Ordinanza n. 441 del 1995

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ORDINANZA N. 441

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO,

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1995 dal Pretore di Lecco nel procedimento civile vertente tra Maggi Lucia e il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

RITENUTO che, nel corso di un procedimento promosso da Lucia Maggi contro il Ministero dell'Interno per ottenere il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sui ratei dell'indennità di accompagnamento a lei corrisposti oltre il 121o giorno successivo alle rispettive date di decorrenza, il Pretore di Lecco, con ordinanza del 9 febbraio 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, <nella parte in cui non prevede che anche gli enti erogatori di mere prestazioni di carattere assistenziale possano portare in detrazione l'importo dovuto a titolo di interessi dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto per la diminuzione di valore del suo credito>; che, in relazione ai ratei dell'indennità maturati dopo il 31 dicembre 1991, l'Amministrazione convenuta sostiene di essere tenuta, ai sensi della norma impugnata, a corrispondere soltanto gli interessi legali, essendo il saggio in vigore superiore al tasso annuale di svalutazione monetaria; che, ad avviso del giudice rimettente, l'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, in quanto si riferisce esclusivamente agli enti gestori di previdenza obbligatoria, non è applicabile nei rapporti con gli enti che gestiscono unicamente forme di assistenza: e ciò in contrasto con la sentenza n. 196 del 1993 di questa Corte, secondo cui, quanto a rivalutazione e interessi, la disciplina delle prestazioni di assistenza sociale deve essere parificata a quella delle prestazioni previdenziali; che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità della questione.

CONSIDERATO che dall'ordinanza di rimessione risulta che la fattispecie della responsabilità per ritardato adempimento s i è perfezionata prima della data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991; che in questo caso presupposto necessario della questione sollevata dal Pretore di Lecco è l'interpretazione dell'art. 16, comma 6, nel senso che la norma si è limitata a innovare nella disciplina degli effetti del ritardo, senza incidere sul fatto generatore e sulla natura della responsabilità, donde la sua applicabilità anche ai rapporti pendenti alla data suddetta, in ordine alle rate della prestazione maturate posteriormente; che il giudice a quo non ha esplicitato e tanto meno giustificato l'adesione a tale interpretazione, mentre a questo onere argomentativo non poteva sottrarsi, atteso che l'interpretazione contraria è tuttora sostenuta dalla giurisprudenza maggioritaria della Corte di cassazione, alla quale si è conformata la Corte costituzionale nella sentenza n. 394 del 1992, successivamente confermata dalle ordinanze nn. 410, 411, 424 del 1992, 74 e 161 del 1993; che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Lecco con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/10/95.

Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 18/10/95.