Sentenza n. 406 del 1994

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SENTENZA N. 406

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria, per la nuzialità e la natalità), come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1994 dal Pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Centore Bruno e l'I.N.P.S., iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.15, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visti gli atti di costituzione di Centore Bruno e dell'I.N.P.S., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

uditi l'avv. Carlo De Angelis per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il _Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da tale Bruno Centore dopo che l'I.N.P.S. aveva interrotto l'erogazione delle pensioni di reversibilità di cui era titolare per aver egli completato il periodo di corso legale degli studi universitari, il Pretore di Salerno, con ordinanza emessa l'8 febbraio 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.13, terzo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 nella parte in cui non prevede anche per lo studente universitario "fuori corso", avendo egli completato il corso legale degli studi, lo slittamento fino al 26° anno di età del diritto alla pensione di reversibilità.

Osserva il giudice a quo che la norma impugnata, con il prevedere la corresponsione della pensione di reversibilità ai figli superstiti a carico del genitore al momento del decesso fino "a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequentino l'università", viene ad assicurare maggior tutela allo studente attardatosi nel licenziarsi dalla scuola media superiore fino al compimento del 21° anno di età; questi, infatti, potrà contare, quale studente universitario, sull'erogazione della prestazione pensionistica fino al limite massimo dei 26 anni, mentre lo studente che termina regolarmente la scuola media superiore, iscrivendosi all'università intorno al 19° anno di età, vedrà cessare l'erogazione alcuni anni prima in coincidenza, appunto, con il perfezionamento del corso legale di laurea cui è iscritto.

Rileva il rimettente che la normativa in oggetto viene a porsi in contrasto non solo con il principio di uguaglianza, ma anche con il più generale criterio della "logicità e congruenza", non apparendo ragionevole, tenuto conto anche della maggiore complessità degli studi universitari, privare del trattamento pensionistico lo studente che abbia diligentemente completato la scuola media superiore al compimento del 18° anno di età e non sia riuscito, magari proprio a causa dell'evento luttuoso, a completare nei tempi ordinari il ciclo degli studi universitari.

2. - Nel giudizio avanti alla Corte si è costituita la parte privata sostenendo l'incostituzionalità della normativa impugnata.

In particolare la difesa ritiene la norma censurabile anche sotto il "profilo della razionalità" dal momento che, relativamente agli studi universitari viene ad avere rilevanza oltre all'iscrizione, il semplice decorso del tempo richiesto per il completamento del corso di laurea cui si è iscritti, mentre sembrerebbe più razionale prevedere il prolungamento del diritto alla pensione di reversibilità fino al 26° anno di età sulla base della frequenza dell'università, dimostrabile attraverso la certificazione degli esami sostenuti in ciascun anno.

3. - Si è costituito anche l'I.N.P.S. chiedendo che la questione sia dichiarata infondata sul rilievo che il diritto alla pensione di reversibilità durante la frequenza del corso legale degli studi universitari appare adeguatamente tutelato.

4. - É pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Ha osservato la difesa erariale che nella disciplina impugnata non sono ravvisabili macroscopiche incongruenze, rilevando che il diverso trattamento rispettivamente assicurato al superstite infraventunenne ed a quello infraventiseienne si spiega ragionevolmente, sia con ragioni di ordine storico, poichè la maggiore età si acquistava al compimento del 21° anno di età, che con la necessità di limitare l'impegno di solidarietà che non può spingersi a riconoscere il trattamento di reversibilità a chi risulta semplicemente iscritto all'università sino al compimento del 26° anno di età, senza correttivi connessi ai risultati di merito e di frequenza.

Considerato in diritto

1. - In una fattispecie di interruzione della corresponsione da parte dell'I.N.P.S. della pensione di reversibilità ad un orfano al termine del corso legale universitario prima del 26° anno di età, il Pretore di Salerno ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 13 del regio decreto legge 14 aprile 1939 n. 636 (modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n.218 e dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903) in relazione all'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo della disparità di trattamento e della irragionevolezza, poichè mentre consente la prosecuzione della pensione fino al 26° anno di età al figlio che ha iniziato tardivamente il corso legale universitario per essersi egli attardato nel conseguire la licenza di scuola media professionale, non prevede lo stesso slittamento della erogazione pensionistica fino allo stesso limite di età del figlio che, maturandosi tempestivamente e subito iscrittosi all'università, si sia successivamente attardato andando "fuori corso".

2. - La questione è inammissibile.

Il primo profilo - di disparità di trattamento - va disatteso anzitutto perchè in entrambe le ipotesi (e cioé sia per lo studente che utilizza l'erogazione della pensione fino al 26° anno di età essendosi iscritto tardivamente all'università a causa del ritardo nel licenziarsi dalla scuola media, sia per lo studente universitario iscrittosi tempestivamente) la durata della pensione non va oltre lo stesso periodo del corso legale della facoltà cui l'uno e l'altro sono iscritti.

Nè può rilevare la considerazione della diversa durata del godimento della pensione nei due casi indicati, e cioé della diversa età a cui cessa tale erogazione per i due orfani, dal momento che trattasi di situazioni fra loro non omogenee.

3. - Alcune perplessità possono tuttavia sorgere in ordine alla lamentata irragionevolezza sulla norma denunziata.

Se, invero, la ratio dell'erogazione della pensione, e della sua prosecuzione, risiede, più che nella giovane età degli orfani, nella concreta impossibilità di procurarsi un reddito proprio a motivo della dedizione del loro tempo agli studi, non appare chiara la coerenza legislativa nel riconoscere tale ratio quando la perdita di tre anni negli studi sia avvenuta nel corso della scuola media professionale, e non riconoscerla anche quando il ritardo nei più complessi studi universitari si sia verificato non per negligenza, ma talvolta per effetti psicologici ed economici derivanti dalla perdita dei genitori, e più spesso perchè in alcune facoltà la pesantezza ed il numero degli esami o di altri adempimenti non consentono a numerosi studenti di laurearsi entro i termini del corso legale. In questi casi, la dedizione del proprio tempo agli studi anche nel periodo "fuori corso" (e comunque sempre nello stesso limite massimo di 26 anni) potrebbe essere dimostrata con la certificazione degli esami sostenuti in detto periodo.

Tuttavia, analogamente a quanto deciso dalla sentenza n. 274 del 1993, va ripetuto anche nel presente giudizio che il riordino di questa materia, con particolare riguardo alla precisazione delle condizioni (o dei "correttivi" di cui parla l'Avvocatura) circa la effettiva dedizione agli studi degli orfani universitari infra ventiseienni ai fini dell'erogazione pensionistica, esula dall'ambito dei poteri di questa Corte, spettando evidentemente al legislatore.

La questione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n.636 (Modificazioni delle disposizioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria, per la nuzialità e la natalità), come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/11/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in cancelleria il 28/11/94.