Sentenza n. 188 del 1994

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SENTENZA N. 188

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare

 

Prof. Fernando

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 29 maggio 1967, n.371 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza), dell'art. 1, lettera a), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n.237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e dell'art. 46 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza) promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Antonia Sarcina contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di costituzione di Antonia Sarcina nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1993 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

 

uditi l'Avvocato Omero Paccosi per Antonia Sarcina e l'Avvocato dello Stato Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 nel corso di un giudizio promosso da Antonia Sarcina contro il Ministero delle finanze diretto ad ottenere l'annullamento dell'esclusione da un concorso pubblico per la nomina ad ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 52 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 29 maggio 1967, n. 371 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza), dell'art. 1, lettera a), del d.P.R.14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e dell'art. 46 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza).

 

Il giudice rimettente osserva che l'attuale disciplina legislativa non consente di estendere ai cittadini di sesso femminile la partecipazione al concorso pubblico in questione.

 

Occorre difatti essere in possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza (art. 12, primo comma, lettera c, del decreto legislativo n. 79 del 1991), che si consegue dopo aver superato i corsi dell'apposita Accademia, alla quale sono ammessi (in base all'art. 4 della legge n. 371 del 1967) i cittadini soggetti alla leva, prevista solo per i maschi (art. 1, lettera a, del d.P.R. n. 237 del 1964).

 

Il vincitore del concorso assume il grado di tenente in servizio permanente e deve seguire, nel periodo di esperimento cui è sottoposto, un corso di formazione militare e tecnico professionale di durata non inferiore a centoventi giorni. Al personale della banda musicale si applicano inoltre, a seconda del grado rivestito, le norme concernenti gli ufficiali e i sottufficiali della Guardia di finanza (rispettivamente artt. 12 e 46 del decreto legislativo n. 79 del 1991).

 

Questa preclusione alle donne non è stata superata dalla legge 9 febbraio 1963, n. 66, che, sancendo il loro accesso a tutti gli impieghi pubblici, ha rimesso la disciplina dell'arruolamento nelle Forze armate e nei corpi speciali a leggi particolari. Un'apposita e speciale regolamentazione è stata introdotta, ma contestualmente alla smilitarizzazione, per la Polizia di Stato, i cui servizi di istituto sono espletati indifferentemente da personale sia maschile che femminile in unica carriera, con parità di retribuzione, di funzioni, di trattamento economico e di progressione (art. 25 della legge 1° aprile 1981, n. 121).

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, richiamate le norme che assicurano la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903) e quelle dirette a realizzare la loro eguaglianza sostanziale nel lavoro mediante azioni positive per le donne (legge 10 aprile 1991, n. 125), ritiene che la limitazione prevista nel caso sottoposto al suo giudizio non sia consona all'evoluzione normativa e sia in contrasto con l'assoluta eguaglianza, senza distinzione di sesso, stabilita dall'art. 3 e ribadita dall'art. 51 della Costituzione per l'accesso ai pubblici uffici.

 

La discriminazione delle donne nell'ammissione ai pubblici uffici rimarrebbe solo per gli ordinamenti militari, dalla cui specialità non sarebbe possibile far discendere, ad avviso del giudice rimettente, la presunzione assoluta che le attitudini femminili siano incompatibili con le funzioni da adempiere a seguito dell'arruolamento. Questa presunzione sarebbe contrastata dalla possibilità di prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile (in base alla legge 15 dicembre 1972, n.772, che disciplina l'obiezione di coscienza) e dalla qualificazione anche della Guardia di finanza come forza di polizia (art. 16 della legge n. 121 del 1981), al pari della Polizia di Stato.

 

Il giudice rimettente ritiene, quindi, che l'esclusione delle donne dal servizio militare e dagli altri corpi armati dello Stato sia incompatibile con i principi costituzionali in materia di parità di condizioni nell'accesso ai pubblici uffici, anche diversi da quelli che comportano l'assunzione di cariche civili.

 

2. - Si è costituita in giudizio Antonia Sarcina, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate.

