Ordinanza n. 203 del 1994

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ORDINANZA N. 203

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

 

Giudici

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUBERTO,

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Maraffi Carlo, iscritta al n. 750 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

 

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt.76, 77, 25 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, < nella parte in cui non prevede che non possa partecipare alla successiva udienza preliminare il g.i.p. presso il Tribunale che abbia ordinato al p.m. la formulazione dell'imputazione coatta>;

 

che, secondo il giudice a quo, respingendo la richiesta di archiviazione ed ordinando di formulare l'imputazione, il giudice per le indagini preliminari compie una valutazione non formale, ma di contenuto, dei risultati delle indagini preliminari e della sussistenza delle condizioni per assoggettare l'imputato a giudizio di merito; sicchè demandare la funzione di udienza preliminare allo stesso soggetto che, di fatto, ha dato impulso all'azione penale < dibattendo la contraria opinione del p.m.>, contrasta con i suindicati precetti costituzionali < sotto i diversi profili della separazione tra funzioni requirenti e giudicanti e dell'indipendenza del giudice come certezza di imparzialità e terzietà>;

 

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

 

Considerato che la questione, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 401 del 1991 e manifestamente infondata con la sentenza n. 502 del 1991; e, in riferimento sia ai suddetti parametri sia agli artt. 25 e 101 della Costituzione, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 124 del 1992 e manifestamente infondata con l'ordinanza n. 162 del 1992;

 

che l'ordinanza in esame non propone argomentazioni o profili nuovi;

 

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 25 e 101 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Ugo SPAGNOLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 26/05/1994.