Sentenza n. 42 del 1996

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SENTENZA N. 42

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Incerti Caselli Patrizia ed altri, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di costituzione di Randazzo Rosa nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 23 gennaio 1996 il Giudice relatore Enzo Cheli;

udito l'Avvocato dello Stato Nicola Bruni per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, con l'ordinanza in esame, propone nuovamente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. La questione viene sollevata con riferimento particolare alla seconda parte del comma 5, dove, per i reati di diffamazione commessi con il mezzo radiotelevisivo e consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale, in deroga al criterio generale, viene radicata presso il giudice del luogo di residenza della parte offesa e non del luogo dove il reato è stato consumato.

Il Giudice rimettente ricorda innanzitutto di aver sollevato nello stesso procedimento, con ordinanza del 26 ottobre 1993, identica questione che questa Corte, con sentenza n. 344 del 1994, dichiarava inammissibile per mancanza di una adeguata motivazione in ordine al requisito della rilevanza. Al fine di motivare sulla rilevanza il giudice richiama ora i fatti che stanno alla base del procedimento a quo, che, a seguito di querela presentata da Rosa Randazzo, vede Patrizia Incerti Caselli e Pietro Vigorelli, in quanto responsabili di una trasmissione televisiva andata in onda il 2 marzo 1992, imputati di diffamazione aggravata, ed Antonino Mangano, in quanto ospite della stessa trasmissione, imputato di diffamazione semplice.

Pertanto, in base alla norma impugnata, per i primi dovrebbe essere competente l'autorità giudiziaria di Milano in quanto luogo di residenza della parte lesa, mentre il secondo dovrebbe affrontare il processo a Roma in quanto luogo di diffusione della trasmissione. Su questa base, il giudice rimettente ritiene che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità sollevata.

In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice, riportando integralmente la precedente ordinanza, osserva che il criterio adottato dal legislatore con la norma impugnata non rientra neppure tra quelli indicati come residuali dal codice di procedura penale, venendo, di conseguenza, a introdurre una deroga irragionevole al criterio generale, valevole solo per la diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato commessa con il mezzo radiotelevisivo. Né i lavori parlamentari fornirebbero elementi utili a chiarire se tale deroga risponda ad un particolare favor per la parte offesa da tale delitto o sia, invece, frutto di una semplice dimenticanza degli altri reati.

Viene, di conseguenza, prospettata la violazione dell'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento che la norma impugnata introdurrebbe per la diffamazione aggravata rispetto a tutti gli altri reati commessi attraverso l'uso del mezzo radiotelevisivo, e, in particolare, rispetto alla diffamazione semplice.

Il giudice rimettente contesta, poi, la violazione dell'art. 25 della Costituzione, dal momento che l'autorità giudiziaria del luogo in cui il reato è stato consumato non può conoscere dello stesso reato in tutte le ipotesi in cui l'evento non coincida con la residenza dell'offeso.

Questo verrebbe a determinare una lesione al principio di precostituzione del giudice naturale, in base al quale la disciplina della competenza da parte del legislatore dovrebbe essere "in qualche modo" ancorata al luogo di consumazione del reato.

2.- Si è ritualmente costituita la parte offesa Rosa Randazzo, riportandosi all'ordinanza di rimessione e sottolineando che la stessa risulta ora motivata in punto di rilevanza.

La parte privata sviluppa poi le censure relative sia all'art. 3 che all'art. 25 della Costituzione.

3.- Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, in via subordinata, per l'infondatezza della questione.

Quanto all'inammissibilità, l'Avvocatura richiama la pronuncia della Corte n. 344 del 1994, che non considera superata dalla nuova motivazione dell'ordinanza con riferimento al profilo della rilevanza.

Nel merito, L'Avvocatura ritiene che la scelta discrezionalmente operata dal legislatore attraverso la norma impugnata non sia censurabile, né sotto il profilo della razionalità né sotto quello della parità di trattamento.

La difesa dello Stato si sofferma, in particolare, sulla ratio della disposizione, rinvenendola nell'esigenza di controbilanciare la sproporzione di forze esistente tra chi, disponendo del mezzo televisivo, pone in essere condotte diffamatorie particolarmente gravi e lesive per il soggetto diffamato, e quest'ultimo, che ha, invece, come unico mezzo di reazione la presentazione della querela.

In questa situazione, il giudice del luogo di residenza della parte offesa si presenta - sempre ad avviso dell'Avvocatura - come il più idoneo al fine di conoscere quei fatti determinati che, attraverso l'azione diffamatoria, sono stati attribuiti all'offeso, mentre l'eventuale decisione favorevole resa dallo stesso giudice nel luogo di residenza abituale della persona offesa può agevolmente restituire alla stessa la reputazione lesa.

Considerato in diritto

1.- Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), nella parte in cui individua il giudice territorialmente competente per i reati di diffamazione consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, commessi attraverso l'impiego del mezzo radiotelevisivo, con riferimento al luogo di residenza della persona offesa.

Tale criterio - derogando al principio generale espresso nell'art. 8, comma 1, del codice di procedura penale, dove la competenza territoriale viene individuata con riferimento al luogo in cui il reato è stato consumato - verrebbe a violare: a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento operata nei confronti della diffamazione aggravata rispetto agli altri reati commessi con il mezzo radiotelevisivo e, in particolare, rispetto alla diffamazione semplice; b) l'art. 25 della Costituzione, che imporrebbe, attraverso l'obbligo di precostituzione del giudice naturale, di collegare "in qualche modo" la competenza territoriale del giudice penale al luogo in cui il reato è stato consumato.