 

La parte privata afferma che non vi sarebbero più ragioni per escludere le donne dalle Forze armate. Inoltre nel caso in esame l'appartenenza all'uno o all'altro sesso non potrebbe valere come requisito di speciale attitudine, in quanto i componenti della banda musicale della Guardia di finanza sono impiegati esclusivamente nel servizio del complesso bandistico e non possono essere destinati allo svolgimento delle funzioni ordinarie del Corpo (art. 31 del decreto legislativo n. 79 del 1991).

 

3. - É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

 

L'Avvocatura sostiene che gli artt. 3, 51 e 52 della Costituzione, stabilendo l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge e sancendo il diritto della donna ad accedere agli impieghi pubblici, non determinano una parificazione automatica dei due sessi, che prescinda da ogni caratteristica naturale e dalle rispettive attitudini.

 

Ad avviso dell'Avvocatura la Costituzione (artt. 51 e 52) rimette alla legge ordinaria, quindi alle valutazioni del legislatore, l'indicazione dei modi e dei requisiti di operatività del principio di eguaglianza, che non implica identità nè uniformità di situazioni e di diritti, ma predeterminazione di norme oggettive ed imparziali che prevedano, in presenza delle stesse fattispecie e condizioni operative, il medesimo trattamento giuridico.

 

L'Avvocatura richiama il principio, affermato da questa Corte nella sentenza n. 56 del 1958, secondo il quale l'accertamento di particolari attitudini che rendono più o meno idonei i cittadini dell'uno o dell'altro sesso a determinati uffici vale sia per gli uomini che per le donne, sicchè non si potrebbe negare a priori la legittimità costituzionale di una norma che dichiarasse i cittadini di sesso femminile esclusivamente o più particolarmente adatti a determinati uffici o servizi pubblici. Rientrerebbe pertanto nella discrezionalità del legislatore stabilire, con il limite della ragionevolezza delle valutazioni, quali servizi sia opportuno riservare a persone dell'uno o dell'altro sesso.

 

La linea di tendenza ad una sempre maggiore eliminazione di differenze basate sul sesso non consentirebbe, tuttavia, di configurare una lesione dei principi costituzionali invocati nell'ordinanza, permanendo distinzioni fondate su motivi ragionevoli e funzionali.

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione sottoposta all'esame della Corte concerne le disposizioni che consentono ai cittadini esclusivamente di sesso maschile di partecipare ai concorsi per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, dovendo fare applicazione del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n.79, che ne disciplina l'ordinamento, ritiene che l'appartenenza alla banda musicale non implichi l'espletamento di compiti di polizia tributaria o di funzioni tipiche degli altri corpi armati dello Stato; nondimeno il requisito del sesso maschile sarebbe necessariamente connesso con la nomina all'ufficio di maestro vice direttore. Difatti il vincitore del concorso assume un grado militare e deve partecipare, nei primi mesi di servizio, ad un breve corso di istruzione per la formazione militare (art. 12, terzo comma);inoltre al personale della banda musicale si applicano, per quanto non previsto dalle disposizioni che ne disciplinano lo speciale ordinamento, le norme concernenti gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, a seconda del grado rivestito (art. 46).

 

Anche il maestro vice direttore della banda deve quindi possedere - così come prevede l'art. 12, primo comma, lettera c), del decreto legislativo n. 79 del 1991 - i requisiti per la nomina ad ufficiale del Corpo, stabiliti dalle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (legge 29 maggio 1967, n.371), le quali presuppongono la soggezione al reclutamento ed alla leva militare, riservata ai cittadini maschi (art. 1 del d.P.R.14 febbraio 1964, n.237).

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ritiene che questa limitazione configuri una incapacità della donna, connessa all'intento protettivo della sua condizione fisica e ad una presunta inidoneità a svolgere determinati servizi, non più compatibile con l'eguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, stabilita dall'art. 3 e specificamente enunciata, per l'accesso ai pubblici uffici, dall'art. 51 della Costituzione. Viene inoltre denunciato il contrasto con l'art.52 della Costituzione della esclusione delle donne dal servizio militare e dagli altri corpi armati dello Stato.

