Ordinanza n. 327 del 1995

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ORDINANZA N. 327

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), come modificato dall'art. 5 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 1986, n. 26, promossi con due ordinanze emesse il 4 giugno e il 27 aprile 1993 dal Pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Antonio Pappalardo e di Guglielmo Scammacca Della Bruca, iscritte ai nn. 432 e 550 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 35 e 39, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visti gli atti di intervento della Regione Siciliana;

visto l'atto di deduzioni depositato dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Catania;

udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

RITENUTO che, nel corso di due procedimenti penali per il reato di costruzione edilizia senza concessione, previsto e punito dall'art. 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il Pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con distinte ordinanze emesse, rispettivamente, il 4 giugno 1993 (r.o. n. 432 del 1993) ed il 27 aprile 1993 (r.o. n. 550 del 1993) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Siciliana 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive), come modificato dall'art. 5 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 1986, n. 26; che la disposizione denunciata prevede per determinate opere, tra le quali l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo, l'autorizzazione del sindaco in sostituzione della concessione edilizia; che, secondo la prima ordinanza di rimessione, l'art. 5 della legge della Regione Siciliana n. 37 del 1985, nella parte in cui non assoggetta ad autorizzazione edilizia anche la realizzazione di impianti non prefabbricati ad una sola elevazione e non adibiti ad uso abitativo, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, giacchè la scarsa incidenza dal punto di vista urbanistico varrebbe ugualmente per ogni tipo di impianto, sia esso prefabbricato o meno; che la seconda ordinanza prospetta il dubbio di legittimità della disposizione denunciata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, in quanto la disciplina regionale renderebbe lecita un'attività che la legge dello Stato sanziona penalmente. Difatti le opere prefabbricate, determinando egualmente una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, richiedono, secondo la normativa statale, la concessione, la cui mancanza integra il reato previsto e punito dall'art. 20, lettera b), della legge n. 47 del 1985; che in entrambi i giudizi è intervenuta la Regione Siciliana, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata; che nel giudizio promosso con l'ordinanza emessa il 27 aprile 1993 (r.o. n. 550 del 1993) il Sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Catania ha depositato nei termini previsti dall'art. 25, secondo comma, dalla legge 11 marzo 1953, n. 87 un atto di deduzioni unitamente ad alcuni documenti.

CONSIDERATO che le due questioni sono connesse, avendo ad oggetto la stessa disposizione di legge regionale, sicchè i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia; che è da considerare irricevibile l'atto di deduzioni depositato dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Catania, non essendo prevista e disciplinata dalle norme generali ed integrative di procedura dinanzi alla Corte la costituzione, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, del pubblico ministero del giudizio principale; che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1994, n. 724, il cui articolo 39 consente di sanare gli abusi edilizi ultimati entro il 31 dicembre 1993, con la conseguente estinzione del reato previsto e punito dall'art. 20, lettera b), della legge n. 47 del 1985; che, pertanto, appare opportuno disporre la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinchè valuti nuovamente la rilevanza delle questioni tenendo conto della normativa sopravvenuta (ordinanze n. 93 del 1995; n. 635 del 1988; n. 92 e 75 del 1986).

                                                                                                       PER QUESTI MOTIVI    

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.