Ordinanza n. 162 del 1992

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ORDINANZA N. 162

 

ANNO 1992

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

 

1) ordinanza emessa il 10 maggio 1991 dal Giudice del Tribunale di Nicosia nel procedimento penale a carico di D'Angelo Francesco Salvatore, iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1992;

 

2) ordinanza emessa il 16 dicembre 1991 dal Tribunale di Benevento nel procedimento penale a carico di Giraldi Giovanna ed altro, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

 

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nicosia ed il Tribunale di Benevento dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, rispettivamente: a) nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art.409, quinto comma, cod. proc. pen., ciò che, secondo il primo di tali giudici, darebbe luogo a violazione degli artt. 76 e 77 - in riferimento della direttiva n. 67 dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987 - nonchè degli artt. 25 e 101 Cost.; b) nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare provvedimenti sulla libertà personale in sede di riesame di misure coercitive, ciò che comporterebbe, secondo il Tribunale di Benevento, la violazione degli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 Cost.;

 

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la prima questione sia dichiarata non fondata e la seconda manifestamente infondata;

 

Considerato che è opportuna la riunione dei predetti giudizi, in quanto concernenti la medesima disposizione; che la questione sub a), già dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., con la sentenza n. 401 del 1991 e manifestamente infondata con la sentenza n. 502 del 1991, è stata dichiarata non fondata, con la sentenza n. 124 del 1992, anche in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost.;

 

che l'ordinanza in esame non propone argomentazioni o profili nuovi;

 

che, di conseguenza, la questione con essa sollevata va dichiarata manifestamente infondata;

 

che la questione sub b) è già stata dichiarata: non fondata, in riferimento agli artt. 76 e 25 Cost., con la sentenza n. 502 del 1991; manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 97 Cost., con l'ordinanza n. 516 del 1991; manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76, 77, 25, 101 e 3 Cost., con la sentenza n. 124 del 1992;

 

che l'ordinanza in esame non propone argomentazioni o profili nuovi;

 

che, di conseguenza, anche tale questione va dichiarata manifestamente infondata;

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 25 e 101 Cost. dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nicosia con ordinanza del 10 maggio 1991;

 

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare provvedimenti sulla libertà personale in sede di riesame di misure coercitive, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 Cost. dal Tribunale di Benevento con ordinanza del 16 dicembre 1991.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 01/04/92.

 

Aldo CORASANITI, Presidente

 

Ugo SPAGNOLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 2 aprile del 1992.