Sentenza n. 429 del 1991

 

 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N. 429

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                   Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, del codice civile promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1991 dalla Corte di Appello di Lecce sul ricorso avverso decreto di nomina di curatore speciale della minore Francesca De Rocco proposto da De Rocco Antonio e Ralli Gisella iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di De Rocco Antonio ed altra e di Congedo Elio;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Lia Misurale e Pietro Rescigno per De Rocco Antonio ed altra e l'avv. Luigi Liberti interveniente per Congedo Elio;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso del procedimento di reclamo promosso da due coniugi, genitori legittimi di un minore infrasedicenne, avverso il decreto con cui il Tribunale di Lecce, su istanza del pubblico ministero, ha nominato un curatore speciale ai fini della promozione dell'azione di disconoscimento della paternità di detto minore ai sensi degli artt. 235 e 244 cod. civ., la Corte d'appello di Lecce, con ordinanza del 15 marzo 1991, ha sollevato sotto vari profili, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ.

La norma impugnata, nel testo modificato dell'art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dispone che l'azione di disconoscimento della paternità "può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore".

In relazione al caso di specie, in cui si tratta di un minore di età inferiore ai sedici anni, le censure del giudice remittente lamentano: a) la mancata considerazione dell'interesse del minore, diversamente dalla disciplina dell'azione di reclamo dello stato di figlio naturale, quale risulta dopo la sentenza di questa Corte n. 341 del 1990; b) l'attribuzione della competenza al tribunale ordinario, anziché al tribunale dei minorenni, come invece dispone per la detta azione, assunta a termine di confronto, l'art. 38 disp. att. cod. civ., modificato dall'art. 68 della legge n. 184 del 1983; c) la mancata previsione di un giudizio preliminare di delibazione dell'ammissibilità dell'azione, analogamente a quanto previsto dall'art. 274 cod. civ., considerato che "l'essere l'azione rimessa all'iniziativa del pubblico ministero non costituisce un sicuro presidio contro eventuali manovre vessatorie"; d) la mancata estensione al sedicente padre naturale della legittimazione a proporre l'azione di disconoscimento della paternità del marito della madre.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti i coniugi reclamanti chiedendo che la questione sia accolta limitatamente ai capi sub a) e c), mentre non condividono il motivo sub b) e contestano, ritenendolo sicuramente infondato, il motivo sub d).

I reclamanti hanno ribadito e sviluppato le loro argomentazioni in un'ampia memoria, depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione, insistendo in particolare sulla censura concernente la mancata previsione, nella norma impugnata, di un procedimento che metta al riparo i genitori legittimi dal pericolo di azioni temerarie o ricattatorie e garantisca l'accertamento di un effettivo interesse del minore alla privazione dello stato di figlio legittimo, tutelando in pari tempo l'interesse generale alla conservazione dell'unità della famiglia legittima.

3. - Si è pure costituito il preteso padre naturale, che ha sollecitato l'iniziativa del pubblico ministero.

Sebbene non sia parte nel giudizio principale, egli ritiene di avere diritto di intervenire nel giudizio incidentale di costituzionalità sulla base della sentenza di questa Corte n. 20 del 1982, la quale ha dichiarato ammissibile la costituzione di soggetti che non erano parti nel procedimento a quo, quando il loro interesse a stare in giudizio nasca dagli estremi dell'incidente di costituzionalità che la Corte ha sollevato davanti a sé. Ad avviso del deducente il medesimo criterio deve valere quando l'interesse a stare in giudizio nasca da una questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio dal giudice a quo.

Nella pubblica udienza di discussione della causa la Corte, ritiratasi in camera di consiglio, ha ritenuto ammissibile l'intervento.

 

Considerato in diritto

 

1. - La Corte d'appello di Lecce reputa contrastante con gli artt. 3 e 30 della Costituzione l'art. 244, ultimo comma, cod. civ., modificato dall'art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il quale dispone che l'azione di disconoscimento della paternità, di cui all'art. 235, "può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore".

