Ordinanza n. 362 del 1992

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ORDINANZA N. 362

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), e 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n.413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonchè in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio e 14 giugno 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia -Sezione distaccata di Catania -, sul ricorso proposto da Barchitta Gaetano contro la U.S.L. n. 30 di Palagonia ed altro, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Greco.

RITENUTO che il T.A.R. per la Sicilia- Sezione distaccata di Catania -, con ordinanza del 14 giugno 1991 (R.o. n. 116 del 1992), nella causa promossa da Barchitta Gaetano nei confronti della U.S.L. n. 30 di Palagonia, per ottenere l'annullamento della deliberazione di rigetto della sua istanza di mantenimento in servizio, in qualità di dirigente veterinario, oltre il 65o anno di età al fine di conseguire il massimo della pensione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'art. 1, comma quarto quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989 n. 413, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990 n. 37;

che, ad avviso del giudice a quo, le norme censurate violerebbero gli artt.3 e 38 della Costituzione, perchè discriminerebbero i dirigenti veterinari della U.S.L. rispetto ai dirigenti statali, negando agli uni il prolungamento del servizio per il fine suddetto, consentito, invece, agli altri, e precludendo ai primi il conseguimento di un adeguato trattamento pensionistico.

CONSIDERATO che la questione sollevata è già stata dichiarata non fondata (sent. n. 440 del 1991 e ord. n. 98 del 1992), in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore il prolungamento dell'età pensionabile per il conseguimento del massimo della pensione, peraltro, costituzionalmente non protetto, come, invece, lo è il raggiungimento del minimo pensionabile (art. 38, secondo comma, della Costituzione);

che non sono stati dedotti motivi nuovi e diversi per una diversa decisione;

che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonchè in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 37, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione distaccata di Catania - con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/07/92.

Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Francesco GRECO, Redattore

Depositata in cancelleria il 23/07/92.