 

2.- Il giudice rimettente, nel prospettare conclusivamente la questione di legittimità costituzionale delineata nella motivazione dell'ordinanza, indica nel dispositivo gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 371 del 1967 che disciplina il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza;l'art. 1, lettera a), del d.P.R. n.237 del 1964, sulla leva e reclutamento obbligatorio; l'art. 46 del decreto legislativo n. 79 del 1991, sul riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza.

 

Ma la motivazione dell'ordinanza, pur senza citare espressamente l'art. 12, primo comma, lettera c), del decreto legislativo n. 79 del 1991, richiama la norma che prevede la necessità di possedere i requisiti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza, che la legge denunciata specificamente stabilisce, appunto con tale disposizione, per partecipare al concorso pubblico per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale.

 

Nell'esaminare la questione si deve pertanto fare riferimento alla disposizione che costituisce il fondamento normativo dell'esclusione delle donne dal concorso ed il cui contenuto prescrittivo, riportato nel relativo bando, è richiamato nell'ordinanza di rimessione. Può essere in tal modo corretta l'indicazione inaccurata ed erronea della disposizione di legge sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, giacchè i termini della questione risultano con sufficiente chiarezza nel senso ora indicato (da ultimo sentenza n. 142 del 1993).

 

3.- Risulta così precisato e delimitato l'oggetto della questione, che non riguarda le norme sul reclutamento nelle Forze armate nella loro generale estensione, nè il comune accesso al corpo della Guardia di finanza, ma esclusivamente la disciplina normativa dell'ammissione al ruolo di maestro vice direttore della banda musicale. Questa costituisce un complesso organico, retto da un particolare ordinamento, che esclude l'impiego del personale in servizi diversi da quelli peculiari e propri della banda e non consente l'esercizio di funzioni inerenti alle qualifiche di polizia giudiziaria e di polizia tributaria. Lo stesso ordinamento non ammette in alcun modo il passaggio al servizio ordinario del Corpo (art. 31 del decreto legislativo n. 79 del 1991), salvo che ad esso si appartenga già prima della nomina nella banda e ad esso pertanto si torni se cessa la appartenenza alla banda stessa (artt. 11, quinto comma; 12, quinto comma; 13, sesto comma; 14, sesto comma dello stesso decreto legislativo).

 

In base al proprio speciale ordinamento il complesso bandistico ha compiti nominativamente indicati e rigorosamente definiti. Esso partecipa alle celebrazioni più importanti della vita della Guardia di finanza, la rappresenta in occasione di manifestazioni pubbliche, svolge attività concertistica per la diffusione della cultura musicale (art. 1 del decreto legislativo n. 79 del 1991).

 

La banda ha una propria dotazione organica di personale, reclutato con concorsi pubblici nei quali l'appartenenza alla Guardia di finanza non costituisce requisito di ammissione ma solo titolo di preferenza (art. 24). Si tratta, in definitiva, di una disciplina del tutto particolare, circoscritta al complesso musicale ed adottata per adeguare la posizione dei suoi componenti a quella degli appartenenti all'analogo complesso della Polizia di Stato (art. 11-ter del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387), per il quale, a seguito della legge 1° aprile 1981, n.121, non opera alcun limite di ammissione basato sul sesso.

 

4.- Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio invoca il rispetto del principio di eguaglianza, che assume leso dalla ingiustificata e discriminatoria esclusione delle donne dal concorso per l'accesso all'ufficio di maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza.

 

Devono trovare pertanto applicazione l'art. 3, primo comma, della Costituzione, che "pone un principio avente un valore fondante, e perciò inviolabile, diretto a garantire l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e a vietare che il sesso (...) costituisca fonte di qualsivoglia discriminazione nel trattamento giuridico delle persone" (sentenza n. 163 del 1993), e l'art. 51 della Costituzione, che costituisce applicazione e conferma dello stesso principio in relazione all'accesso agli uffici pubblici (sentenza n. 33 del 1960).

 

Queste disposizioni vietano ogni irragionevole discriminazione basata sul sesso e sanciscono la protezione della persona da ogni ingiustificata limitazione nell'accesso all'impiego pubblico, che inciderebbe sulla possibilità, a parità di requisiti di idoneità, di svolgere un'attività conforme alle proprie propensioni ed attitudini e di con correre con essa al progresso della società.

