Sentenza n. 270 del 1994

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SENTENZA N. 270

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 febbraio 1983, n. 47 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1993 dal Pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Del Seppia Walter e l'I.N.P.S., iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visti gli atti di costituzione di Del Seppia Walter e dell'I.N.P.S.;

 

udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

 

udito l'avv. Piero d'Amelio per il Del Seppia Walter.

 

Ritenuto in fatto

 

1. Nel corso di un giudizio civile promosso da Walter Del Seppia contro l'INPS per ottenere l'accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia in base ai contributi versati alla Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali (CPDEL), il Pretore di Lucca, con ordinanza del 10 maggio 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) in linea principale, dell'art. 3, primo comma, della legge 18 febbraio 1983, n. 47, per contrasto con gli artt. 35, 36 e 38 Cost., in quanto esclude la compatibilità della prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti con l'iscrizione alle gestioni speciali INPS per i lavoratori autonomi o alle gestioni previdenziali, comunque denominate, dei liberi professionisti; b) in linea subordinata, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1983, nella parte in cui non prevede l'inapplicabilità del divieto di cui al comma precedente anche agli assicurati che alla data di pubblicazione della legge non fossero in grado di ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria a causa del ritardo frapposto dall'amministrazione competente al trasferimento dei contributi all'INPS.

 

Il giudice remittente premette, in fatto, che il ricorrente, dopo avere prestato servizio alle dipendenze del Comune di Viareggio fino al 31 gennaio 1958, accreditandosi un'anzianità contributiva presso la CPDEL di 12 anni e un mese, ed esser si successivamente iscritto alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori legali, solo in data 11 agosto 1989 ha ricevuto formale comunicazione dell'avvenuto trasferimento, dal Ministero del tesoro all'INPS, dei contributi a suo tempo versati alla CPDEL. La domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, presentata non appena pervenuta tale comunicazione, é stata respinta dall'INPS ai sensi della legge n. 47 del 1983 sopravvenuta nel frattempo.

 

In relazione alla prima questione l'ordinanza richiama le sentenze nn. 35 del 1960 e 243 del 1976, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega dell'art. 16, primo comma, del d.P.R.26 aprile 1957, n. 818, e dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, i quali prevedevano, rispettivamente, l'incompatibilità della prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria con l'iscrizione a forme di previdenza sostitutive o alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Sebbene pronunciate in riferimento esclusivo all'art. 76 Cost., tali sentenze avrebbero valore di precedente in quanto individuano un principio di "favore verso la libera previdenza del cittadino".

 

Perciò, il divieto di cumulo, reintrodotto dalla norma impugnata con estensione anche ai liberi professionisti, sarebbe di per sè costituzionalmente illegittimo per contrasto con i parametri sopra indicati.

 

In relazione alla seconda questione, il giudice a quo ritiene l'art.3, secondo comma, della legge n. 47 del 1983 lesivo del principio di eguaglianza perchè discrimina ingiustificatamente gli assicurati che non hanno potuto ottenere l'autorizzazione dell'INPS prima della data di entrata in vigore della legge a causa del mancato trasferimento da parte del Ministero del tesoro dei contributi precedentemente versati alla CPDEL.

 

2. Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si é costituito l'assicurato, il quale riprende, sviluppandole in una memoria aggiunta, le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e conclude per una dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

 

In ordine alla questione sub b) la parte privata prospetta anche la possibilità di una interpretazione "adeguatrice" dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 47 del 1983, la quale comprenda nel campo di applicazione della deroga al divieto del primo comma "coloro che, come il ricorrente, alla data di entrata in vigore della legge non avevano avuto la possibilità tecnica di una autorizzazione dell'INPS per il mancato trasferimento dei contributi".

