Ordinanza n. 12 del 1994

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ORDINANZA N. 12

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

 

ORDINANZA

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2126 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo- Sezione distaccata di Pescara sul ricorso proposto da Lizza Mario contro la USL di Pescara, iscritta al n. 551 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.39, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

 

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal dott. Mario Lizza la differenza di trattamento economico spettantegli in ragione delle mansioni superiori di responsabile del servizio di medicina legale svolte dall'8 dicembre 1981 al 31 luglio 1982, il TAR per l'Abruzzo-Sezione distaccata di Pescara, con ordinanza del 17 dicembre 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 agosto 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2126 cod.civ. in quanto applicabile anche all'impiego pubblico, almeno nella parte in cui non prevede per tale settore limiti di operatività temporale;

 

che, ad avviso del giudice remittente, la norma sarebbe in contrasto con: a) il principio di eguaglianza e il diritto al lavoro perche', non prevedendo alcun limite temporale di applicabilità, consente abusi che si traducono in arbitrari favoritismi; b) col principio di tutela della salute, in se' e coordinato con l'art. 97, primo comma, Cost., perche' nel settore della sanità consente di affidare la salute dei cittadini a prestatori di lavoro di cui non sono accertate le occorrenti attitudini professionali; c) col principio di proporzionalità della retribuzione alle qualità del lavoro prestato, pure coordinato col principio di buon andamento dell'amministrazione, perche' consente di corrispondere la retribuzione relativa a qualifiche superiori a personale di qualifica inferiore privo di idoneità a mansioni più elevate; d) col principio dell'avanzamento di carriera per pubblico concorso, perche' favorisce lo svolgimento di carriere di fatto senza la garanzia prevista dall'art. 97, terzo comma, Cost.; e) col principio che pone i pubblici dipendenti al servizio esclusivo della Nazione, perche' si presta ad asservirli "a privati interessi distorti";

 

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata in conformità dell'ord. n. 337 del 1993,

 che ha deciso una questione analoga sollevata dallo stesso giudice in relazione all'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, "quale risulta essere a seguito della sua integrazione con gli artt. 36 Cost. e 2126 cod.civ.".

 

Considerato che l'art. 2126 cod.civ., affererente alla disciplina dei rapporti privati di lavoro, e' applicabile ai prestatori di lavoro dipendenti da enti pubblici, quali il personale delle USL, non per virtù propria, bensì in forza e nei limiti dell'art. 2129 cod.civ., di guisa che l'ordinanza appare viziata da errata identificazione della norma impugnanda;

 

che inoltre la questione e' prospettata "in astratto", in ragione della pretesa potenzialità lesiva dei richiamati principi costituzionali attribuita dal giudice remittente all'art. 2126 cod.civ. in quanto applicabile anche ai rapporti di pubblico impiego, senza alcuna verifica della concreta pregiudizialità per la definizione del giudizio principale ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge ora citata e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2126 cod.civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo per l'Abruzzo- Sezione distaccata di Pescara con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/94.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Luigi MENGONI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 26/01/94.