Sentenza n.353 del 1994

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SENTENZA N. 353

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 600, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1993 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Carnovale Salvatore ed altri, iscritta al n. 598 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.41, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto in fatto

 

1. Con ordinanza emessa l'11 marzo 1993, la Corte d'appello di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 600, terzo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui limita la prevista possibilità di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale al solo caso che possa derivarne grave ed irreparabile danno".

Premesso che alcuni degli imputati appellanti hanno proposto istanza di revoca della condanna - loro inflitta in primo grado - al pagamento di una provvisionale, o, in subordine, la sospensione della esecuzione di tale condanna sulla base di un affermato grave ed irreparabile danno su di loro incombente, la Corte remittente, dichiarata inammissibile la prima richiesta (in quanto non prevista dalla legge), rileva che non sussistono gli estremi neanche per l'accoglimento della seconda, non essendo gli istanti riusciti a dimostrare la gravità ed irreparabilità del danno derivante dalla esecuzione della menzionata condanna; ed osserva che, del resto, gli imputati medesimi hanno, più che altro, mosso critiche alla sentenza - alla quale hanno attribuito molteplici errori che ne dovrebbero comportare la totale riforma - e lamentato, in particolare, che il giudice di primo grado poco o nulla si sia curato della prova del danno protestato dalle parti civili e dell'ammontare di esso: ma tali argomenti degli imputati restano ininfluenti rispetto ad una norma, quale quella impugnata, che pone come unico presupposto della sospensione della immediata esecutività della condanna la prospettiva di un danno grave ed irreparabile.

1.2. Ciò posto, il giudice a quo rileva innanzitutto una disparità di disciplina tra la norma in esame e quella di cui al secondo comma del medesimo art. 600. Questa norma va posta in relazione col primo comma dell'art. 540 e se ne ricava che la condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, "per giustificati motivi" dal giudice di primo grado e che, ove ciò avvenga, il giudice di appello, ad istanza del responsabile civile e dell'imputato, con ordinanza in camera di consiglio può revocare o sospendere la provvisoria esecuzione.

La norma che stabilisce questa possibilità non ne determina i presupposti, cosicchè la parte richiedente può portare all' esame del giudice di secondo grado ogni argomento idoneo a determinarne la decisione ed anche, quindi, l'esistenza di gravi ed evidenti errori o carenze di motivazione della condanna.

Si manifesta, dunque, prosegue il remittente, una sostanziale disparità di trattamento circa la possibilità di ottenere la sospensione della provvisoria (o immediata) esecuzione a seconda che questa si riferisca alla condanna al pagamento di una provvisionale sul danno o alla condanna esaustiva della domanda risarcitoria: in questa disparità riceve un trattamento deteriore il condannato al pagamento di una provvisionale, la cui possibilità di avere la sospensione è limitata al ristrettissimo ambito dell'incombere di un danno grave ed irreparabile.

1.3. Allo scopo di verificare se si tratti di una disparità che derivi da una scelta legislativa motivata e nella quale si possa individuare un disegno razionale, la Corte remittente procede ad una ricognizione delle norme che disciplinano la materia della provvisoria esecutività (e della sua revoca o sospensione) delle sentenze appellabili.

Osserva al riguardo che, nel codice di procedura penale abrogato, solo con la legge 15 dicembre 1972, n. 773 fu aggiunto l'art. 489 bis e introdotta la possibilità di declaratoria, su istanza della parte civile, della provvisoria esecutività del capo della sentenza di condanna di primo grado contenente l'assegnazione di una provvisionale.

Quello stesso articolo stabilì che con decisione in camera di consiglio il giudice di appello potesse, se richiesto, revocare la concessione della provvisoria esecuzione o sospendere l'esecuzione iniziata. Come per la concessione della provvisoria esecuzione, così anche per la revoca o per la sospensione non furono determinati i presupposti, rimessi quindi all'elaborazione giurisprudenziale, che poteva individuarne i più svariati.

