Ordinanza n. 172 del 1992

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ORDINANZA N. 172

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma primo, e 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 ("Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari") promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1991 dal Pretore di Lanciano nel procedimento penale a carico di Ambrosini Fabio iscritta al n. 685 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto penale di condanna per l'emissione di assegni bancari senza copertura, il Pretore di Lanciano ha sollevato d'ufficio (con ordinanza del 8 giugno 1991) questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 11, primo comma, della legge 15 dicembre 1990 n.386 sulla nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari nella parte in cui non escludono la procedibilità nei confronti dell'imputato che, successivamente alla commissione del reato di emissione di assegno bancario senza provvista, sia stato dichiarato fallito venendo così a trovarsi nell'impossibilità di provvedere al pagamento della somma portata dall'assegno, degli interessi, della penale e delle spese;

che ad avviso del giudice rimettente - non essendo prevista l'improcedibilità dell'azione penale fino alla chiusura del fallimento - sussisterebbe disparità di trattamento in danno del fallito per il fatto che nei suoi confronti si deve procedere nonostante quest'ultimo si sia venuto a trovare nella particolare situazione giuridica che non gli consente di disporre del suo patrimonio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato eccependo preliminarmente l'inammissibilità della questione di costituzionalità (perchè viene richiesto alla Corte un intervento addittivo in una materia che vede come possibili varie soluzioni) e sostenendo nel merito l'infondatezza della questione atteso che la condizione di fallito rientra nel novero degli status riconducibili al fatto dell'interessato e non a situazioni di caso fortuito o di forza maggiore;

Considerato che la censura di incostituzionalità, ove riferita all'art. 8 della citata legge n.386 del 1991, è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza perchè tale disposizione (che contiene la disciplina a regime della condizione di procedibilità dell'azione penale in caso di emissione di assegno senza provvista) trova applicazione soltanto ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge medesima, mentre dall'ordinanza di rimessione risulta, seppur indirettamente, trattarsi nella specie di reato commesso prima di tale data;

che parimenti la medesima censura, riferita all'art. 11 della legge stessa (che detta disposizioni transitorie per i reati di emissione di assegno senza provvista commessi prima della sua entrata in vigore), è manifestamente inammissibile, come già ritenuto da questa Corte con sentenza n.32 del 1992, atteso che <<la soluzione proposta in via additiva dal giudice a quo si palesa non la unica costituzionalmente obbligata, ma soltanto una delle possibili, la scelta fra le quali non può non essere riservata ancora al legislatore>>; nè è prospettata alcuna nuova argomentazione da parte del giudice rimettente;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di costituzionalità degli artt. 8 e 11, primo comma, della legge 15 dicembre 1990 n.386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Lanciano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/03/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 8 aprile del 1992.