Sentenza n. 6 del 1995

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SENTENZA N. 6

 

ANNO 1995

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

- Prof. Gabriele PESCATORE

 

- Avv. Ugo SPAGNOLI

 

- Prof. Antonio BALDASSARRE

 

- Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

- Avv. Mauro FERRI

 

- Prof. Luigi MENGONI

 

- Prof. Enzo CHELI

 

- Dott. Renato GRANATA

 

- Prof. Giuliano VASSALLI

 

- Prof. Francesco GUIZZI

 

- Prof. Cesare MIRABELLI

 

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

- Avv. Massimo VARI

 

- Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione:

 

- della legge 5 novembre 1968, n. 1115, recante "Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati", limitatamente a:

 

articolo 3;

 

articolo 4;

 

- della legge 8 agosto 1972, n. 464, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione", limitatamente all'art. 1, comma 4: "Le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, con le modifiche apportate dalla presente legge, in quanto applicabili si estendono anche agli impiegati sospesi dal lavoro per le cause indicate nei precedenti commi. Ai medesimi è corrisposta un'integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione e comunque non superiore a lire 200.000.";

 

- del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, recante "Interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1976, n. 62, limitatamente all'art. 1, comma 4: "Il provvedimento del C.I.P.E. importa l'autorizzazione alle società previste nel secondo comma ad assumere, sotto la stessa data della cessazione del rapporto di lavoro con le imprese di cui al medesimo secondo comma ed alle stesse condizioni fruite al momento del licenziamento, fino al 30 settembre 1976, il personale licenziato di cui si promuove il reimpiego. Importa, altresì, che tale personale, in deroga alla vigente normativa, è ammesso, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al trattamento di integrazione salariale straordinario per il periodo suindicato. Allo stesso trattamento sono ammessi anche i dirigenti, con l'applicazione del limite previsto dall'art. 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164" e comma 5: "Il detto trattamento di integrazione spetta anche ai lavoratori licenziati in occasione della liquidazione dell'impresa o della cessazione dell'attività produttiva che abbiano proposto azione giudiziaria avverso il licenziamento, salvo il definitivo regolamento dei rapporti dopo la definizione della controversia";

 

- del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, recante "Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, limitatamente agli articoli 1 e 2;

 

- del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, recante "Norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, limitatamente all'articolo 4-bis;

 

- della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", limitatamente all'articolo 35;

 

- del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante "Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonchè interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, limitatamente all'articolo 2, comma 4: "Ai dipendenti di cui ai precedenti commi è riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni", e all'articolo 4;

 

- della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro" limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1: "La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente alla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro"; comma 2: "La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento";

 

articolo 2;

 

articolo 3, comma 1: "Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi." e comma 2: "Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.";

 

articolo 12;

 

- del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 limitatamente alle seguenti parti:

 

articolo 7, comma 4: "Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonchè ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate"; comma 6-bis: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna la società Iniziative Sardegna S.p.A. (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa inte        grazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991"; comma 6-ter: "Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonchè delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità"; comma 6-quater: "Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni"; comma 6-quinquies: "Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993"; comma 7: "Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti, nonchè alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995"; comma 9, capoverso 3: "Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223"; comma 10: "Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350 miliardi"; comma 10-ter: "Per i dipendenti delle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario";

 

articolo 9-quater, comma 2: "Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma che possano far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle dipendenze dei soggetti di cui al presente articolo, sono corrisposti, a far data dal 1° settembre 1993, per un periodo non superiore ad un anno, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni nonchè gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto alla necessità di organico dichiarata dai predetti organismi"; comma 3: "I periodi di godimento dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta anzianità. L'indennità è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)"; comma 4: "Le domande degli interessati ai fini del conseguimento dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nonchè il riepilogo delle necessità di organico e delle correlate eccedenze di personale sono trasmessi dai datori di lavoro interessati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti di ammissione";

 