Passando al codice di procedura civile del 1940 è stata prevista (art.282) la concedibilità ad istanza di parte della provvisoria esecuzione, con o senza cauzione, delle sentenze appellabili, o per la certezza del titolo posto a fondamento della domanda, o per l'esistenza del pericolo nel ritardo.

Nello stesso rito è stata prevista (art. 278) la possibilità di condanna al pagamento di una provvisionale "nei limiti della quantità per cui (il giudice) ritiene già raggiunta la prova" ed è previsto (art. 282) che, sempre ad istanza della parte che ha richiesto questa condanna, sia concessa la provvisoria esecuzione di essa "tranne quando ricorrono particolari motivi per rifiutarla".

Ancora nello stesso codice (art. 283) è prevista la possibilità di un riesame ad istanza di parte, nel giudizio di appello, anticipato rispetto alla decisione del gravame, ai fini della revoca della provvisoria esecuzione o della sospensione della esecuzione iniziata.

Nel panorama normativo vanno poi inserite - prosegue la Corte remittente - le modifiche al codice di procedura civile apportate con la legge 26 novembre 1990, n. 353, tra le quali qui particolarmente interessano quelle degli artt. 282 e 283 di detto codice, i quali ora prevedono rispettivamente che "la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti"; e che "il giudice di appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto o in par te l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata". Questi due articoli sono entrati in vigore dal 2 gennaio 1993, sia pure risultando applicabili solo alle cause introdotte non prima di tale data, per effetto della legge 4 dicembre 1992, n. 477.

Il panorama tracciato mette in evidenza come attualmente coesistano nell'ordinamento quattro complessi di norme (cinque se si include anche quello relativo alle cause in materia di lavoro e di previdenza) relativi ad analoga materia ma ognuno notevolmente o radicalmente diverso dall'altro, mentre, ad avviso del remittente, non sono rilevabili specifiche ragioni per cui le decisioni appellabili emesse in relazione ad una azione civile debbano avere trattamento diverso, quanto alla provvisoria esecutività, se emesse in un processo civile o se emesse in connessione con un processo penale.

1.4. Dalla ricognizione compiuta risulta, dunque, riassume la Corte remittente, che nel codice di procedura penale del 1988 si riscontra un diverso trattamento, quanto alla provvisoria (o immediata) esecutività, delle pronunce di primo grado relative all'azione civile a seconda che esse contengano condanna esaustiva o condanna provvisionale, e che questo diverso trattamento non si giustifica ed anzi è irrazionale, dato che tra i due tipi di condanna vi è solo una differenza quantitativa, secondo il chiaro dettato normativo sul punto.

Risulta pure che il codice di procedura civile, dopo le modifiche in esso introdotte nel 1990, elimina ogni diverso trattamento, quanto all'esecutività, delle diverse categorie di sentenze di primo grado, perchè a tutte conferisce l'esecutività provvisoria.

Nel codice di procedura penale, poi, al diverso trattamento relativo all'esecutività, prima specificato, delle condanne esaustive e di quelle provvisionali corrisponde, nel secondo e terzo comma dell'art. 600, come si è visto, una diversa possibilità, per la parte che ha subito la condanna, di ottenere dal giudice di appello, con decisione interlocutoria a seguito di un rito camerale, la sospensione della provvisoria esecutività della condanna stessa: a chi ha subito la condanna al pagamento della provvisionale (esecutiva per legge), è, infatti, riservato un trattamento deteriore, potendo ottenere la sospensione dell'esecuzione solo in relazione alla prospettiva di un grave e irreparabile danno, mentre a chi ha subito una condanna al risarcimento esaustiva è data la possibilità della revoca o della sospensione per ogni motivo che appaia al giudice d'appello idoneo a sostenere il provvedimento.

Si è riscontrato, infine, che il predetto trattamento, quanto alla possibilità di sospensione della immediata esecutività, riservato a chi nel processo penale abbia subito la condanna al pagamento di una provvisionale, risulta deteriore anche rispetto a quello che nel codice di procedura civile, come aggiornato nel 1990, è riservato a chi abbia subito quel tipo di condanna ed ogni altro tipo di condanna provvisoriamente esecutiva benchè di primo grado.

