Ordinanza n. 355 del 1995

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ORDINANZA N. 355

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2- bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con ordinanza emessa l'11 febbraio 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Roberto Castello contro l'Intendenza di finanza di Torino, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice relatore Massimo Vari.

RITENUTO che la Commissione tributaria di primo grado di Torino, con ordinanza dell'11 febbraio 1994 (R.O. n. 58 del 1995), emessa nel corso di un giudizio promosso da Roberto Castello nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3 e 53 , primo comma, della Costituzione; che, come risulta dall'ordinanza stessa, il caso all'esame del giudice a quo concerne la richiesta di restituzione della somma versata per effetto delle disposizioni denunciate, che prevedono, per l'anno 1992, un'imposizione straordinaria a carico delle persone fisiche che possiedono motocicli di potenza superiore a 6 CV, nella misura del quintuplo delle tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale; che, secondo il giudice remittente, le disposizioni stesse si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione, per la loro irragionevolezza ed arbitrarietà, attesa la manifesta disparità di trattamento operata, a danno dei possessori di motocicli di potenza fiscale superiore a 6 CV (beni sicuramente non di lusso), rispetto ad "altre categorie di beni quali le imbarcazioni da diporto con motore di lunghezza oltre 12 ed entro 15 metri, nonchè per la disparità di trattamento che deriva dalle modalità di quantificazione dell'imposta stabilite dal comma 2-bis del citato art. 8, modalità che colpiscono in misura proporzionalmente maggiore i possessori di motocicli"; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

CONSIDERATO che la questione è stata già esaminata dalla Corte che, con ordinanza n. 475 del 1994, l'ha ritenuta manifestamente infondata, in quanto è riservata alla discrezionalità del legislatore la determinazione degli indici di capacità contributiva e della conseguente entità dell'onere tributario, salvo i controlli di legittimità sotto il profilo della palese arbitrarietà e irrazionalità, che, nella specie, non possono reputarsi sussistenti; che, pertanto, la questione, in mancanza di profili e argomenti nuovi, atti ad indurre in di verso avviso, deve anche questa volta dichiararsi manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2- bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito , con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 21/07/95.