Sentenza n. 383 del 1991

 

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SENTENZA N. 383

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Valle d'Aosta notificato il 26 aprile 1991, depositato in Cancelleria il 7 maggio successivo, per conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'avviso d'asta pubblica dell'Intendenza di Finanza di Aosta in data 1° marzo 1991 relativo ad immobile sito in Comune di Courmayeur denominato ex Casermetta dei Carabinieri, ed iscritto al n. 26 del registro conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore dott. Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta e l'Avvocato dello Stato Piergiorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso notificato il 26 aprile 1991 la Regione Valle d'Aosta ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri ed avverso l'avviso di asta pubblica dell'Intendenza di Finanza di Aosta (Ufficio del registro) del 1° marzo 1991, relativo all'immobile sito in Courmayeur denominato ex Casermetta dei Carabinieri, lamentando la violazione degli artt. 2, 4, 5 e 6 dello Statuto (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4), per sentir dichiarare la spettanza in via esclusiva ad essa Regione dell'attribuzione costituzionale relativa ai beni dismessi dal demanio dello Stato - e quindi al detto immobile -, e perché fosse annullato, in quanto invasivo delle proprie attribuzioni, l'atto impugnato.

Espone la ricorrente che con l'avviso d'asta l'Amministrazione delle finanze aveva posto in vendita l'immobile, già adibito a caserma dell'Arma dei Carabinieri ed attualmente allo stato di rudere, sul presupposto che esso appartenga al patrimonio dello Stato. La Regione, ritenendo al contrario che, a norma degli artt. 5 e 6 dello Statuto, l'immobile sia compreso nel patrimonio regionale, avendo perduto, sia pure successivamente all'entrata in vigore dello Statuto, la destinazione ad usi inerenti alla difesa dello Stato o ad altra finalità di carattere nazionale, richiedeva al Pretore di Aosta, ottenendolo, un provvedimento ex art. 700 c.p.c. con il quale veniva sospesa, ma solo fino al 2 maggio 1991, l'asta pubblica.

Osserva la ricorrente che lo Statuto della Valle d'Aosta, nel prevedere che tanto i beni del demanio dello Stato (art. 5, primo comma) situati nel suo territorio, "eccettuati quelli che interessano la difesa dello Stato ed altri servizi di carattere nazionale", che i beni patrimoniali dello Stato (art. 6, primo comma) "sono trasferiti al patrimonio della Regione", non opera alcuna distinzione - a differenza dello Statuto della Regione Sardegna: art. 14, secondo comma - in relazione ai beni che, destinati a difesa dello Stato o ad altri servizi di carattere nazionale all'epoca di entrata in vigore dello Statuto, abbiano successivamente perduto tale detinazione, sicché, una volta venuta meno la destinazione che ne imponeva la permanenza nel demanio dello Stato, essi sono trasferiti alla Regione.

Tale interpretazione, confortata da un recente parere del Consiglio di Stato, risulta avvalorata dal confronto con le analoghe disposizioni in materia dello Statuto della Regione Sicilia (R.d.l. 1° maggio 1946, n. 455, convertito in l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2) che limitano (art. 33) l'efficacia del trasferimento alla Regione dei beni del patrimonio dello Stato ai soli beni ad esso appartenenti al momento di entrata in vigore dello Statuto, sicché non può essere pertinente, per il caso in esame, la remota pronuncia di questa Corte (sent. n. 31 del 1959) resa in un conflitto in cui era resistente la Regione Sicilia.

La ricorrente, rilevato che si controverte dell'appartenenza ad uno degli enti di una potestà relativa ad un bene che la regione ritiene trasferito al proprio patrimonio, osserva poi come il conflitto di attribuzione sia configurabile anche in connessione a questioni sostanzialmente patrimoniali.

La Regione ha altresì richiesto la sospensione dell'atto invasivo a norma dell'art. 40 della legge n. 87 del 1953 in quanto, qualora l'avviso d'asta avesse esecuzione prima dell'accoglimento della domanda, non potrebbe comunque far valere il proprio diritto nei confronti dell'eventuale aggiudicatario della gara d'asta, anche perché la pretesa fatta valere con un conflitto di attribuzione non rientra fra le domande trascrivibili ex artt. 2652 - 2653 c.c.

2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato che, riservandosi di dedurre, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e infondato.

3. - In prossimità dell'udienza, la Regione Valle d'Aosta ha depositato memoria illustrativa insistendo per l'accoglimento della domanda.

 

Considerato in diritto

 

1. - La Regione Valle d'Aosta ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine all'avviso d'asta del 1° marzo 1991, con il quale l'Intendenza di finanza di Aosta ha messo in vendita l'immobile denominato " ex Casermetta dei carabinieri", ridotto allo stato di rudere e da ritenere trasferito, per esser venuta meno la sua destinazione a un servizio di interesse nazionale, al demanio di essa Regione ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

Adduce la ricorrente che in tal modo è stata violata l'esclusiva attribuzione ad essa Regione della competenza relativa al detto bene demaniale.

2. - Va anzitutto affermata l'ammissibilità del conflitto di attribuzione, vanamente negata dall'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri sotto l'aspetto che si tratterebbe di una mera vindicatio rei.

Quando si controverte, come nel caso, della pertinenza di un bene al demanio regionale anziché a quello statale, viene immediatamente in discussione la spettanza, e cioè il trasferimento o no dallo Stato alle regioni, delle relative funzioni in attuazione della normativa che concerne il trasferimento stesso.