- del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente

 

all'articolo 1, limitatamente al comma 1: "Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) periodicamente esamina, anche ai fini della programmazione delle risorse a sostegno del reddito dei lavoratori, l'andamento occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale, con riferimento ai settori produttivi e alle aree territoriali, e detta, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale."; comma 2: "In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le competenze del soppresso Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale. Il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, presieduto da un dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in posizione di fuori ruolo, opera presso il predetto Ministero ed elabora con periodicità trimestrale relazioni sull'andamento degli interventi di cassa integrazione salariale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dal comitato tecnico, riferisce semestralmente al CIPE sull'andamento dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi a sostegno del reddito dei lavoratori."; comma 3: "Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro quaranta giorni dalla richiesta nel caso di crisi aziendale ed entro centoventi giorni dalla richiesta nel caso di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale. A tal fine l'esame congiunto di cui all'articolo 5, della legge 20 maggio 1975, n. 164, si svolge presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il predetto ufficio, ricevuta la richiesta del trattamento, la trasmette immediatamente, con le proprie valutazioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonchè alla commissione regionale per l'impiego perchè questa, con l'assistenza tecnica dell'agenzia per l'impiego, possa esprimere motivato parere entro venti giorni. Nel caso in cui l'esame congiunto riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, esso si svolge, rispettivamente, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del la    voro e della previdenza sociale. Le domande di proroga semestrale del trattamento straordinario di integrazione salariale devono essere presentate al medesimo ufficio al quale è stata presentata l'istanza di primo riconoscimento."; comma 4: "Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 è sostituito dal seguente: "3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione industriale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a 12 mesi, per quelli fra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio"; comma 5: "Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, è sostituito dal seguente: "L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare: a) l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal primo gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere a) e b), nonchè la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati."; comma 7: "A decorrere dal 1° gennaio 1994 la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della ridu           zione delle attività appaltate, di programmi di crisi aziendale, o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria.", iscritto al n. 69 del Registro Referendum.

 

Viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum emesse: a) il 30 novembre 1994 con la quale è stata dichiarata legittima la richiesta; b) il 9 dicembre 1994 con la quale è stato riformulato il quesito; c) il 13 dicembre 1994 con la quale sono state apportate correzioni di errori materiali incorsi nella riformulazione del quesito;

 

udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

 

uditi gli avvocati Marco Papaleoni, Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori Lorenzo Strik Lievers, Massimo Teodori e Paolo Vigevano.

 

Ritenuto in fatto

 

1. L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato una richiesta di referendum popolare presentata il 4 novembre 1993 dai signori Lorenzo Strik Lievers, Paolo Vigevano e Massimo Teodori in materia di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni.

 

Verificata la regolarità della richiesta, l'Ufficio centrale ne ha dichiarato la legittimità con ordinanza del 1° dicembre 1994 nella quale, preso atto della richiesta dei promotori di tenere conto della sopravvenienza del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451, ha disposto la corrispondente integrazione del quesito.

 

2. Con successiva ordinanza del 9 dicembre 1994 l'Ufficio centrale, vista l'istanza di correzione e integrazione del quesito avanzata dai promotori e presentatori della relativa richiesta in data 5 dicembre 1994, ha disposto l'integrale riformulazione del quesito stesso nel seguente modo:

 

Volete voi che sia abrogata

 

- la legge 5 novembre 1968, n. 1115, recante "Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati", limitatamente a:

 

articolo 3;

 

articolo 4;

 

- la legge 8 agosto 1972, n. 464, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione", limitatamente all'art. 1, comma 4: "Le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, con le modifiche apportate dalla presente legge, in quanto applicabili si estendono anche agli impiegati sospesi dal lavoro per le cause indicate nei precedenti commi. Ai medesimi è corrisposta un'integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzion mensile spettante al momento della sospensione e comunque non superiore a lire 200.000.";

 

