Sentenza n. 265 del 1992

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SENTENZA N. 265

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

-        Prof. Giuseppe BORZELLINO

-        Dott. Francesco GRECO

-        Prof. Gabriele PESCATORE

-        Avv. Ugo SPAGNOLI

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di Assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1991 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Palazzi Antonio ed E.N.A.S.A.R.C.O., iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Republica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di costituzione dell'E.N.A.S.A.R.C.O., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

udito l'avvocato Bartolo Spallina per l'E.N.A.S.A.R.C.O e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Il Dr. Antonio Palazzi, agente di commercio, maturava il requisito contributivo di quindici anni, richiesto per la pensione di vecchiaia, nel 1974, dopo la cessazione dell'attività di agente di commercio, e acquisiva il diritto al trattamento pensionistico nel maggio 1985, al compimento del sessantesimo anno di età.

Per effetto della svalutazione monetaria intervenuta tra il 1974 e 1985, la pensione erogata, rapportata in base alla norma di previsione (art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12), per gli anni di anzianità contributiva, al 70% della più elevata tra le medie annue delle provvigioni liquidate all'agente ed assoggettata a contribuzione, risultava essere di modesta entità.

Pertanto, il ricorrente adiva il Pretore di Modena per ottenerne la rivalutazione.

1.1. - Il Pretore ha sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 10 della legge n. 12 del 1973, nella parte in cui non prevede che, ai fini della liquidazione delle pensioni di vecchiaia, aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1982 e comunque dal 1 giugno 1985, la più elevata tra le medie annue delle provvigioni liquidate, alle quali, secondo l'art. 6 della stessa legge, va rapportata la misura dei contributi e va commisurata la pensione, sia rivalutata in misura corrispondente all'indice del costo della vita, calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori della industria, tra l'anno solare al quale si riferiscono le provvigioni liquidate e l'anno precedente la decorrenza della pensione, nei limiti del compenso provvigionale massimo imponibile ai fini del versamento dei contributi, variato ai sensi dello stesso art. 6, ultimo comma, in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione, ovvero mediante altro criterio di rivalutazione da determinarsi dal giudice della controversia.

Il giudice a quo ha ritenuto la questione rilevante poichè il suo accoglimento comporterebbe il riconoscimento del diritto dell'assicurato a parametri di liquidazione della pensione più favorevoli, e non manifestamente infondata.

Sarebbero violati: a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata, non prevedendo il suddetto sistema di rivalutazione (o altro analogo) dell'entità delle provvigioni assoggettate a contribuzione ed assunte a base di computo del trattamento pensionistico erogato dall'E.N.A.S.A.R.C.O. ad agenti e rappresentanti di commercio, discriminerebbe questa categoria di assicurati, sia rispetto ai lavoratori dipendenti, per i quali è, invece, previsto un sistema del genere (art. 3, undicesimo comma, della legge n. 297 del 1982), sia rispetto ai lavoratori autonomi, per i quali il legislatore ha introdotto, ancorchè in forma diversa, correttivi per assicurare un miglioramento nel criterio di liquidazione delle pensioni (art. 6, ottavo comma e art. 8, nono comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n.638);b) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, poichè la mancata operatività di un criterio di rivalutazione delle provvigioni da porre a base del calcolo della pensione farebbe venire meno qualsiasi correlazione tra l'ammontare di quest'ultima e la entità del reddito di lavoro percepito in costanza dell'attività lavorativa, con conseguente violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza imposti dal citato precetto costituzionale, in relazione anche all'art. 36 della Costituzione.

2. - L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata altresì pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

2.1. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito l'E.N.A.S.A.R.C.O. ed è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. - La difesa dell'E.N.A.S.A.R.C.O., ha anzitutto eccepito la inammissibilità della questione in quanto un sistema di indicizzazione della base di computo del trattamento pensionistico de quo può essere approntato solo dal legislatore nella scelta dei vari possibili.