Secondo la disposizione aggiornata di detto codice, infatti, è possibile la sospensione dell'efficacia esecutiva o della esecuzione "quando ricorrono gravi motivi".

Per di più, l'individuazione, nella norma impugnata, della categoria del grave e irreparabile danno, come parametro della possibile sospensione dell'esecuzione, crea alla concreta possibilità di quella sospensione un ambito estremamente ristretto se non addirittura improbabile.

1.5. Osserva a questo punto il remittente che la previsione della possibilità di sospensione, con ordinanza del giudice di appello, della provvisoria (o immediata) esecutività delle sentenze appellate - derivi detta esecutività da provvedimento del giudice di primo grado o direttamente dalla legge - per la costanza con cui è entrata a far parte degli ordinamenti processuali può essere considerata un principio giuridico.

Il fondamento di questo principio risiede nella necessità di contemperare l'esigenza della rapida tutela giudiziaria dei diritti violati e l'incertezza delle decisioni finchè non siano divenute definitive.

Ne deriva che la scelta correlata alla valutazione probabilistica del consolidarsi di una decisione nei successivi gradi di giudizio è bene che non sia irretrattabile, ma consenta alla parte, che ne è gravata, di ottenere una nuova valutazione in concreto da parte di un giudice.

Di ciò sono espressione le varie norme esaminate, che lasciano al giudice dell'inibitoria un ampio spazio decisorio, perchè o non circoscrivono l'ambito dei motivi esaminabili o lo indicano con formule assai generiche come "giustificati motivi" e "gravi motivi".

Rispetto a queste si pone come eccezione l'art. 373 del codice di procedura civile, ma trattasi di tipica eccezione confermativa della regola, in quanto quell'articolo si riferisce solo alle sentenze impugnate col ricorso per cassazione, cioè a sentenze che hanno esaurito le fasi di merito e che, quindi, hanno alta probabilità di diventare definitive.

Sul presupposto del riferimento a sentenze soggette ad appello, gli unici termini omogenei di confronto del contenuto dell'impugnato terzo comma dell'art. 600 del codice di procedura penale sono, pertanto - osserva in definitiva il remittente - il secondo comma dello stesso articolo, l'art. 489 bis del codice di procedura penale del 1930 ( in quanto ancora vigente) e l'art. 283 del codice di procedura civile, tanto nella originaria che nella nuova formulazione.

Queste norme, capaci di fornire con la necessaria omogeneità termini di raffronto in relazione al caso di sentenze appellate immediatamente esecutive o per disposto di legge o per statuizione del giudice, prevedono la possibilità di sospensione da parte del giudice di appello per motivi non ristretti al pericolo di grave ed irreparabile danno, e per motivi, comunque, rispetto a questo più ampi ed eterogenei: questa disparità di trattamento, conclude il giudice a quo, siccome non sorretta da alcuna ragionevole giustificazione, appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e col principio di uguaglianza in esso sancito.

2. É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, limitandosi a chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, con riserva di illustrare i motivi addotti a sostegno di dette conclusioni in una successiva memoria, poi non depositata.

Considerato in diritto

 

1. La Corte d'appello di Bologna dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art.600, terzo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui limita la prevista possibilità di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale al solo caso che possa derivarne grave ed irreparabile danno".

Premesso che gli imputati appellanti, nel formulare, ai sensi della norma impugnata, l'istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna anzidetta (immediatamente esecutiva ope legis: art. 540, secondo comma, c.p.p.), più che tendere a dimostrare l'esistenza del danno grave ed irreparabile (senza, peraltro, riuscirvi), hanno soprattutto criticato la sentenza di primo grado, proprio con specifico riferimento alle questioni civili con essa decise, la Corte remittente lamenta che la norma in esame, subordinando l'accoglimento dell'istanza di sospensione al solo presupposto estremamente rigido del "grave e irreparabile danno", non consente in alcun modo di prendere in considerazione, ai fini della decisione, le censure mosse dagli istanti avverso la sentenza impugnata.