- il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, recante "Interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1976, n. 62, limitatamente all'art. 1, comma 4: "Il provvedimento del C.I.P.E. importa l'autorizzazione alle società previste nel secondo comma ad assumere, sotto la stessa data della cessazione del rapporto di lavoro con le imprese di cui al medesimo secondo comma ed alle stesse condizioni fruite al momento del licenziamento, fino al 30 settembre 1976, il personale licenziato di cui si promuove il reimpiego. Importa, altresì, che tale personale, in deroga alla vigente normativa, è ammesso, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, al trattamento di integrazione salariale straordinario per il periodo suindicato. Allo stesso trattamento sono ammessi anche i dirigenti, con l'applicazione del limite previsto dall'art. 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164" e comma 5: "Il detto trattamento di integrazione spetta anche ai lavoratori licenziati in occasione della liquidazione dell'impresa o della cessazione dell'attività produttiva che abbiano proposto azione giudiziaria avverso il licenziamento, salvo il definitivo regolamento dei rapporti dopo la definizione della controversia";

 

- il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, recante "Provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, limitatamente agli articoli 1 e 2;

 

- il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, recante "Norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, limitatamente all'articolo 4-bis;

 

- la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", limitatamente all'articolo 35;

 

- il decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante "Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonchè interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, limitatamente all'articolo 2, comma 4: "Ai dipen   denti di cui ai precedenti commi è riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni", e all'articolo 4;

 

- la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1: "La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente alla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro"; comma 2: "La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento";

 

articolo 2;

 

articolo 3, comma 1: "Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi." e comma 2: "Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.";

 

articolo 12;

 

- il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" convertito in legge, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 limitatamente alle seguenti parti:

 

articolo 7, comma 4: "Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonchè ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate"; comma 6-bis: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della regione Sardegna la società Iniziative Sardegna S.p.A. (INSAR) è autorizzata ad assumere ed a reimpiegare, secondo le disposizioni del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, i lavoratori che precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sia intervenuto il rinnovo della stessa cassa integrazione, o che siano stati licenziati da aziende per le quali è stata conclusa o avviata la procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991"; comma 6-ter: "Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano altresì ai lavoratori destinatari delle disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, e 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni, nonchè delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e al decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36, ivi compresi quelli già collocati in mobilità"; comma 6-quater: "Ai lavoratori di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni"; comma 6-quinquies: "Sono applicabili le disposizioni vigenti concernenti l'INSAR. Agli oneri conseguenti all'avviamento delle iniziative di ricollocamento si provvede mediante il conferimento di lire 40 miliardi all'INSAR per il 1993"; comma 7: "Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti, nonchè alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995"; comma 9, capoverso 3: "Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223"; comma 10: "Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350 miliardi"; comma 10-ter: "Per i dipendenti delle aziende commissariate in base al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l'attività del commissario";

 

articolo 9-quater, comma 2: "Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al comma 1, ai lavoratori ed ai dipendenti licenziati di cui al medesimo comma che possano far valere alla data del 18 aprile 1993 almeno un anno di anzianità assicurativa e contributiva per effetto del rapporto di lavoro alle dipendenze dei soggetti di cui al presente articolo, sono corrisposti, a far data dal 1° settembre 1993, per un periodo non superiore ad un anno, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria prevista dalle vigenti disposizioni nonchè gli assegni per il nucleo familiare ove spet         tanti, qualora risultino o siano risultati eccedenti rispetto alla necessità di organico dichiarata dai predetti organismi"; comma 3: "I periodi di godimento dell'indennità di cui al comma 2 sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa. Per tali periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta anzianità. L'indennità è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)"; comma 4: "Le domande degli interessati ai fini del conseguimento dei benefici di cui ai commi 1 e 2, nonchè il riepilogo delle necessità di organico e delle correlate eccedenze di personale sono trasmessi dai datori di lavoro interessati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti di ammissione";

 

- decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente

 

all'articolo 1, limitatamente al comma 1: "Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) periodicamente esamina, anche ai fini della programmazione delle risorse a sostegno del reddito dei lavoratori, l'andamento occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale, con riferimento ai settori produttivi e alle aree territoriali, e detta, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale."; comma 2: "In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le competenze del soppresso Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale. Il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, presieduto da un dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in posizione di fuori ruolo, opera presso il predetto Ministero ed elabora con periodicità trimestrale relazioni sull'andamento degli interventi di cassa integrazione salariale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dal comitato tecnico, riferisce semestralmente al CIPE sull'andamento dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi a sostegno del reddito dei lavoratori."; comma 3: "Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro quaranta giorni dalla richiesta nel caso di crisi aziendale ed entro centoventi giorni dalla richiesta nel caso di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale. A tal fine l'esame congiunto di cui all'articolo 5, della legge 20 maggio 1975, n. 164, si svolge presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il predetto ufficio, ricevuta la richiesta del trattamento, la trasmette immediatamente, con le proprie valutazioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonchè alla commissione regionale per l'impiego perchè questa, con l'assistenza tecnica dell'agenzia per l'impiego, possa esprimere motivato parere entro venti giorni. Nel caso in cui l'esame congiunto riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, esso si svolge, rispettivamente, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le domande di proroga semestrale del trattamento straordinario di integrazione salariale devono essere presentate al medesimo ufficio al quale è stata presentata l'istanza di primo riconoscimento."; comma 4: "Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 è sostituito dal seguente: "3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione industriale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a 12 mesi, per quelli fra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio"" comma 5: "Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, è sostituito dal seguente: "L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare: a) l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal primo gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere a) e b), nonchè la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati."; comma 7: "A decorrere dal 1° gennaio 1994 la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale si applica ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in forma cooperativa, anche ai soci lavoratori, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate, di programmi di crisi aziendale, o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria."?

 

3. Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 9 gennaio 1994 per la conseguente deliberazione, dandone regolare comunicazione.

 

4. In data 5 gennaio 1995 la difesa del comitato promotore ha depositato una memoria a sostegno dell'ammissibilità del quesito referendario.

 

Premessa una breve esposizione dello sviluppo storico dell'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni, i promotori precisano che il referendum si propone l'obiettivo della totale eliminazione di questo istituto in vista della "generalizzazione di un dignitoso trattamento di disoccupazione, quale proiezione di un moderno sistema di sicurezza sociale", fermo restando nel frattempo il trattamento speciale di disoccupazione introdotto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. Essi giustificano l'iniziativa referendaria sul riflesso delle disparità di trattamento tra i lavoratori provocate dalla normativa di cui è chiesta l'abrogazione.

 

Nonostante l'estrema difficoltà di formulazione del quesito, essi hanno perseverato nell'iniziativa essendo convinti che eventuali imprecisioni nella redazione del quesito (derivanti non dalla imprecisione dei promotori, bensì dallo stato caotico in cui versa la legislazione in materia) non possono pregiudicare la possibilità di svolgimento del referendum. Richiamano in proposito le sentenze nn. 63 del 1990 e 32 del 1993 di questa Corte, le quali hanno statuito, l'una, che "alcune imperfezioni risultano inevitabili in "subiecta materia" e sono comuni peraltro... agli ordinari procedimenti di normazione", l'altra, che gli incovenienti derivanti dalla normativa di risulta non possono condurre all'inammissibilità del quesito ogni qualvolta il quesito sia riconducibile ad una matrice razionalmente unitaria.

 

La riformulazione semplificatrice del quesito ad opera dell'Ufficio centrale per il referendum non ha modificato, a loro avviso, in nessun aspetto la ratio oggettiva del quesito originario, che risulta chiaro anche in ordine alle conseguenze dell'effetto abrogativo. E quanto alla completezza, essi osservano che, se nella difficile costruzione del quesito fossero rimaste escluse alcune marginali estensioni della disciplina ad ulteriori categorie di lavoratori, queste sarebbero indissolubilmente legate alle sorti della disciplina generale dell'istituto. Eventuali lacune della normativa residua potranno essere riparate dal Parlamento, in conformità dell'obbligo di cooperazione col risultato referendario e nei limiti del divieto di formale o sostanziale ripristino delle norme abrogate dalla volontà popolare.

 

5. Ad integrazione della difesa scritta, nella camera di consiglio del 9 gennaio 1994 sono stati uditi, per i promotori del referendum, gli avvocati Marco Papaleoni e Beniamino Caravita di Toritto.

