Ordinanza n. 377 del 1992

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ORDINANZA N. 377

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies, aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1992 dal Pretore di Udine - Sezione distaccata di Palmanova nel procedimento penale a carico di Renzo Osso ed altri, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

RITENUTO che con ordinanza del 20 gennaio 1992 il Pretore di Udine - Sezione staccata di Palmanova - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 9, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. l - sexies aggiunto al decreto - legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale) dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in cui assoggetta soltanto a sanzioni amministrative, e non anche a sanzioni penali, la violazione dei singoli vincoli posti su beni ambientali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

CONSIDERATO che la proposta questione si fonda su una premessa interpretativa tutt'altro che consolidata, tant'è che questa Corte - con sentenza n. 67 del 1992 - si è trovata a dichiarare non fondata altra questione di legittimità costituzionale dello stesso art. l - sexies, censurato allora sul presupposto che estendesse le sanzioni penali previste dall'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, all'inosservanza dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quindi all'esecuzione di qualsiasi opera non autorizzata in area sottoposta a vincolo;

che l'ordinanza di rimessione dichiarava come prevalente l'interpretazione prospettata, che risulta difforme da quella ritenuta dal giudice a quo del presente giudizio;

che nel recepire detta interpretazione questa Corte aveva ritenuto giustificato il rigore sanzionatorio della normativa, essendo quest'ultima ispirata alla considerazione che l'integrità ambientale è un bene unitario, il quale può risultare compromesso anche da interventi minori e che pertanto va salvaguardato nella sua interezza;

che analoghe valutazioni erano state in precedenza enunciate dalle ordinanze n. 431 del 1991 e n. 377 del 1990;

che peraltro, quale che debba ritenersi l'esatta portata della disposizione impugnata, assume rilievo assorbente il fatto che il giudice a quo chieda a questa Corte di sottoporre a sanzione penale fattispecie che allo stato sarebbero colpite soltanto da sanzione amministrativa;

che una eventuale pronuncia di tale contenuto violerebbe il fondamentale e inderogabile principio di legalità, consacrato nell'art. 1 cod. pen. e costituzionalizzato dall'art. 25 della legge fondamentale;

che difatti questa Corte ha costantemente escluso l'ammissibilità di questioni additive in materia penale (sent. n. 456 del 1989; ordd. nn. 249 e 150 del 1988, n. 500 del 1987, nn. 11 e 2 del 1984; sent. n.108 del 1981);

che alla stregua delle esposte considerazioni la questione sollevata va ritenuta manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. l-sexies aggiunto al decreto- legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 9, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Udine - Sezione staccata di Palmanova - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/07/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Gabriele PESCATORE, Redattore

Depositata in cancelleria il 27/07/92.