Sentenza n.371 del 1994

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SENTENZA N. 371

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1993 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Leonardi Francesco contro il Prefetto pro-tempore di Messina, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto in fatto

1. La Corte di cassazione, investita del ricorso di Leonardi Francesco avverso la sentenza n. 447/91 del Pretore di Messina, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche nell'ipotesi in cui esso sia già immatricolato.

L'immatricolazione viene disposta dall'ispettorato della motorizzazione civile (ex art. 58 del codice della strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, ora abrogato) quando il veicolo risulti idoneo alla circolazione. Ora, l'art. 21, terzo comma, della legge n. 689 prevede in ogni caso la confisca del veicolo che circoli senza che sia stata rilasciata la carta di circolazione; ma la confisca appare irragionevole quando il veicolo, secondo l'accertamento effettuato dall'amministrazione competente, sia in possesso di tutti i requisiti per esser posto in circolazione.

La questione sarebbe rilevante perchè, se fondata, dovrebbe essere accolta l'opposizione proposta dal Leonardi per l'annullamento della confisca; nessuna incidenza ha, poi, su questo punto il nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), che non ha efficacia retroattiva (artt. 233-240). In tema di sanzioni amministrati ve, è comunque irrilevante, in generale, il sopravvenire, rispetto alla data della commessa violazione, di una legge più favorevole (Cass., 14 novembre 1992, n. 12240).

Il giudice a quo riconosce che questa Corte ha ritenuto inammissibile, con sent. n. 14 del 1986, la questione di legittimità di detta norma, sollevata sulla base del rilievo che la confisca non è limitata ai veicoli privi dei requisiti necessari per il rilascio della carta di circolazione.

In tale sentenza, la Corte ha affermato che insuperabili ostacoli all'esame della questione, nel merito, vengono dall'esigenza di una trasformazione della disciplina legislativa, che certo è riservata alla discrezionalità del legislatore. Mentre nel caso in esame, proprio l'applicazione della disciplina della circolazione stradale dà la certezza che il veicolo è idoneo alla circolazione, essendo stato immatricolato dalla motorizzazione civile.

Considerato in diritto

1. L'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione ripropone, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, che era stata dichiarata inammissibile da questa Corte, in ragione della pluralità di scelte discrezionali riservate al legislatore, con la sent. n. 14 del 1986, e poi con le conformi ordinanze di manifesta inammissibilità nn. 242 e 142 del 1987, 290 e 148 del 1986.

Allora, i giudici a quibus lamentavano l'applicazione obbligatoria della confisca anche ai veicoli <in possesso dei requisiti idonei al rilascio della carta di circolazione>; e la Corte osservava che nell'ipotesi di accoglimento sarebbe stata necessaria una nuova normativa <preordinata a verificare anche l'idoneità del veicolo al rilascio della carta di circolazione>. Una disciplina di tal genere - rilevava il collegio - <si presta a scelte non necessariamente univoche nè comunque prive di margini di discrezionalità>. Di qui, l'inammissibilità della questione.

La presente ordinanza sottolinea che, nel caso in esame, l'applicazione della disciplina sulla circolazione stradale fornisce la certezza che il veicolo è idoneo alla circolazione, secondo l'accertamento compiuto dall'ispettorato della motorizzazione civile al momento dell'immatricolazione. Dal che conseguirebbe l'irragionevolezza, ex art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'obbligatoria confisca.

2. La questione, nei termini ora prospettati, è fondata.

Come osserva la Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione, la normativa introdotta dal d.P.R. n. 393 del 1959 demanda all'ispettorato della motorizzazione civile l'accertamento sull'idoneità del veicolo a esser posto in circolazione: l'immatricolazione è infatti disposta dall'ispettorato anzidetto solo quando il veicolo abbia tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Ora, il mancato possesso della carta di circolazione, contestato al proprietario, non appare adeguato presupposto per l'applicazione necessaria di una sanzione grave qual è la confisca, con evidente lesione del canone generale di ragionevolezza desumibile dall'art.3, primo comma, della Costituzione.

Nè sussiste il rischio che sia leso l'ambito di discrezionalità riservato al legislatore ordinario, vista la precisa formulazione della questione.

Va d'altronde ricordato, in via più generale, come questa Corte abbia censurato la previsione dell'obbligatoria confisca in ipotesi che si rivelavano obiettivamente ingiuste e irrazionali (sentt. nn. 259 del 1976 e 229 del 1974). E questo indirizzo va qui ribadito, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge n.689 del 1981, nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/10/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 27 Luglio 1994.