Ordinanza n. 172 del 1993

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ORDINANZA N. 172

 

ANNO 1993

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo e quinto comma, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1992 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Baj Gianfranco contro l'Ufficio II.DD. di Verbania, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Francesco Greco.

 

Ritenuto che la Commissione tributaria di 1° grado di Verbania, nel procedimento tra Baj Gianfranco e l'Ufficio II.DD. di Verbania, con ordinanza del 23 settembre 1992 (R.O. n. 715 del 1992), ha di nuovo sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo e quinto comma, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n.413;

 

che, a parere della remittente sarebbero violati gli artt. 2, 3, primo comma, 53, primo comma, 97, primo comma, della Costituzione in quanto trattasi di provvedimenti irrazionali e contrastanti con i principi di solidarietà politica, economica e sociale, che provocano ingiuste disparità di trattamento tra contribuenti e violano i principi del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione nonchè quello del pagamento delle imposte secondo la capacità contributiva;

 

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per l'infondatezza della questione avendo le disposizioni sul condono fiscale impugnate già prodotto il loro effetto e residuando per la Commissione tributaria remittente solo il potere di dichiarare estinto il procedimento de quo.

 

Considerato che la stessa questione è stata già dichiarata manifestamente infondata (ordd. nn. 361 del 1992 e 50 del 1993);

 

che non sono stati dedotti motivi nuovi o diversi che possano fondare una differente decisione;

 

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, primo e quinto comma, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n.413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza e del conto fiscale), in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di 1° grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/04/93.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Francesco GRECO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 15/04/93.