Tale preclusione, ad avviso del giudice a quo, integra un trattamento irragionevolmente deteriore per l'appellante rispetto a quello ad esso riservato da una serie di altre disposizioni - relative anch'esse a sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive (per disposto di legge o per statuizione del giudice) -, le quali sono invece accomunate dal fatto di fornire al giudice di appello un più ampio spazio decisorio nel concedere l'inibito ria, prevedendo la possibilità della sospensione - rileva la Corte remittente - "per motivi non ristretti al pericolo di grave ed irreparabile danno, e per motivi, comunque, rispetto a questo più ampi ed eterogenei". Al riguardo, la Corte medesima cita, quali termini di raffronto, l'art. 600, secondo comma, del codice di procedura penale, il quale non pone specifiche condizioni per la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione - disposta dal giudice per giustificati motivi - della condanna (esaustiva) alle restituzioni e al risarcimento del danno; l'art. 489 bis del codice di procedura penale abrogato (in quanto ancora applicabile), il quale ugualmente non detta condizioni per la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione - disposta dal giudice - del capo della sentenza di condanna che assegna la provvisionale; l'art. 283 del codice di procedura civile, nel testo abrogato dalla legge n. 353 del 1990 (in quanto ancora applicabile), che parimenti non prevede specifici presupposti per la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione - disposta ope iudicis in casi determinati - delle sentenze di primo grado; infine, l'art. 283 del medesimo codice di procedura civile, nel testo introdotto dalla legge n. 353 del 1990 (ed applicabile nei processi iniziati dopo il 1° gennaio 1993), secondo cui il giudice d'appello può sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza di primo grado - provvisoriamente esecutiva ope legis - "quando ricorrono gravi motivi".

2.1. La questione è fondata.

La norma impugnata costituisce indubbiamente, nel panorama normativo delineato dal giudice a quo, un'eccezione rispetto ad un criterio generale ricavabile dalle disposizioni sopra menzionate: queste, infatti, anche se con formule non sempre identiche, attribuiscono comunque tutte al giudice d'appello un ambito decisorio, nell'esercizio del potere di inibitoria, tale da ricomprendere valutazioni sia in punto di fumus boni iuris (cioè di delibazione circa la probabile fondatezza del gravame), sia in punto di periculum in mora (cioè in tema di effetti pregiudizievoli derivanti dall'esecuzione).

La norma in discussione, invece, preclude al giudice l'esame del primo aspetto, circoscrivendone la sfera valutativa - peraltro in termini estremamente ristretti - soltanto sul secondo profilo.

2.2. Preliminarmente va rilevato che l'art. 600 del codice di procedura penale riproduce testualmente l'art. 562 del progetto del 1978; tuttavia nè i lavori preparatori di tale progetto, nè quelli relativi al codice del 1988 forniscono alcun utile elemento in merito all'adozione del criterio del "grave e irreparabile danno".

Inoltre - e soprattutto - è significativo che la scelta di tale criterio non solo non trova alcuna indicazione nelle direttive del legislatore delegante, del 1974 prima e del 1987 poi, ma anzi si pone in evidente contrasto con esse. Invero, la formula adoperata nella direttiva n. 26 della legge di delega del 1987 ("facoltà del giudice di appello di sospendere in ogni caso la provvisoria esecuzione in pendenza di impugnazione") - sostanzialmente identica a quella di cui alla direttiva di pari numero della legge di delega del 1974 - è già tale da ingenerare forti dubbi sulla compatibilità con essa della norma delegata in questione; ma il raffronto con la formula contenuta nella successiva direttiva n. 27 ("facoltà della Corte di cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere la predetta esecuzione se sussiste il pericolo di grave e irreparabile danno") - a sua volta sostanzialmente identica alla direttiva n. 28 della legge delega del 1974 -, evidenzia in maniera decisiva la chiara volontà del delegante (poi attuata nell'art.612 del codice) di introdurre il criterio restrittivo di cui trattasi limitatamente alle sentenze di secondo grado impugnate in cassazione (in conformità a quanto previsto nel codice di procedura civile all'art.373), e, correlativamente, di escluderlo per quelle di primo grado appellate.

