Ordinanza n. 346 del 1992

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ORDINANZA N. 346

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-          Prof. Giuseppe BORZELLINO

-          Dott. Francesco GRECO

-          Prof. Gabriele PESCATORE

-          Avv. Ugo SPAGNOLI

-          Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-          Prof. Antonio BALDASSARRE

-          Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-          Avv. Mauro FERRI

-          Prof. Luigi MENGONI

-          Prof. Enzo CHELI

-          Dott. Renato GRANATA

-          Prof. Giuliano VASSALLI

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 565 e 460 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1991 dal Giudice per le indagini Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

RITENUTO che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona, con ordinanza in data 7 ottobre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 565 e 460 c.p.p. nella parte in cui non prevede, nel decreto di condanna, la nomina di un difensore all'imputato che ne sia privo e la notifica del decreto stesso al medesimo difensore, affinchè questi possa consigliare l'imputato per l'eventuale richiesta - prevista dall'art. 565, capoverso, c.p.p. - del giudizio abbreviato o dell'applicazione della pena a norma dell'art. 444;

che la mancanza di tale previsione può dar luogo, ad avviso del rimettente, ad un contrasto delle norme impugnate con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il giudice a quo non condivide la tesi interpretativa seguita nella sentenza di questa Corte n. 344 del 1991, che consentirebbe all'opponente di formulare la scelta tra i riti alternativi anche dopo il decreto che dispone il giudizio.

CONSIDERATO che, anche a ritenere con il giudice a quo e con il più recente orientamento interpretativo della Corte di cassazione che il decreto che dispone il giudizio debba essere emanato ai sensi dell'art. 464 c.p.p. anche per i reati di competenza del pretore e non debba quindi contenere un nuovo avviso all'imputato circa le opzioni per i procedimenti speciali, non può ravvisarsi l'asserito contrasto degli artt. 565 e 460 c.p.p. con il diritto di difesa dell'imputato;

che, difatti, essendo tale avviso già contenuto nel decreto penale di condanna (art. 460, comma 1, lett. e, c.p.p.), il termine di quindici giorni previsto per l'opposizione, oltre ad apparire congruo ai fini di questa - come già ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale (sentt. nn.189 e 159 del 1972, n. 16 del 1970, n. 136 del 1967, nn. 27 del 1966 e 170 del 1963) nel regime del codice abrogato, per un termine ancora minore - è tale da consentire anche la opzione tra i diversi riti;

che, invero, il predetto termine è sufficiente all'imputato per consultarsi eventualmente con un difensore di sua fiducia, mentre la natura della pena è tale da non esigere necessariamente la nomina di un difensore di ufficio, nel bilanciamento con le esigenze di speditezza dell'attività giudiziaria;

che la questione, anche sotto il profilo ora prospettato, è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 460 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/07/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 20/07/92.