Ordinanza n. 330 del 1993

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ORDINANZA N. 330

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, recante: "Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa", promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Valle d'Aosta e Lombardia, notificati il 5 e l'8 aprile 1993, depositati in cancelleria il 9,15 e 17 aprile 1993 ed iscritti ai nn. 24, 25 e 26 del registro ricorsi 1993.

 

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

 

Ritenuto che, con ricorso notificato il 5 aprile 1993 (reg. ric. n. 24 del 1993), la Regione Toscana ha impugnato gli artt. 3 e 5 del decreto legge 8 marzo 1993, n. 54 (Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa) che, rispettivamente, autorizzano il procuratore regionale presso la Corte dei conti a proporre ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa, dettando la necessaria normativa procedurale, e fanno obbligo a tutti gli organi giurisdizionali, di vigilanza o di controllo di denunciare al predetto pubblico ministero ogni fatto o atto da cui è derivato o potrebbe derivare danno erariale;

 

che, ad avviso della ricorrente, le attribuzioni conferite al procuratore regionale si configurerebbero come estrinsecazione di un'attività di controllo sugli atti regionali, che si porrebbe in violazione dell'art. 125 della Costituzione; inciderebbero in materie di competenza regionale, quali l'urbanistica e i lavori pubblici (artt. 117 e 118 della Costituzione); verrebbero a ledere lo stesso sistema autonomistico (artt. 5 e 115 della Costituzione) nonchè i principi costituzionali in tema di controlli (artt.125, 126 e 127 della Costituzione), di sindacato giurisdizionale e di conflitto di attribuzioni (art. 134 della Costituzione); si sostanzierebbero in compiti che esulano da quelli che l'art. 100, secondo comma, della Costituzione affida alla Corte dei conti, che per di più sarebbero svolti non all'interno della propria sfera giurisdizionale, bensì nell'ambito di una giurisdizione diversa; ed infine comporterebbero la violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione) per la possibile contraddittorietà tra la valutazione del procuratore regionale, che può sfociare nell'attivazione del sindacato del giudice amministrativo, e l'esito positivo del controllo svolto dalla Commissione statale di controllo sulle attività regionali, di cui fa parte anche un magistrato della Corte dei conti;

 

che, con altro ricorso, notificato l'8 aprile 1993 (reg. ric. n. 25 del 1993), la Regione autonoma Valle d'Aosta denuncia gli artt.1, 2 e 3 dello stesso decreto legge n. 54 che assoggetterebbero l'amministrazione regionale e gli enti locali a controlli diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dallo statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 - artt.43, 44 e 46), con conseguente illegittima interferenza nella sfera di autonomia regionale; inciderebbero sulle garanzie giurisdizionali verso gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 della Costituzione), modificando la struttura stessa del giudizio amministrativo, che da giudizio a iniziativa di parte diviene giudizio "ad azione pubblica"; violerebbero il principio del buon andamento (art. 97 della Costituzione) per i possibili conflitti che potrebbero sorgere tra l'impugnativa del procuratore regionale della Corte dei conti e quella dei soggetti direttamente lesi dall'atto amministrativo; ed infine non sarebbero sorretti dalle ragioni di necessità ed urgenza che legittimano il ricorso al decreto legge (art. 77 della Costituzione);

 

che gli artt. 1, terzo comma, e 3 del medesimo decreto legge n. 54 sono altresì impugnati dalla Regione Lombardia, con ricorso notificato l'8 aprile 1993 (reg. ric. n. 26 del 1993);

 

che, ad avviso della ricorrente, la prima norma, attraverso il richiamo ivi contenuto ad altra disposizione legislativa che pone a carico della regione le spese per le neo-istituite sezioni regionali della Corte dei conti, senza prevedere alcuna forma di finanziamento, violerebbe l'autonomia finanziaria regionale (art. 119 della Costituzione) nonchè gli artt. 81, quarto comma, della Costituzione, 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e 2 (recte: 3), comma 6, della legge 14 giugno 1990, n. 158;

 

che, per la seconda norma impugnata, la stessa ricorrente svolge censure in parte identiche, in parte coincidenti con quelle formulate negli altri due ricorsi;

 

che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o infondati.

 

Considerato che i ricorsi sono tutti rivolti avverso lo stesso decreto legge e sottopongono alla Corte questioni identiche o connesse e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

 

che il decreto legge 8 marzo 1993, n. 54 non è stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 del 10 maggio 1993;

 

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (vedi, da ultimo, le ordinanze nn. 292, 229, 116 e 51 del 1993), le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale:

 

a) degli artt. 3 e 5 del decreto legge 8 marzo 1993, n. 54 (Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa), sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 100, secondo comma, 115, 117, 118, 125, 126, 127 e 134 della Costituzione, dalla Regione Toscana, con il ricorso indicato in epigrafe;

 

b) degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto legge, sollevate, in riferimento agli artt. 77, 97, 113, 116 della Costituzione e 43, 44 e 46, primo comma, dello statuto speciale di autonomia approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, dalla Regione Valle d'Aosta, con il ricorso indicato in epigrafe;

 

c) degli artt. 1, terzo comma, e 3 del medesimo decreto legge, sollevata, in riferimento agli artt. 5, 81, quarto comma, 100, 103, 113, 115, 119, 125 e 130 della Costituzione, 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e 3, comma 6, della legge 14 giugno 1990, n. 158, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 21/07/93.