2.3. Ciò posto, deve a questo punto osservarsi, più in particolare, che, tra le disposizioni richiamate dal remittente, il termine di raffronto più pertinente alla fattispecie in questione è costituito dall'art. 283 del codice di procedura civile, nel testo introdotto dalla legge n. 353 del 1990.

A parte il rilievo che non appaiono invocabili, quali tertia comparationis, norme abrogate, anche se ne perduri l'applicabilità in via transitoria per determinati giudizi, è decisiva in tal senso la considerazione che la citata disposizione disciplina i presupposti per la sospensione - da parte del giudice d'appello - dell'esecuzione delle sentenze (civili) di primo grado, la cui immediata esecutività è disposta direttamente dalla legge (art. 282, nuovo testo, c.p.c.), così come avviene nel caso in esame.

Inoltre, dette sentenze possono anche limitarsi (ricorrendone le condizioni: cfr. art. 278 del codice di procedura civile) a condannare il debitore al pagamento di una provvisionale; e i presupposti per tale condanna sono identici nel processo civile e in quello penale, essendo stata riprodotta nell'art. 539, secondo comma, del codice di procedura penale la stessa formula ("nei limiti... per cui si ritiene già raggiunta la prova") della corrispondente norma del codice di procedura civile, proprio perchè, come si legge nella relazione al progetto preliminare, si ritenne ingiustificata una differenza di disciplina sul punto.

Ora, è certamente esatto che l'inserimento dell'azione civile nel processo penale pone in essere una situazione in linea di principio differente rispetto a quella determinata dall'esercizio dell'azione civile nel processo civile, anche ove si tratti di azione di restituzione o di risarcimento dei danni derivanti da reato (cfr. sent.n. 108 del 1970), e ciò in quanto tale azione assume carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicchè è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi (v. sentt. nn. 171 del 1982, 443 del 1990; ordd. nn. 115 del 1992, 185 del 1994).

É, però, evidente come nessuno di tali profili venga in rilievo nel caso in esame, che concerne un particolare aspetto del regime di esecutività delle disposizioni civili della sentenza penale di primo grado, la quale, del resto, può essere impugnata dall'imputato anche con esclusivo riferimento ai medesimi capi civili.

Non si ravvisa, in conclusione, alcuna razionale giustificazione al fatto che, una volta disposta la immediata esecutività ex lege della condanna al pagamento della provvisionale, la norma impugnata detti una regola diversa, in ordine al potere di inibitoria del giudice di appello, rispetto al menzionato art. 283 del codice di procedura civile: la diversità di disciplina cui è assoggettata, sotto lo specifico aspetto qui in considerazione, l'azione civile di restituzione o di risarcimento del danno derivante da reato - e, correlativamente, la posizione del debitore -, a seconda che l'azione medesima sia esercitata in sede propria o nell'ambito del processo penale, integra, pertanto, la violazione del principio di eguaglianza.

3. Una volta individuato nell'art. 283, nuovo testo, del codice di procedura civile l'esatto termine di raffronto della norma censurata, ne discende che la soluzione per ricondurre a razionalità il sistema non può che essere quella di sostituire, nella norma impugnata, le parole "quando possa derivarne grave e irreparabile danno", con quelle "quando ricorrono gravi motivi".

Spetta alla giurisprudenza definire l'esatta portata di quest'ultima formula: ma è indubbio che essa ha il pregio, da un lato, di attribuire al giudice d'appello un ampio spazio decisorio, in cui i due elementi del fumus boni iuris e del periculum in mora potranno essere oggetto di una complessa ed equilibrata valutazione, e, dall'altro, di rispondere all'esigenza di ancorare l'inibitoria ad un criterio rigoroso, in correlazione all'attribuzione ope legis della immediata esecutività alla sentenza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 600, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice d'appello può disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale "quando possa derivarne grave e irreparabile danno", anzichè "quando ricorrono gravi motivi".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Mauro FERRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 27 Luglio 1994.