 

La tutela dei diritti della persona in tal modo offre anche, indirettamente, agli uffici pubblici la possibilità di avvalersi dei cittadini più capaci, selezionati solo in base al merito ed alle attitudini, senza pregiudiziali esclusioni non collegate ai requisiti di idoneità ragionevolmente richiesti.

 

Intervenendo a tutela dell'accesso delle donne agli uffici pubblici, sin dalla sentenza n. 33 del 1960, la Corte ha affermato che "la diversità di sesso, in sè e per sè considerata, non può essere mai ragione di discriminazione, non può comportare, cioè, un trattamento diverso degli appartenenti all'uno o all'altro sesso davanti alla legge". Di recente la Corte ha ribadito (sentenza n. 163 del 1993) che "il principio di eguaglianza - con il conseguente divieto di discriminazione, diretta o indiretta, in base al sesso - ha una generale applicazione nei rapporti della vita, considerati nella loro concreta conformazione"; ha quindi riaffermato che "una volta riconosciuto il diritto alla parità di trattamento fra uomo e donna, la stessa Costituzione prevede, all'art. 37, che il legislatore, nel dare attuazione a quel diritto, sia tenuto a bilanciarlo con altri valori costituzionali e, in particolare, con quelli connessi alle norme che tutelano la maternità e i .diritti della famiglia>, in modo che sia assicurato alla donna il diritto-dovere di adempiere alla sua essenziale funzione familiare", sicchè, assicurato il particolare ruolo sociale della donna, sono vietate discriminazioni basate sul sesso in relazione alle condizioni di accesso al posto di lavoro ed in particolare agli uffici pubblici.

 

5.- In attuazione del principio costituzionale di eguaglianza, la legge 9 febbraio 1963, n. 66 ha abrogato ogni disposizione discriminatrice, stabilendo che la donna può accedere a tutte le cari che, professioni ed impieghi pubblici, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera (art. 1). Questa possibilità non è stata esclusa, in linea di principio, neppure per l'arruolamento della donna nelle Forze armate e nei corpi speciali.

 

Difatti la stessa disposizione rinvia alla regolamentazione di leggi particolari, ritenute necessarie per disciplinare e predisporre gli strumenti correlati alle molteplici soluzioni organizzative ed ordinamentali con le quali può essere previsto ed articolato un servizio militare femminile.

 

La necessità di adottare una ulteriore disciplina normativa e di predisporre adeguati strumenti organizzativi non sussiste per il complesso bandistico della Guardia di finanza. Esso rimane del tutto distinto, nell'ambito del Corpo, per organizzazione, compiti e condizione del personale; non svolge alcuna altra attività di istituto;le sue funzioni sono caratterizzate da attività di pura rappresentanza e concertistiche. In particolare il maestro vice direttore cura la revisione e la trascrizione del repertorio musicale, prepara singole classi strumentali o l'insieme di esse. Si tratta di compiti esclusivamente musicali, che rispecchiano la peculiarità di funzioni, di ordinamento e di regolamentazione di questa carriera.

 

Peculiarità che fanno ritenere non giustificata, in rapporto agli altri valori costituzionali che tutelano il particolare ruolo sociale e familiare delle donne, l'esclusione di esse dai concorsi per l'accesso a tale qualifica. Inoltre l'inserimento delle donne in questa carriera non richiede alcun adeguamento organizzativo o integrazioni normative, che comportino scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore.

 

É pertanto fondata, con riferimento agli art. 3 e 51 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, lettera c), del decreto legislativo n. 79 del 1991, nella parte in cui richiede il requisito del sesso maschile per la partecipazione al concorso e per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, previsto in generale per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

 

Rimane assorbito ogni altro profilo prospettato dall'ordinanza che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIOVALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, lettera c), del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza), nella parte in cui richiede, per la partecipazione al concorso e per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, il requisito del sesso maschile, previsto in generale per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Cesare MIRABELLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 19/05/1994.