Ordinanza n. 442 del 1992

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ORDINANZA N. 442

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Calabria 4 maggio 1990, n. 29 (Elevazione del limite di età per collocamento a riposo), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sui ricorsi riuniti proposti da Malara Antonino contro la Regione Calabria ed altro, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

RITENUTO che nel corso di un procedimento in cui il ricorrente, dipendente della Regione Calabria con prima qualifica dirigenziale, aveva impugnato il provvedimento che lo collocava a riposo avendo egli compiuto il sessantacinquesimo anno di età, il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con ordinanza emessa il 22 gennaio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Calabria 4 maggio 1990, n. 29;

che detta norma consente il trattenimento in servizio -- a domanda -- sino al raggiungimento del limite massimo di servizio e comunque non oltre il settantesimo anno di età dei dipendenti -- assunti prima del 6 aprile 1975 -- inquadrati nella massima qualifica dirigenziale (corrispondente alla seconda qualifica);

che il giudice a quo osserva come il ricorrente non possedesse, al momento del collocamento a riposo, tale qualifica (pur essendo egli tra i partecipanti al concorso per la copertura di alcuni posti della suddetta seconda qualifica) e dubita della legittimità della norma in quanto applicabile ai soli dirigenti con la citata massima qualifica e non a tutti, indistintamente, i dirigenti;

che tale limitazione contrasterebbe con il principio desumibile dalla legislazione statale -- secondo cui la deroga alla regola generale del collocamento a riposo a 65 anni di età si ispirerebbe ad un miglior utilizzo del personale ed all'appagamento di esigenze previdenziali -- sì che la norma censurata risulterebbe per questo verso lesiva degli artt.3, primo comma e 117, primo comma, della Costituzione;

che, sempre secondo il Tribunale rimettente, la legge regionale si porrebbe sotto altro profilo in contrasto con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, là dove non assicura, attraverso una disciplina transitoria, il trattenimento in servizio fino alla conclusione dei procedimenti concorsuali in atto per la copertura dei posti della massima qualifica dirigenziale (ai quali il ricorrente nel giudizio a quo aveva bensì partecipato senza poter peraltro essere inquadrato utilmente avendo compiuto i sessantacinque anni).

CONSIDERATO che questa Corte ha già dichiarato la manifesta infondatezza della medesima questione con ordinanza n. 347 del 1992, sulla base della generale regola del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di età, rispetto alla quale nessuna norma derogatoria può valere a metro di legittimità;

che in tale decisione si è altresì sottolineato come l'estensione delle eccezioni al principio resti nell'ambito della valutazione del legislatore, statale o regionale;

che la censurata, differenziata, previsione del trattenimento in servizio, collocandosi in tale ambito discrezionale, non trasmoda nell'irrazionalità e non appare lesiva del richiamato art. 97 della Costituzione;

che la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Calabria 4 maggio 1990, n. 29 (Elevazione del limite di età per collocamento a riposo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/11/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco Paolo CASAVOLA, Redattore

Depositata in cancelleria il 13/11/92.