mantenuto, anche nel nuovo processo penale, la possibilità di esercitare l'azione civile in sede penale; rimettendo in tal modo allo stesso danneggiato la scelta sull'opportunità di avvalersi degli strumenti di indagine e dei mezzi di acquisizione delle prove propri di questo processo, ovvero di utilizzare, in sede civile, le presunzioni probatorie stabilite dalla legge in determinate materie. Non solo, ma in conseguenza della radicale innovazione consistente nello svolgimento autonomo dei due giudizi, prospettato come regola (e quindi, nella eliminazione della pregiudizialità necessaria del procedimento penale rispetto a quello civile di danno), il legislatore ha ora reso possibile l'esercizio dell'azione civile, immediatamente, sia nel giudizio penale che in quello civile.

7. - In conclusione, in raffronto a tali principi, che nel processo penale ordinario consentono la più ampia tutela della persona danneggiata dal reato, l'esclusione della parte civile dal processo penale militare impedisce, senza alcun ragionevole motivo, l'esercizio del diritto di agire in giudizio, non solo in quanto divieto di partecipare attivamente all'accertamento dei fatti in sede penale, ma anche come impossibilità di iniziare immediatamente l'azione per le restituzioni ed il risarcimento del danno.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace.

8. - Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, poiché parte della medesima regula iuris ora dichiarata illegittima è contenuta anche nel secondo comma del medesimo art. 270, il quale - disponendo la sospensione obbligatoria del giudizio civile fino all'esito di quello penale militare - impedisce anch'esso l'immediato esercizio dell'azione civile, e realizza la medesima ingiustificata disparità di trattamento in raffronto alla corrispondente disciplina vigente nel processo penale ordinario (v. cit. art. 75, comma 2), la dichiarazione d'illegittimità costituzionale va estesa al secondo comma dello stesso art. 270.

9. - E' appena il caso di sottolineare, infine, che, in virtù del rinvio esplicitamente operato dall'art. 261 del codice penale militare di pace alle disposizioni del codice di procedura penale, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma impugnata comporta l'automatica applicazione nel processo penale militare delle corrispondenti norme di diritto comune sulla partecipazione della parte civile, e sui suoi diritti, nel giudizio penale, nonché sui rapporti tra azione civile e azione penale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace;

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 270, secondo comma, del codice penale militare di pace.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1996.