La censura investe la norma sotto vari profili, e precisamente:

a) mancata considerazione dell'interesse del minore sia nella fase dell'iniziativa del pubblico ministero, sia in quella del successivo provvedimento del tribunale. Sotto questo profilo, la violazione dell'art. 3 della Costituzione viene argomentata dal confronto con la disciplina dell'azione di dichiarazione della paternità o maternità naturale, quale risulta dopo la sentenza di questa Corte n. 341 del 1990;

b) attribuzione al tribunale ordinario, anziché al tribunale dei minorenni, della competenza a nominare il curatore speciale e a conoscere dell'azione di disconoscimento. Anche sotto questo profilo la violazione dell'art. 3 è desunta dal confronto con l'azione di reclamo dello status di figlio naturale, per la quale la competenza è stata trasferita al tribunale dei minorenni dall'art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ., modificato dall'art. 68 della legge n. 184 del 1983;

c) mancata previsione di un giudizio preliminare di delibazione dell'ammissibilità dell'azione, analogamente a quanto dispone l'art. 274 per l'azione di dichiarazione della filiazione naturale, prospettandosi così un'altra disparità di trattamento contraria al principio di eguaglianza;

d) ingiustificata esclusione del preteso padre naturale dal novero dei soggetti legittimati a proporre l'azione. Poiché la legittimazione è riconosciuta alla madre, il diverso trattamento del padre naturale violerebbe, insieme con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 30, primo comma, che attribuisce ai genitori pari diritti e pari doveri nei confronti dei figli, anche se nati fuori del matrimonio.

2. - Occorre valutare preliminarmente l'ammissibilità dell'intervento nel presente giudizio del sedicente padre naturale.

La giurisprudenza della Corte ha ripetutamente escluso che possano costituirsi nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale soggetti che non sono parti nel giudizio principale. Nella specie, però, si rileva che il preteso padre naturale, in quanto privo di legittimazione ad agire in disconoscimento della paternità, non aveva diritto di intervenire nel giudizio di reclamo proposto dai genitori legittimi contro il decreto di nomina del curatore speciale. Avendo il giudice del reclamo sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 anche nella parte in cui non prevede la legittimazione ad agire del preteso padre naturale, è sorto in questi un interesse diretto a intervenire nel giudizio incidentale di costituzionalità, perché dall'esito di tale giudizio dipende il suo diritto di intervento nel giudizio a quo.

Per questo motivo la Corte ha ammesso la costituzione in giudizio del Signor Congedo, limitatamente alla questione sopra enunciata sub d).

3. - Sotto il primo profilo, di cui al punto 1, sub a), la questione non è fondata nei sensi appresso precisati.

Il testo dell'art. 244, quarto comma, cod. civ. introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, considerava soltanto il figlio minore ultrasedicenne, attribuendogli sia la titolarità dell'azione di disconoscimento della paternità, sia la capacità di decidere in merito al suo esercizio e correlativamente, essendo egli privo di capacità processuale, la legittimazione a chiedere al tribunale la nomina di un curatore speciale che lo rappresenti in giudizio.

Il nuovo testo, sostituito dalla legge n. 184 del 1983, ha esteso la titolarità dell'azione al figlio minore infrasedicenne, rimettendone l'esercizio a un curatore speciale nominato dal tribunale su istanza del pubblico ministero, senza però avvertire la profonda differenza del compito affidato al giudice in quest'altro caso. La formula unitaria in cui la legge racchiude la previsione dei due casi non impedisce tuttavia all'interprete di cogliere tale differenza alla stregua della genesi storica e della ratio della norma, valutata anche alla luce della citata sentenza n. 341 del 1990. Da questa si desume una regola per cui, se si tratta di un minore di età inferiore ai sedici anni, la ricerca della paternità, pur quando concorrono specifiche circostanze che la fanno apparire giustificata ai sensi degli artt. 235 o 274, primo comma, cod. civ., non è ammessa ove risulti un interesse del minore contrario alla privazione dello stato di figlio legittimo o, rispettivamente, all'assunzione dello stato di figlio naturale nei confronti di colui contro il quale si intende promuovere l'azione: interesse che dovrà essere apprezzato dal giudice soprattutto in funzione dell'esigenza di evitare che l'eventuale mutamento dello status familiare del minore possa pregiudicarne gli equilibri affettivi e l'educazione. In questo caso la decisione deve essere lasciata allo stesso figlio quando avrà compiuto i sedici anni.

Raggiunta questa età, la legge reputa che il minore abbia una maturità sufficiente per valutare autonomamente l'opportunità di esercizio dell'azione. Se ha lo stato di figlio legittimo, il giudice investito della domanda di nomina di un curatore speciale, ai fini della promozione dell'azione di disconoscimento della paternità, non può interferire in tale valutazione, ma deve limitarsi ad appurare, assunte sommarie informazioni, il fumus boni iuris circa l'esistenza dei presupposti di fatto ai quali l'azione è subordinata dall'art. 235.

