Sentenza n. 437 del 1992

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SENTENZA N. 437

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lombardia 25 novembre 1991, n. 28 (Norme per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi presso il luogo di produzione), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1991 dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Grumello del Monte, nel procedimento penale a carico di Archetti Alberto, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto in fatto

Il Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Grumello del Monte, nel procedimento penale a carico di Archetti Alberto, imputato del reato di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 915 del 1982, per aver effettuato lo stoccaggio provvisorio di quattro fusti contenenti solventi clorurati esausti per un peso complessivo di 1168 chilogrammi senza essere in possesso della prescritta autorizzazione regionale, con ordinanza del 17 dicembre 1991 (R.O. n. 255 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge regionale della Lombardia 25 novembre 1991, n. 28, in riferimento agli artt. 117 e 25 della Costituzione.

Ha osservato che la normativa censurata prevede, in via generale, un'autorizzazione preventiva per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi all'interno del singolo insediamento produttivo di origine, ove siano soddisfatti alcuni requisiti tassativamente indicati (art. 1), previa comunicazione alla provincia territorialmente competente della tipologia e della quantità dei rifiuti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge o di formazione di nuovi rifiuti (art. 2).

ali disposizioni, a parere del giudice a quo, sarebbero in contrasto con gli artt. 6 e 16 del D.P.R. n. 915 del 1982, in quanto l'autorizzazione preventiva generale non rientra nelle competenze regionali così come previste dal punto f) del citato art. 6 e verrebbe posta nel nulla l'autorizzazione richiesta dall'art. 16 del D.P.R. n. 915 del 1982 per ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e, quindi, anche per lo stoccaggio provvisorio.

In sostanza, il disposto regionale consente che l'attività in questione si svolga senza alcuna pronunzia dell'Amministrazione, lasciando poi alla iniziativa della provincia il controllo successivo della sussistenza delle condizioni legittimanti.

Pertanto, risulterebbero violati:

a) l'art. 117 della Costituzione, perchè la materia dello smaltimento dei rifiuti non rientra tra quelle per le quali è riconosciuta la potestà legislativa concorrente delle Regioni e perchè principi fondamentali diversi sono posti dalla legge statale che, peraltro, attua direttive C.E.E.;

b) l'art. 25 della Costituzione perchè la legge regionale impugnata renderebbe lecita una fattispecie che, invece, è penalmente sanzionata dalla legge statale (art. 26 d.P.R. n. 915 del 1982).

Considerato in diritto

La Corte deve verificare se gli artt. 1 e 2 della legge regionale della Lombardia n. 28 del 1991, nella parte in cui prevedono in via generale un'autorizzazione preventiva per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi all'interno del singolo insediamento produttivo di origine, ove siano soddisfatti alcuni requisiti tassativamente indicati, tra cui l'obbligo a carico del titolare dell'impianto di comunicare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge o di formazione dei nuovi rifiuti, alla provincia territorialmente competente la tipologia e la quantità dei rifiuti, violino gli artt. 117 e 25 della Costituzione in quanto la Regione non ha competenza legislativa in materia; non sarebbero osservati principi fondamentali posti dalla legge statale (d.P.R. n. 915 del 1982) attuativa di direttive comunitarie e, infine, perchè si renderebbe lecita una fattispecie che, invece, è penalmente sanzionata.

2. - La questione è fondata.

L'art. 1 della legge della Regione Lombardia dispone che lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi all'interno del singolo stabilimento produttivo di origine, si intende autorizzato se siano soddisfatte alcune condizioni (lett. a, b, c, d,).

L'art. 2 stabilisce che il titolare dell'impianto di stoccaggio provvisorio così autorizzato è tenuto a comunicare alla provincia territorialmente competente la tipologia e la quantità dei rifiuti nocivi prodotti entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge ovvero dalla data di formazione di nuovi rifiuti. Deve altresì tenere i registri di carico e scarico.

Le norme impugnate prevedono, quindi, una autorizzazione tacita sebbene sottoposta all'osservanza di determinate condizioni, la cui sussistenza, però, deve, per la legge statale, essere accertata preventivamente al rilascio della autorizzazione specifica.

3. - Questa Corte ha già ritenuto in materia (sent. n. 306 del 1992) che la disciplina specifica di cui al d.P.R. n. 915 del 1982, attuativo di alcune direttive C.E.E., richiede per lo stoccaggio provvisorio, come per tutte le fasi dello smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, una espressa e puntuale autorizzazione dopo l'accertamento della sussistenza di alcuni requisiti specifici, affinchè sia garantita l'eliminazione di ogni pericolo per la salute e il degrado ambientale.

Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, è altresì esclusa la possibilità di autorizzazioni tacite o generiche, nonchè il ricorso al silenzio-assenso proprio per le finalità da raggiungersi e per la necessità di predisporre garanzie idonee e sufficientemente certe e sicure.

3.1. - É stato, inoltre, più volte affermato che la potestà legislativa regionale deve attuarsi in armonia con i precetti costituzionali e con i principi fondamentali dell'ordinamento, con la garanzia della osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato, e che è destinata a cedere di fronte alla attuazione di direttive comunitarie per le quali lo Stato ha contratto tali obblighi.

Resta assorbita la censura sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lombardia n. 28 del 25 novembre 1991 (Norme per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi presso il luogo di produzione).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/11/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco GRECO, Redattore

Depositata in cancelleria il 13/11/92.