SENTENZA N. 347
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
- Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della
legge della Regione Campania riapprovata il 2 dicembre 1994 dal Consiglio
regionale, avente per oggetto "Definizione dei rapporti con
Ritenuto in fatto
1.-- Con ricorso depositato il 30 dicembre 1994 (Reg. ric. n. 89/94), il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in
riferimento agli artt. 81 e 97 della Costituzione e all'art. 5 della legge 19
maggio 1976, n. 335, questione di legittimità costituzionale della legge della
Regione Campania, riapprovata il 2 dicembre 1994, recante "Definizione dei
rapporti con
Considerato in diritto
1.-- Il presente giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Presidente
del Consiglio dei ministri, ha per oggetto la legge regionale della Campania,
riapprovata dal Consiglio regionale il 2 dicembre
1994, recante definizione dei rapporti con
2.--
3.-- Le questioni non sono fondate. Nel lamentare la violazione dell'art. 97 della Costituzione, il ricorrente assume che non sarebbe stata necessaria l'emanazione di un apposito provvedimento legislativo giacchè le spese oggetto delle disposizioni censurate riguardano in parte spese già autorizzate con la legge di bilancio 1994 (art. 13 della legge regionale 13 giugno 1994, n. 18) e, in parte, pagamenti in conto residui già previsti nel bilancio 1993 ed impegnati, a suo tempo, con atti formali. Quanto alla prospettata incisione dell'art. 97 della Costituzione, va, in linea generale, rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non è preclusa alla legge ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all'azione amministrativa (sentenza n. 62 del 1993), giacchè il divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto non è desumibile dalla Costituzione (n. 143 del 1989), mentre il giudizio di legittimità costituzionale non può esorbitare dai limiti di un esame sulla palese irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore e non può spingersi fino a considerare la consistenza degli elementi di fatto posti a base della scelta medesima (sentenza n. 66 del 1992). Tanto premesso in via di principio, si può, peraltro, ipotizzare che, nel caso concreto, l'intervento del legislatore regionale, della cui stretta necessità si potrebbe astrattamente dubitare, sia stato sollecitato dalla finalità -- come risulta dallo stesso titolo del provvedimento impugnato e diversamente dalle originarie allocazioni di bilancio, che riguardavano l'attuazione della menzionata convenzione -- di procedere alla "definizione del rapporto debitorio con l'Italsiel", in seguito alla disdetta della convenzione medesima, avvenuta con nota 9 febbraio 1994, come risulta dall'art. 2 del provvedimento impugnato.
4.-- Secondo il ricorrente le modalità di
imputazione e di copertura della spesa sarebbero, poi, tali da violare l'art.
81 della Costituzione e l'art. 5 della legge n. 335 del 1976, anzitutto sotto
il profilo dei principi di certezza ed annualità del bilancio. Al riguardo è da
osservare, in primo luogo, che detti principi, nei limiti in cui siano
evocabili in riferimento ai parametri richiamati nel
ricorso, non impediscono la ripartizione di una spesa in più esercizi, secondo
un criterio usuale per le spese continuative e pluriennali. Nè
il precetto dell'art. 81 della Costituzione può dirsi
violato per il fatto che la legge faccia riferimento, per la copertura, ad un
prelievo dagli stanziamenti relativi ai fondi globali. Se è vero, infatti, che
la legge n. 335 del 1976, all'art. 13, destina le
risorse del fondo globale ai provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo
l'approvazione del bilancio, essa non può impedire al legislatore regionale,
anteriormente all'approvazione del bilancio in cui il fondo sarà allocato, di
stabilire che una spesa, fin da oggi prevista, venga coperta attraverso un successivo
prelievo dal fondo medesimo, con ciò sostanzialmente prevedendo un diverso
impiego di mezzi altrimenti destinati a confluire in esso. Nemmeno può dirsi
sussistere la violazione dell'art. 81 della
Costituzione per il fatto che la spesa viene posta a carico delle risorse
proprie della regione e non a quelle del fondo sanitario nazionale. Anche
quando sia previsto l'afflusso al bilancio regionale di mezzi del fondo sanitario nazionale aventi specifica destinazione,
gli equilibri cui attende l'art. 81, quarto comma, della Costituzione restano
salvaguardati nonostante che la legge regionale di spesa non si dia carico di
realizzare una specifica correlazione, sul piano della copertura finanziario-contabile, fra entrate e uscite aventi medesime
finalità. Ciò non contraddice, anzi attua, il principio cardine della
contabilità pubblica dell'assegnazione globale delle entrate alle spese, per
effetto del quale tutte le entrate, da qualunque parte provengano, debbono formare una massa inscindibile di mezzi da destinare
alle spese iscritte in bilancio. Tanto più che, per le regioni, come
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Campania, riapprovata il 2 dicembre
1994 (Definizione dei rapporti con
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.
Antonio BALDASSARRE, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.