Sentenza n.243 del 1992

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SENTENZA N. 243

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-      Prof. Giuseppe BORZELLINO, Presidente

-      Dott. Francesco GRECO

-      Prof. Gabriele PESCATORE

-      Avv. Ugo SPAGNOLI

-      Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

-      Prof. Antonio BALDASSARRE

-      Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-      Avv. Mauro FERRI

-      Prof. Luigi MENGONI

-      Prof. Enzo CHELI

-      Dott. Renato GRANATA

-      Prof. Giuliano VASSALLI

-      Prof. Francesco GUIZZI

-      Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 maggio 1991 dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - sui ricorsi proposti da Cavallini Lovanio contro la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri e dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri contro Cavallini Lovanio, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 17 dicembre 1991 dal Pretore di Rovigo nel procedimento civile vertente tra Borghetto Fortunato contro la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Geometri, iscritta al n.86 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

1. Nel corso di un giudizio promosso da Lovanio Cavallini, titolare di pensione di vecchiaia a carico della Cassa nazionale di previdenza a favore dei geometri, il quale lamenta che la prestazione è stata liquidata in base al criterio del c.d. "sottominimo", la Corte di cassazione, con ordinanza del 10 maggio 1991, pervenuta alla Corte costituzionale il 29 gennaio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, a norma del quale la misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale degli ultimi dieci anni dichiarato dall'iscritto ai fini dell'IRPEF, rivalutato nella misura del 100%.

Secondo il giudice remittente, la norma impugnata viola gli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. per le medesime ragioni per cui sono state dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni della legge n.773 del 1982 che ad essa rinviavano ai fini della liquidazione delle pensioni di inabilità e di invalidità (sent. n. 243 del 1990).

2. La medesima questione è stata sollevata dal Pretore di Rovigo con ordinanza del 17 dicembre 1991, nel corso di un giudizio civile promosso da Fortunato Borghetto contro la Cassa predetta.

Il giudice a quo svolge argomenti analoghi a quelli della Corte di cassazione, facendo rilevare in particolare che, "se l'iscritto non avesse percepito alcun reddito negli ultimi dieci anni, contribuendo ciononostante alla Cassa (è infatti obbligato a versare il contributo minimo), egli non avrebbe diritto ad alcun sostentamento, in contrasto con le finalità solidaristiche della contribuzione e con il principio del minimo vitale garantito dall'art. 38 della Costituzione".

Considerato in diritto

1. La Corte di cassazione e il Pretore di Rovigo ritengono contrastante con gli artt. 3 e 38 Cost. l'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla previdenza per i geometri, che applica il criterio c.d. del sottominimo per la liquidazione della pensione minima di vecchiaia.

2. Le due ordinanze hanno per oggetto la stessa questione;

pertanto va disposta la riunione dei giudizi perchè siano decisi con unica sentenza.

3. La questione è fondata.

Con sentenza n. 243 del 1990 questa Corte ha già dichiarato costituzionalmente illegittimi, in riferimento ai medesimi parametri, gli artt. 4 e 5 della legge n. 773 del 1982, nella parte in cui rinviavano all'art. 2, quinto comma, per la liquidazione delle pensioni di inabilità e di vecchiaia. Per analoghe ragioni deve essere dichiarata l'illegittimità dello stesso art. 2, quinto comma, ora direttamente impugnato in relazione alla pensione di vecchiaia.

Il ricorso alla misura del sottominimo per la liquidazione della pensione di vecchiaia, in deroga al principio solidaristico su cui si fonda l'istituto della pensione minima, sarebbe giustificato solo come misura indispensabile per la salvaguardia dell'equilibrio della gestione.

Ma la legge si preoccupa di impedire il verificarsi di tale condizione prevedendo, oltre al contributo soggettivo del dieci per cento sul reddito fino a 40 milioni, obblighi aggiuntivi di contribuzione a titolo di solidarietà, destinati a finanziare l'integrazione al minimo delle pensioni. La disposizione impugnata si pone perciò in contraddizione con la finalità di tali flussi finanziari e contrasta col requisito di adeguatezza della pensione alle esigenze di vita, sancito dall'art.38, secondo comma, Cost. Giova ricordare che la norma corrispondente nelle leggi sulla previdenza forense e sulla previdenza degli ingegneri e architetti è stata abrogata rispettivamente dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (art. 1, comma 3) e dalla legge 11 ottobre 1990, n. 290 (art. 2)

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/05/92.

Giuseppe BORZELLINO, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 03/06/92.