Ordinanza n. 484 del 1994

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ORDINANZA N. 484

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n.890 (Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del ministero del tesoro), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Cocozza Giacomazzi Lucia Maria contro il ministero del tesoro, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di costituzione di Cocozza Giacomazzi Lucia Maria;

udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 9 dicembre 1993, sul ricorso proposto da L. M. Cocozza Giacomazzi, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della l. 17 dicembre 1986, n. 890 "nella parte in cui omette di estendere i benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319, al personale già appartenente alla carriera speciale o ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro che avesse superato concorso di ammissione nella carriera stessa articolato su tre prove scritte ed un colloquio, transitato ai ruoli centrali del ministero del tesoro";

che, ad avviso del tribunale remittente, la norma impugnata circoscrivendo l'estensione dei benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319, al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro, ha omesso di considerare "analoghe situazioni di quanti nella medesima situazione di partenza fossero transitati nella carriera di concetto dei ruoli centrali dell'amministrazione del tesoro o per vincita di concorso o in applicazione dell'art. 200 del T.U. n. 3 del 1957";

che, secondo il giudice a quo, detta omissione normativa risulterebbe fortemente ed iniquamente "lesiva" avuto riguardo - da un lato - alla coincidenza dei requisiti di accesso (concorso articolato su tre prove scritte ed una orale), dall'altro, all'"intento perequativo" che il legislatore avrebbe manifestato con le leggi n. 427 del 1985 e n. 890 del 1986 prima e successivamente con le leggi 24 maggio 1989, n. 193 e 4 agosto 1990, n. 238 poi;

che, pertanto, si verrebbe a porre in essere una situazione di irrazionale disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti già appartenenti alle carriere speciali ed ordinarie di concetto delle direzioni provinciali del tesoro, nel frattempo transitati nelle carriere di concetto dei ruoli centrali della Amministrazione del tesoro o per superamento di concorso o in applicazione dell'art. 200 T.U. n. 3 del 1957, con conseguente violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che nel giudizio avanti alla Corte si è costituita la parte privata la quale ha chiesto che la proposta questione sia dichiarata inammissibile.

Considerato che con la sentenza n. 479 del 1993 questa Corte ha già esaminato la presente questione dichiarandola non fondata;

che, secondo tale sentenza, la legge n.890 del 1986, introducendo eccezioni fondate su uno specifico e circoscritto apprezzamento del legislatore, ha carattere derogatorio sicchè il tertium comparationis richiamato ai fini della estensione dell'art. 3 l. n. 890 del 1986, ovvero le norme concernenti le carriere speciali, la loro soppressione, nonchè la "sistemazione" successiva del personale da esse provenienti, attuate con il d.P.R. n.319 del 1972 (particolarmente art.4) rappresentano un quadro totalmente estraneo alle situazioni disciplinate dalla norma, oggetto del giudizio di costituzionalità;

che, infatti nella l. n. 890 del 1986, non vengono affatto in rilievo le carriere speciali che invece costituiscono oggetto del d.P.R. n.319 del 1972 nel quale sono assimilate, in ragione di determinati presupposti e di particolari peculiarità, alle carriere direttive;

che, quindi, la l. n. 890 del 1986 derogando al quadro normativo generale costituito dal d.P.R. n. 319 del 1972 non può avere "intento perequativo";

che - infatti - stante il carattere derogatorio della norma censurata, essa circoscrive la propria forza prescrittiva ai soggetti ed alle situazioni da essa disciplinati e l'unica possibilità di applicazione è data dalla circostanza che tra il caso ricompreso e quello escluso ricorra l'eadem ratio, sicchè sia ingiustificato il restringersi della disciplina soltanto ad alcune ipotesi comprese nella sua ratio;

che detta ipotesi non ricorre nella fattispecie in quanto i dipendenti "transitati" nei ruoli centrali della Amministrazione del tesoro hanno spezzato il loro legame con la carriera precedente delle Direzioni provinciali cui si riferiscono i successivi interventi del legislatore, perdendo così caratteristiche e trattamento propri della pregressa carriera;

che, pertanto, non è configurabile una prosecuzione giuridica (ed anche economica) destinata ad esplicarsi in una carriera cui non si appartiene, dato che il transito ex art. 200 T.U. n. 3 del 1957 (o a "fortiori" su opzione per superamento di concorso) ai ruoli centrali ha bloccato la situazione, connessa a quel rapporto di impiego, al momento del passaggio;

che, quindi, i miglioramenti giuridici ed economici, propri alla precedente carriera e successivi a tale momento non possono essere rivendicati dai dipendenti "transitati", in quanto connessi ad una situazione che, essendo cessata ad ogni effetto, non è suscettibile di ulteriori sviluppi;

che, pertanto, nell'ordinanza di rimessione non sono dedotti profili nuovi che suggeriscano un riesame della proposta questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n.890 (Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del ministero del tesoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Gabriele PESCATORE, Redattore

Depositata in cancelleria il 30/12/94.