Sentenza n. 375 del 1993

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SENTENZA N. 375

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1992 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Comune di La Spezia contro la s.n.c. Pastificio Frediani Montecatini, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Ritenuto in fatto

 

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il giudice relatore Francesco Guizzi La Corte Suprema di Cassazione, prima sezione civile, nel giudizio sul ricorso promosso dal Comune di La Spezia avverso la sentenza n.248 del 1988 pronunciata dal Pretore di La Spezia in una causa di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).

 

La Corte rimettente ricorda, in via preliminare, che fra le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità, trasferite alle regioni dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vi sono quelle concernenti la tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari (art. 27, lett. e del decreto citato) e riconosce la competenza regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative nei casi di violazione delle leggi disciplinatrici della materia.

 

La Regione Liguria - ricorda la Corte di Cassazione - ha adottato una legge generale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (legge 2 dicembre 1982, n. 45) che, all'art. 7, ultimo comma, individua quale organo competente a comminare la sanzione quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Con la legge 14 aprile 1983, n. 11, la Regione ha poi introdotto ulteriori norme per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nella specifica materia dell'igiene e della sanità pubblica. L'art. 4 di tale legge introduce un criterio diverso rispetto a quello del luogo della commessa violazione, attribuendo le funzioni di cui alla legge regionale al sindaco del comune nel cui territorio la violazione viene accertata.

 

Tale disposizione appare al giudice a quo sfornita di giustificazione razionale, anche alla luce di quanto disposto dalla legge regionale generale (la n. 45 del 1982), e viene dunque censurata in relazione all'art. 3 della Costituzione.

 

Vi sarebbe altresì violazione dell'art. 117 della Costituzione. La normativa regionale, nella materia in esame, non può infatti ledere i principi generali fissati dalla legislazione statale: e ora, in tema di sanzioni amministrative l'art. 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede come ufficio territorialmente competente quello del luogo dove è stata commessa la violazione.

 

La norma impugnata, prosegue la Corte rimettente, contrasta anche con il principio di buon andamento dell'amministrazione posto dall'art. 97 della Costituzione, considerata la mera casualità con cui si accerta la presenza della sostanza alimentare in un determinato luogo - che può non coincidere con quello di produzione ed essere dislocato nel territorio di altra regione - con il rischio, in tali ipotesi, che il produttore sia assoggettato, per il medesimo fatto, alla potestà sanzionatoria di due diverse regioni.

 

Considerato in diritto

 

Dubita la Corte di Cassazione, prima sezione civile, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11, nella parte in cui individua quale organo competente ad applicare la sanzione amministrativa quello del luogo di accertamento della violazione, anzichè quello in cui è stata commessa la violazione della vigente normativa in materia di igiene e sanità pubblica.

 

La questione è fondata.

 

Fra le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità, trasferite alle regioni dal d.P.R. 24 luglio 1977, n.616, vi sono, come ricorda anche il giudice a quo, quelle concernenti la tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari: è dunque fuori discussione la competenza regionale per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative (si veda, nella giurisprudenza più recente di questa Corte, la sent. n. 1034 del 1988).

 

Non per questo, il legislatore regionale può sottrarsi all'osservanza dei principi fondamentali posti dal legislatore statale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, secondo quanto già precisato da questa Corte (v., ad es., la sent. n.350 del 1991). Nella materia in esame, l'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, introduce un principio sugli uffici territorialmente competenti che vincola il legislatore regionale, anche a salvaguardia del buon andamento dell'attività amministrativa.

 

Va infine considerato che la disposizione di cui all'art.4 della legge regionale n. 11 del 1983, incongruamente derogando alla legge generale sull'applicazione delle sanzioni amministrative (art. 7, ultimo comma, legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45), introduce un elemento di contraddittorietà nella stessa legislazione della Regione, e va dunque censurato anche alla luce del canone di razionalità.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria), nella parte in cui individua quale organo competente all'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o sub delegati), il Sindaco del comune nel cui territorio la violazione è stata accertata, anzichè il Sindaco del comune in cui la violazione è stata commessa.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/10/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Francesco GUIZZI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 14/10/93.