 

Considerato in diritto

 

1. Oggetto della richiesta di referendum abrogativo in esame sono trentacinque disposizioni di legge estrapolate da un intricato corpo normativo che si è venuto formando tra il 1968 e il 1994. La lunghezza e l'estrema complessità del quesito - rilevate dagli stessi promotori e dalla Corte di cassazione nell'ordinanza di correzione e integrazione del 9 dicembre 1994 - e inoltre la riproduzione di alcune disposizioni (art. 3, comma 1, della legge n. 223 del 1991, art. 7, comma 6 ter, del d.l. n. 148 del 1993, art. 1, comma 7, del d.l. n. 299 del 1994) tralasciando, senza alcuna giustificazione, parti dei testi rispettivi, rendono difficile l'apprendimento del fine intrinseco della proposta, al quale va riferito il controllo di chiarezza, omogeneità e coerenza da parte di questa Corte. Per individuarlo compiutamente occorre mettere in relazione le norme abrogande della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno radicalmente innovato la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale (art. 1, commi 1, 2 e 3, quest'ultimo come sostituito dell'art. 1, comma 4, del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, art. 2, art. 3, commi 1 e 2, art. 12), con le norme della medesima legge - non incluse nell'oggetto del referendum - afferenti al nuovo istituto della mobilità dei lavoratori (artt. da 4 a 9, da 16 a 20, 24). Da questa considerazione complessiva si argomenta che la ratio dell'effetto ablatorio (cfr. sentenza n. 29 del 1987) è la liberalizzazione dei licenziamenti per riduzione del personale in ordine all'an del provvedimento, con totale sostituzione dell'indennità di mobilità al trattamento di integrazione salariale. In tutti i casi di eccedenza del personale - senza più distinguere tra eccedenza temporanea, potenzialmente riassorbibile con appropriati programmi di ristrutturazione o riconversione aziendale (art. 1), ed eccedenza strutturale (artt. 4 e 24) - diverrebbe applicabile l'art. 24, che assoggetta il licenziamento soltanto ai vincoli della procedura di mobilità.

 

Che questo sia l'obiettivo del referendum è confermato dall'istanza dei promotori, accolta dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, di espunzione dal quesito originario dei commi 3, 4 bis e 4 ter dell'art. 3 della legge n. 223, in quanto estranei all'istituto dell'integrazione salariale straordinaria e concernenti, invece, la concessione del trattamento di mobilità ai lavoratori licenziati per cessazione di attività dell'impresa a causa di fallimento o di assoggettamento ad altre procedure concorsuali.

 

2. Ora è vero che l'istituto della mobilità non è parte della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria, essendo compresi nel suo ambito normativo anche i casi di licenziamento per riduzione del personale effettuato senza una fase preventiva di sospensione dei lavoratori assistita dalla Cassa integrazione guadagni, onde l'eliminazione di questa non comporta l'abrogazione formale di quello. Ma l'intervento straordinario della Cassa è così compenetrato con la disciplina del mercato del lavoro che la sua abrogazione determinerebbe l'inapplicabilità di una serie di altri istituti, primo fra i quali proprio l'istituto della mobilità, del quale i promotori si preoccupano ripetutamente di affermare l'estraneità alla volontà referendaria di abrogazione.

 

Invero, mentre la procedura per la dichiarazione di mobilità ha un campo di applicazione più ampio, la concessione dell'indennità di mobilità è ristretta dall'art. 16 della legge n. 223 (richiamato e integrato dall'art. 24, comma 3, come sostituito dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 148 del 1993) ai lavoratori licenziati da imprese "rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale", al cui ammontare l'indennità è commisurata dall'art. 7, commi 1 e 3, della legge medesima. Il trattamento di mobilità è innestato sul precedente trattamento integrato, ne è la continuazione a titolo di trattamento speciale di disoccupazione. Se viene meno la matrice, vengono meno necessariamente le condizioni di operatività del nuovo istituto.