 

3. Si é pure costituito l'INPS chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

 

L'Istituto contesta la pretesa contrarietà dell'art. 3, primo comma, della legge n. 47 del 1983 agli artt. 35, 36 e 38 Cost.: la garanzia costituzionale della tutela previdenziale é adeguatamente adempiuta dall'assicurazione obbligatoria, tanto più dopo la legge 5 marzo 1990, n. 45, che ha concesso ai liberi professionisti la facoltà di ricongiunzione presso la rispettiva cassa di previdenza di tutti i periodi di contribuzione precedentemente accreditati presso forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti o autonomi. La possibilità di cumulo dell'assicurazione obbligatoria in qualità di libero professionista con la prosecuzione volontaria della cessata assicurazione generale presso l'INPS é materia di scelta discrezionale del legislatore, dipendente da valutazioni che possono variare nel tempo.

 

Quanto all'art. 3, secondo comma, l'INPS osserva che esso é una conseguenza della tendenza del legislatore a evitare una duplice assicurazione.

 

Considerato in diritto

 

Il Pretore di Lucca ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

 

a) in riferimento agli artt. 35, 36 e 38 Cost., dell'art. 3, primo comma, della legge 18 febbraio 1983, n. 47, in quanto esclude la compatibilità della prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti con l'iscrizione alle gestioni speciali dell'INPS per i lavoratori autonomi o alle gestioni previdenziali, comunque denominate, dei liberi professionisti;

 

b) in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1983, nella parte in cui non prevede l'inapplicabilità del divieto di cui al comma precedente anche agli assicurati che alla data di pubblicazione della legge non fossero in grado di ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria a causa del ritardo frapposto dall'amministrazione competente al trasferimento dei contributi all'INPS.

 

2. Entrambe le questioni sono infondate.

 

Non possono esse invocate come precedente le sentenze di questa Corte nn. 35 del 1960 e 243 del 1972. Gli artt. 16 del d.P.R. 26 aprile 1957, n.818, e 5, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, che vietavano il cumulo, in via di prosecuzione volontaria, dell'assicurazione generale obbligatoria con l'iscrizione ad altre forme di previdenza, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi esclusivamente per violazione dell'art. 76 Cost. Il "favore verso la libera previdenza del cittadino" é addotto dalle sentenze citate come principio ostativo a una interpretazione estensiva della delega legislativa conferita dall'art. 35, lett. b), n. 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153, non come principio costituzionale preclusivo del divieto di cumulo.

 

L'inversione della linea di politica legislativa, decisa su questo punto dall'art. 3 della legge n. 47 del 1983, rientra pienamente nella discrezionalità del legislatore, senza alcun limite da parte dell'art.38, secondo comma, Cost., e tanto meno da parte degli artt. 35 e 36 Cost.

 

3. La questione subordinata sub b) non si giustifica alla stregua di un'interpretazione corretta della legge.

 

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo - decorrente dal giorno di pubblicazione della legge (25 febbraio 1983), anzichè dal 1° gennaio 1983 secondo la regola generale dell'art. 4 - l'art. 3, secondo comma, non discrimina gli assi curati in funzione della data del provvedimento autorizzativo della prosecuzione volontaria, bensì in funzione della decorrenza dell'autorizzazione, la quale dipende dalla data di presentazione della domanda all'INPS (art.7, primo comma, del d.P.R. n. 1432 del 1971): la domanda di autorizzazione deve risultare presentata in tempo utile affinchè l'autorizzazione possa avere decorrenza anteriore al momento di entrata in vigore del divieto.

 

Così precisato il significato della norma transitoria, la tardività, non imputabile all'assicurato, del trasferimento, dal Ministero del tesoro all'INPS, dei contributi versati alla CPDEL appare una circostanza irrilevante, trattandosi di un presupposto del provvedimento autorizzativo - che non può essere concesso se non dopo che la posizione assicurativa dell'interessato sia stata ricostituita presso l'INPS - non di un presupposto di ammissibilità della domanda di autorizzazione. Se, per ipotesi, la domanda fosse stata presentata tempestivamente (cioé almeno un giorno prima dell'ultimo sabato antecedente il 25 febbraio 1983), l'Istituto non potrebbe respingerla adducendo il tardivo trasferimento dei contributi accreditati all'assicurato presso la CPDEL.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 febbraio 1983, n. 47 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/06/94.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Luigi MENGONI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 30/06/94.