2.- Va in primo luogo presa in esame l'eccezione di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui l'ordinanza in esame non avrebbe superato i profili di inammissibilità già sanzionati da questa Corte con la sentenza n. 344 del 1994.

L'eccezione non può essere accolta.

Nella sentenza n. 344 del 1994 l'inammissibilità della questione era stata affermata sul presupposto che la precedente ordinanza di rimessione aveva completamente omesso di motivare in ordine alla rilevanza della questione, né aveva esposto i fatti che avevano dato luogo al giudizio, impedendo così di identificare l'oggetto ed i termini dello stesso. L'ordinanza in esame contiene, invece, una sommaria esposizione dei fatti ed una motivazione sulla rilevanza che può ritenersi adeguata, dal momento che pone in luce come, nel giudizio a quo, venga a profilarsi, sul piano della competenza territoriale, l'eventualità di un diverso trattamento degli imputati, due dei quali sono chiamati a rispondere del reato di diffamazione aggravata (da sottoporre, in base alla norma impugnata, al giudice di Milano) ed uno del reato di diffamazione semplice (da sottoporre, invece, in base al criterio generale, al giudice di Roma, luogo di diffusione della trasmissione).

Sulla scorta di tali precisazioni anche la contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, che era stata posta in luce nella sentenza n. 344 del 1994 nei confronti della precedente ordinanza di rimessione, appare superata, stante la riproposizione, nella nuova ordinanza, di una domanda che mira inequivocabilmente non tanto ad estendere quanto a caducare la deroga introdotta attraverso la norma impugnata e, di conseguenza, a spogliare il giudice a quo della competenza a giudicare.

3.- Nel merito, la questione non è fondata.

Per quanto concerne il profilo relativo all'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione va, innanzitutto, rilevato che, con la previsione espressa attraverso la norma oggetto dell'impugnativa, il legislatore ha inteso introdurre una disciplina di favore per le persone colpite dal reato di diffamazione aggravata, quando lo stesso risulti commesso attraverso l'impiego del mezzo radiotelevisivo.

Tale disciplina non può ritenersi lesiva del principio di eguaglianza, ove si consideri che la sua giustificazione può trovare fondamento proprio nella particolare natura, o, se vogliamo, nella particolare forza e diffusività del mezzo impiegato, suscettibile di manifestare, anche in relazione all'ampiezza della platea dei destinatari del messaggio, una potenzialità lesiva nei confronti della persona e della sua reputazione di gran lunga superiore a quella di qualsivoglia altro strumento di comunicazione di massa. Da qui l'esigenza di attenuare l'evidente squilibrio delle posizioni che, nell'azione diffamatoria consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, è dato constatare tra chi, attraverso l'impiego del mezzo radiotelevisivo, commette il reato e chi del reato si trova, invece, a subire le conseguenze lesive. Su questo piano, l'individuazione del giudice competente con riferimento al luogo di residenza della persona offesa, anziché al luogo di consumazione del reato, appare, dunque, giustificata, in quanto strumento destinato a rendere più agevole la possibilità di reazione del soggetto leso che, presso il giudice del luogo della propria residenza, sarà in grado di attivarsi a difesa della propria reputazione con minore dispendio di tempo e di risorse economiche.

Ma non vanno neppure trascurate due considerazioni ulteriori, che la dottrina ha avuto modo di porre in luce. La prima è che, per quanto concerne la valutazione di quei "fatti determinati" la cui attribuzione integra il reato di diffamazione aggravata, il giudice del luogo di residenza della persona offesa può ritenersi l'organo più idoneo al giudizio, in relazione alla sua presumibile vicinanza con il luogo di svolgimento di tali fatti. La seconda è che, nell'ipotesi di accertata sussistenza dell'azione diffamatoria, la sentenza di condanna, ove adottata nel luogo di residenza del soggetto leso, sarà in grado di avere una maggiore efficacia riparatoria, collegata alla più ampia conoscenza che la stessa sentenza potrà ottenere nell'ambiente sociale normalmente frequentato da tale soggetto.

Tutto questo induce, dunque, a sottolineare la non irragionevolezza della scelta operata dal legislatore attraverso l'introduzione, per il reato di diffamazione aggravata, della deroga al criterio generale di individuazione della competenza territoriale introdotta attraverso la norma di cui è causa.

4.- Infondata si presenta anche la censura riferita all'art. 25 della Costituzione. In proposito, va ricordato come questa Corte abbia avuto ripetutamente occasione di affermare che "il principio della precostituzione del giudice sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione deve ritenersi rispettato allorché l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie" (v. sentenze n. 217 del 1993 e n. 269 del 1992) e che "la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni, le quali derogano a tale competenza sulla base di criteri che razionalmente valutino i disparati interessi in gioco nel processo" (v. ordinanza n. 508 del 1989 e sentenza n. 274 del 1974).

La norma in esame, avendo indicato preventivamente, e non in vista di singole controversie, il foro territorialmente competente per determinati reati, si presenta, dunque, in sintonia con il parametro costituzionale, tenuto conto che lo stesso affida alla discrezionalità del legislatore l'individuazione del giudice naturale, senza stabilire, per la competenza in materia penale, il vincolo di un collegamento necessario tra lo stesso giudice ed il luogo di consumazione del reato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.