Ordinanza n. 196 del 1994

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ORDINANZA N. 196

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1993 dal Pretore di Foggia - Sezione distaccata di Monte Sant'Angelo nel procedimento penale a carico di Quitadamo Orazio Antonio, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1994.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

 

Ritenuto che il pretore di Foggia - Sezione distaccata di Monte Sant'Angelo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice debba disporre la sospensione del processo anche quando venga accertato che l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo per uno stato di infermità mentale esistente al momento del fatto e perdurante nel corso del processo, qualora tale stato non escluda la capacità di intendere e di volere, pur riducendola grandemente; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per le considerazioni svolte in altro atto di intervento cui si è integralmente riportato;

 

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica questione, ha dichiarato, con sentenza n. 340 del 1992, l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma, del codice di procedura penale, limitatamente alle parole "sopravvenuta al fatto";

 

Che alla stregua delle considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione e alla luce dello stesso dispositivo del provvedimento, emerge che la censura del giudice a quo, ancorchè formalmente riferita alla disciplina dettata dall'art. 71, primo comma, del codice di procedura penale, è in realtà volta alla caducatoria dell'art.70, primo comma, del codice di rito, proprio nella parte in cui tale norma, prima della sentenza di questa Corte, limitava il rilievo della "incapacità processuale" alla sola ipotesi in cui questa fosse dipesa da infermità mentale sopravvenuta al fatto; e che pertanto, essendo stata espunta dall'ordinamento la previsione che il rimettente ha inteso sottoporre a scrutinio di costituzionalità, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Foggia - Sezione distaccata di Monte Sant'Angelo con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

 

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Giuliano VASSALLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 19/05/1994.