 

Ma la soppressione della Cassa integrazione guadagni straordinaria si ripercuoterebbe, con effetti paralizzanti, anche sulla procedura per la dichiarazione di mobilità, applicabile, in virtù del rinvio all'art. 4, commi da 2 a 12, disposto dall'art. 24, indipendentemente dalla condizione che il licenziamento sia stato preceduto da un preventivo periodo di sospensione dei lavoratori. La procedura non potrebbe svolgere una delle sue funzioni qualificanti, che è quella di promuovere un esame congiunto, da parte del datore di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, della possibilità di ricorso a misure alternative, quali il passaggio a rapporti di lavoro a tempo parziale e i contratti di solidarietà. Tali misure sono inscindibilmente legate all'intervento straordinario di integrazione salariale: la prima come a suo presupposto di applicabilità, essendo incentivata dall'art. 19 in favore dei lavoratori dipendenti da imprese beneficiarie da ventiquattro mesi dell'intervento (ridotti a dodici, fino al 31 dicembre 1995, dall'art. 5, comma 9, del d.l. n. 148 del 1993); la seconda come a una condizione sine qua non di attuabilità. Senza la condizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, concesso dall'art. 1 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, richiamato dagli artt. 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991 e 5, comma 1, del d.l. n. 148 del 1993 (dei quali non è chiesta l'abrogazione), è praticamente esclusa la possibilità di stipulazione dei contratti di solidarietà previsti dall'art. 2 del decreto medesimo.

 

Si aggiunga che l'inapplicabilità del trattamento di mobilità priverebbe i lavoratori licen     ziati anche della facilitazione di rientro nel mercato del lavoro prevista dall'art. 20 della legge n. 223 del 1991 nella forma dei contratti di reinserimento.

 

3. La mancata richiesta di abrogazione delle disposizioni - dettate nel medesimo contesto normativo di quelle di cui si vuole la soppressione - che subordinano il trattamento di mobilità dei lavoratori licenziati all'inclusione dell'impresa nel campo di applicazione dell'integrazione salariale straordinaria, o subordinano la fruizione di altri benefici a un previo periodo di godimento dell'integrazione, crea una contraddizione con la ratio dell'effetto abolitivo del referendum. L'elettore non è chiamato a scegliere, come dicono i promotori, tra la conservazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria e la sua soppressione fermo restando, però, il trattamento speciale di mobilità, previsto dagli artt. 7 e 16 della legge n. 223 del 1991, fino a quando il legislatore non avrà provveduto a riordinare con criteri di uniformità le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione al fine della "generalizzazione di un dignitoso trattamento quale proiezione di un moderno sistema di sicu     rezza sociale". In realtà l'alternativa referendaria si pone tra la conservazione dell'istituto dell'intervento straordinario della Cassa e le tutele che, in caso di licenziamento, lo presuppongono, o la liberalizzazione dei licenziamenti per ragioni economiche con eliminazione anche dell'ammortizzatore delle loro conseguenze sociali costituito dal trattamento di mobilità, lasciando in ogni caso ai lavoratori licenziati soltanto il soccorso del trattamento ordinario di disoccupazione, che gli stessi promotori riconoscono "inficiato da una persistente, vistosa discrepanza con il trattamento di integrazione salariale".

 

Ne risulta, secondo i criteri di giudizio fissati da questa Corte, una mancanza di chiarezza del quesito (sentenze nn. 27 del 1981 e 36 del 1993), che impedisce nell'elettore la piena consapevolezza del significato del voto o ne coarta la possibilità di scelta per il vincolo di unicità della risposta (sentenza n. 29 del 1981).

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale, nei termini indicati in epigrafe, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, della legge 8 agosto 1972, n. 464, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, convertito nella legge 29 marzo 1976, n. 62, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito nella legge 26 maggio 1978, n. 215, della legge 5 agosto 1981, n. 416, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito nella legge 3 novembre 1987, n. 452, della legge 23 luglio 1991, n. 223, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236, e del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

 

richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 9 dicembre 1994, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1995.

 

Francesco Paolo, CASAVOLA, Presidente

 

Luigi MENGONI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 12 gennaio 1995.