Nel merito ha concluso per la infondatezza della questione osservando che la diversità tra le pensioni E.N.A.S.A.R.C.O. e le altre dei vari regimi previdenziali si giustifica perchè esse (art. 29, secondo comma, della legge n. 613 del 1966, e art. 2, primo comma, della legge n.12 del 1973) hanno natura integrativa del trattamento generale obbligatorio e rispondono a logiche assicurative diverse. Infatti sono fondate esclusivamente sull'accumulo e sulla ripartizione delle contribuzioni; sono alimentate solo da queste ultime senza alcun intervento diretto o indiretto dello Stato; sono altresì rapportate al principio opposto dell'automatismo delle prestazioni, le quali, invece, sono subordinate all'effettivo versamento dei contributi.

3.1. - L'Avvocatura generale dello Stato ha concluso anche essa per l'infondatezza della questione, rilevando che appartiene alla discrezionalità del legislatore stabilire quali interventi, nel quadro delle compatibilità finanziarie, siano da compiere per realizzare con gradualità i miglioramenti dei trattamenti pensionistici; e che ciascuna gestione previdenziale è caratterizzata da sue peculiarità che, nell'ambito di siffatti interventi, ne rendono impossibile il confronto con altre, ai fini della verifica dell'osservanza del principio di uguaglianza formale.

Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui non prevede, per le pensioni liquidate dall'E.N.A.S.A.R.C.O. ad agenti e rappresentanti di commercio, la operatività di meccanismi di indicizzazione della relativa base di computo (tanti quarantesimi del 70% della più elevata tra le medie annue delle provvigioni liquidate, per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolate per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva, fino ad un massimo di 40 quarantesimi) improntati al criterio introdotto, per i lavoratori dipendenti, dall'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n.297, o ad altri consimili, violi gli artt.: a) 3, primo comma, della Costituzione, per la irrazionale disparità di trattamento che si verifica in danno degli iscritti al suddetto Ente, rispetto non solo a quest'ultima categoria di lavoratori, ma anche rispetto ai lavoratori autonomi, per i quali operano i meccanismi di indicizzazione di cui agli artt. 6 e 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.638; b) 38, secondo comma, della Costituzione, perchè l'assenza di meccanismi di rivalutazione della base di computo della pensione altera il rapporto fra questa e l'entità del reddito fruito in costanza di lavoro, con conseguente compromissione della garanzia di proporzionalità ed adeguatezza dei trattamenti previdenziali.

2. - La questione è inammissibile.

Come rileva la difesa dell'E.N.A.S.A.R.C.O., rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione del possibile e necessario sistema di indicizzazione della base di computo del trattamento pensionistico erogato agli agenti di commercio.

Inoltre il giudice a quo prospetta la possibilità di due criteri di rivalutazione.

Essi dovrebbero entrambi derivare da una aggiunta alla disposizione impugnata per effetto di una sentenza additiva; e uno di essi dovrebbe addirittura essere affidato alla discrezionalità del giudice delle controversie e quindi varierebbe da fattispecie a fattispecie.

Il giudice remittente, invece, avrebbe dovuto operare egli la scelta e rimettere al giudizio della Corte solo uno dei sistemi possibili a modifica della norma esistente.

A parte restano le considerazioni di merito sulla natura integrativa della pensione erogata dall'E.N.A.S.A.R.C.O. (art. 29 della legge 22 luglio 1966 n. 613), sulla corrispondenza della pensione ai contributi versati, senza intervento dello Stato, sulla mancanza dell'automatismo.

Mentre, ed è quello che più rileva, per legge è concessa la possibilità all'interessato di versare contributi volontari nel periodo tra la data della maturazione del periodo di contribuzione obbligatoria e quella del raggiungimento dell'età pensionabile e del conseguimento del diritto alla pensione (art. 8 legge 2 febbraio 1973 n. 12 e art. 8 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 febbraio 1973 n. 12), il che compenserebbe anche gli effetti negativi della svalutazione monetaria intervenuta tra i suddetti momenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 01/06/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Francesco GRECO, Redattore

Depositata in cancelleria il 10/06/92.