Sentenza n. 1 del 1992

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SENTENZA N. 1

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973, n.12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1991 dal Pretore di Padova nel procedimento civile vertente tra Neri Giustina e l'ENASARCO iscritta al n.312 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 18 marzo 1991 il Pretore di Padova nel giudizio civile vertente tra Neri Giustina ed ENASARCO (Reg.ord. n.312/1991) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973 n.12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), che esclude il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità qualora l'agente o rappresentante di commercio pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni e il matrimonio sia durato meno di due anni.

Si precisa nell'ordinanza che l'interessata ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità già goduta dal marito, pensionato ENASARCO, da lei sposato in data 27 giugno 1986 (cioè quando aveva più di 72 anni, essendo nato il 1 settembre 1913) e deceduto in data 22 luglio 1987.

Osserva il giudice remittente che la citata disposizione di legge contrasterebbe con il principio di eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione, tra l'altro, di "condizioni personali" (art.3 della Costituzione); essa appare, poi, non coerente con "i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" (art.29), per l'ingiustificata discriminazione, tra coloro che contraggono matrimonio ad una certa età piuttosto che ad un'altra, come pure a seconda della maggiore o minore durata del matrimonio stesso, confliggendo, altresì, con l'art.38, ove risultano garantite le prestazioni previdenziali.

Considerato in diritto

1- L'art.20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973, n.12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio) subordina il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge, quando il lavoratore pensionato abbia contratto matrimonio dopo il compimento del settantaduesimo anno d'età, alla condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni.

1.2 - Il Pretore di Padova dubita della legittimità del disposto, assumendolo discriminatorio ex art. 3 della Costituzione e carente di razionale giustificazione. La limitazione si porrebbe in contrasto, altresì, tanto con i principi di tutela del matrimonio e dell'istituto familiare (art.29) quanto, venendo meno la garanzia di assistenza e previdenza, con quelli insiti nell'art.38.

2. - La questione è fondata.

La Corte ha avuto già modo di riconoscere ed affermare come nella sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il matrimonio non possa, e non debba di conseguenza, sfavorevolmente incidere quanto vi sia assolutamente estraneo, al di fuori cioè di quelle sole regole, anche limitative, proprie dell'istituto; infatti, il relativo vincolo, cui si riconnettono valori costituzionalmente protetti, è e deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze. In conclusione, esso si sottrae ad ogni forma di condizionamento indiretto, ancorchè eventualmente imposto in origine dall'ordinamento.

In considerazione di siffatte enunciazioni, questione dagli identici contenuti ha portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni in tali sensi previste dalla normativa per i trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (sent. n.189 del 1991).

Il che comporta anche per la fattispecie odierna una declaratoria di illegittimità in riferimento agli invocati parametri.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973, n.12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/01/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Giuseppe BORZELLINO, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 gennaio del 1992.