Tanto ha ritenuto questa Corte con la sentenza n. 31 del 1959 relativamente a un caso in cui si discuteva del trasferimento di un bene dello Stato al "patrimonio" della Regione ai sensi dell'art. 32 dello Statuto della Regione Sicilia (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), avendo allora la stessa Corte interpretato la nozione di "patrimonio" nel senso di "demanio".

E tanto deve ritenersi a maggior ragione nel caso presente, in cui si discute del trasferimento di beni demaniali dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, che prevede il trasferimento dei beni stessi al "demanio" della Regione.

3. - Nel merito, il conflitto va risolto in favore della Regione ricorrente.

L'art. 5 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) prevede il trasferimento ipso jure al demanio regionale dei beni del demanio dello Stato "situati" nel territorio regionale, esclusi quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Nella specie non può dubitarsi che la causa di esclusione del trasferimento - e cioè la cennata specifica destinazione (o attitudine) del bene demaniale - sia cessata, quanto meno con la messa in vendita da parte della pubblica amministrazione, mediante l'atto impugnato, del bene stesso a privati.

Rimane da stabilire se la cessazione abbia effetto nel senso di rendere inoperante l'esclusione e operante, invece, il trasferimento, anche quando, come nel caso, la cessazione sia intervenuta successivamente all'entrata in vigore dello Statuto.

A risposta affermativa (che condiziona l'accoglimento del ricorso) persuadono più considerazioni.

Anzitutto il testo della disposizione statutaria, nell'individuare il requisito positivo e la causa di esclusione del trasferimento (natura demaniale dei beni e loro destinazione specifica al fine suindicato) nulla precisa quanto al tempo in cui essi debbono verificarsi per essere rilevanti al fine avuto di mira: la qual cosa, in riferimento alla stessa tendenziale ampiezza dell'autonomia speciale, induce a ritenere compresi nel trasferimento anche i beni per i quali la causa di esclusione venga a cessare in un momento successivo all'entrata in vigore dello Statuto.

Del resto l'art. 14 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) mentre stabilisce, al primo comma, che la Regione, nell'ambito del suo territorio, succede allo Stato nei beni demaniali e, al secondo comma, che restano allo Stato i beni e diritti connessi a servizi di competenza statale, dà rilievo alla sopravvenienza, in quanto prevede che la detta causa di esclusione possa cessare, con l'effetto in tal caso che la successione si realizza, in un momento posteriore all'entrata in vigore dello Statuto.

Né decisivi argomenti possono trarsi dall'interpretazione contraria seguita da questa Corte con la richiamata sentenza n. 31 del 1959 relativamente all'art. 32 dello Statuto della Regione Sicilia. Invero tale precetto, concernente anche esso il trasferimento dei beni demaniali dello Stato alla Regione, assume espressamente come criterio di individuazione dei beni oggetto del trasferimento l'esistenza delle situazioni considerate al momento dell'entrata in vigore dello Statuto, mostrando così esplicitamente di non dar rilievo alla sopravvenienza.

L'interpretazione ora adottata dello Statuto della Regione Valle d'Aosta in parte qua non trova poi smentita in ciò, che le norme di attuazione contenute nel d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, all'art. 8, secondo comma, nel riferirsi all'identificazione dei beni del demanio dello Stato che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 dello Statuto, prevede che l'identificazione stessa "è effettuata" (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministeri interessati e la Regione) entro due anni dall'entrata in vigore dallo stesso d.P.R. n. 182 del 1982. Questa normativa di attuazione si riferisce invero ad atti di identificazione dei beni, atti alla cui emanazione è fissato un termine, senza che ciò importi che le situazioni oggetto di identificazione debbano ritenersi solo quelle esistenti al momento di entrata in vigore dello Statuto, e non anche quelle verificatesi successivamente. Ché anzi il terzo comma dello stesso art. 3, nel prevedere che i beni "assegnati" alla Regione che si rendessero successivamente necessari per la destinazione alla difesa dello Stato o a servizi di carattere nazionale possono essere retrocessi allo Stato, mostra di considerare rilevante, e addirittura decisiva, la sopravvenienza delle situazioni cui ha riguardo lo Statuto.

E neppure è significativa in senso opposto a quello ora seguito la legge 14 agosto 1971, n. 907 con la quale è specificamente disposto il trasferimento (entro un dato termine e mediante un dato procedimento) alla Regione Valle d'Aosta di beni già destinati a un servizio di interesse nazionale. Invero disposizioni del genere si spiegano con l'esigenza di una espressa valutazione da parte dello Stato della non destinabilità ulteriore dei beni ivi indicati allo stesso o ad altro servizio nazionale, valutazione che qui non era bisognevole di trovare espressione in uno specifico atto normativo, essendo implicita nella decisione di mettere il bene in vendita a privati.

Va dunque dichiarato che non spetta allo Stato porre in vendita a privati, con l'impugnato avviso d'asta, l'immobile in questione, appartenendo questo al demanio della Regione Valle d'Aosta.

L'esame dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato è assorbito dall'accoglimento del ricorso.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara che non spetta allo Stato porre in vendita con l'impugnato avviso d'asta 1° marzo 1991 l'immobile denominato "ex Casermetta dei carabinieri", di pertinenza del demanio della Regione Valle d'Aosta, e annulla, di conseguenza, l'atto ora indicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991.