Ordinanza n. 476 del 1994

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ORDINANZA N. 476

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n. 438 (recte: art. 8, comma 1, lettera b e comma 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Damiano Piercarlo contro l'Ufficio del Registro di Torino Bollo Demanio, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1994.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Massimo Vari.

 

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 novembre 1993 (R.O. n. 297 del 1994) la Commissione tributaria di primo grado di Torino -nel corso di un giudizio promosso da Damiano Piercarlo nei confronti dell'Amministrazione delle finanze- ha sol levato, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 14 novembre 1992, n.438;

 

che, come risulta dall'ordinanza stessa, il caso all'esame del giudice a quo concerne la richiesta di restituzione della imposta straordinaria versata per il possesso di un aeromobile, in forza dell'art. 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438;

 

che, secondo il remittente, "gli artt.9, comma 1, della legge 12 luglio 1991 ed 8, comma 1, lettera b), della legge 14 novembre 1992, n. 438", nel commisurare l'ammontare del tributo dovuto dai possessori di aeromobili al peso, e non al valore commerciale degli stessi, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, "non rispettandosi nè il principio della capacità contributiva, nè quello della parità di trattamento dei cittadini";

 

che, dal contesto dell'ordinanza, si evince che la questione sollevata, concerne più esattamente l'art. 8, comma 1, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali) convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n.438, il quale, ai fini della base di riferimento per la determinazione del tributo straordinario, dovuto per l'anno 1992, dai possessori di aeromobili, rinvia all'art., comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 202;

 

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata la infondatezza della questione prospettata.

 

Considerato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'indicazione inaccurata od erronea delle disposizioni di legge, sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale, può essere corretta quando i termini della questione risultano con sufficiente chiarezza (sentenze nn. 142 del 1993 e 188 del 1994);

 

che, per quanto attiene alla lamentata violazione del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, è riservata alla discrezionalità del legislatore la determinazione degli indici di capacità contributiva e della conseguente entità dell'onere tributario, salvo i controlli di legittimità sotto il profilo della palese arbitrarietà e irrazionalità;

 

che, per quanto concerne la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento, l'ordinanza di rimessione, al di là di una generica doglianza, non fornisce alcuna indicazione della norma o del principio dell'ordinamento rispetto ai quali la disposizione impugnata, diversificando situazioni tra loro comparabili, violerebbe il principio di eguaglianza;

 

che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza dalla questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera b), e comma 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Massimo VARI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 30/12/1994.