Quando, invece, la domanda di nomina del curatore speciale è proposta dal pubblico ministero nel presunto interesse di un minore infrasedicenne, al giudice è affidato un ufficio di tutela di un soggetto incapace. Egli deve allora allargare il campo di acquisizione delle sommarie informazioni, includendovi tutti gli elementi necessari o utili per valutare la sussistenza dell'interesse del minore all'esperimento di un'azione che lo spoglierebbe dello stato di figlio legittimo senza garantirgli l'acquisto dello stato di filiazione nei confronti del padre naturale. All'uopo il giudice non mancherà, tra l'altro, di ordinare l'audizione dei genitori legittimi ed eventualmente anche delle persone interessate che hanno eccitato l'iniziativa del pubblico ministero. Della purezza delle loro intenzioni, come osserva giustamente la Corte remittente, il tramite del pubblico ministero non è una sicura garanzia.

Perciò, nel secondo caso previsto dalla norma in esame, il provvedimento del tribunale - che ai sensi dell'art. 737 cod. proc. civ. ha la forma del decreto motivato - deve giustificare congruamente la valutazione dell'interesse del minore su cui la decisione si fonda e indicare i mezzi informativi utilizzati. Correttamente interpretato, il diritto vigente fornisce strumenti sufficienti per proteggere il minore contro iniziative avventate e i genitori legittimi contro azioni temerarie o ricattatorie.

4. - Connessa con la questione sub a) è quella elencata sub c) (secondo l'ordine seguito dal giudice a quo), che della prima costituisce per così dire l'aspetto processuale. Essa è inammissibile.

Appartiene alla discrezionalità del legislatore stabilire se la valutazione dell'interesse del minore debba essere fatta nelle forme del procedimento camerale di nomina del curatore speciale abilitato all'esercizio dell'azione, e quindi in via di acquisizione degli elementi per decidere sull'istanza del pubblico ministero, oppure nelle forme di un separato procedimento preliminare di delibazione dell'ammissibilità dell'azione.

Né dal confronto con l'art. 274 cod. civ., nel testo risultante dalla sentenza più volte richiamata, è possibile trarre argomento di censura dell'art. 244, ultimo comma, per pretesa violazione del principio di eguaglianza, data la diversità dei due casi sotto il profilo delle circostanze idonee a fondare l'azione. L'azione di disconoscimento della paternità è consentita dall'art. 235 solo in tre casi tassativi, qualificati da un'evidente probabilità che il figlio non sia stato concepito ad opera del marito della madre; nel caso dell'art. 269, invece, la prova della paternità (o della maternità) naturale può essere data con ogni mezzo, onde si giustifica la predisposizione nell'art. 274 di rigorose garanzie processuali di controllo preliminare della serietà delle prove di cui dispone chi intende promuovere l'azione, controllo che, se si tratta di minore infrasedicenne, dovrà poi estendersi alla rispondenza dell'azione all'interesse del figlio.

5. - La questione è inammissibile anche sotto i profili indicati sub b) e d).

La determinazione del giudice competente è una scelta insindacabile del legislatore, salvo il principio di ragionevolezza. L'attribuzione della competenza al tribunale ordinario nei casi previsti dall'art. 244, ultimo comma, anziché al tribunale dei minorenni, non può dirsi irragionevole, né si possono desumere ragioni in contrario dal paragone con l'art. 274. Mentre l'azione di reclamo della filiazione naturale coinvolge soltanto il rapporto tra il minore e il preteso genitore, invece l'azione di disconoscimento della paternità coinvolge anche i rapporti dei genitori legittimi tra loro, nonché l'interesse generale al mantenimento dell'unità della famiglia legittima, e ciò spiega la conservazione della competenza del tribunale ordinario pur quando l'azione è esercitata dal rappresentante di un minore.

6. - Anche ammesso che la rilevanza dell'ultima questione, di cui al punto 1, sub d), sia sufficientemente giustificata dal rilievo che da essa dipende il diritto del preteso padre naturale di intervenire nel processo di reclamo pendente davanti al giudice a quo, se ne deve dichiarare l'inammissibilità in quanto tende, essa pure, a una sentenza invasiva delle prerogative riservate al legislatore.

Tale è la determinazione dei soggetti legittimati a proporre l'azione di disconoscimento della paternità. La novella del 1975 ha concesso maggiore spazio alla ricerca della "verità biologica", quando sussistano indizi seri di difformità dalla "verità legale" stabilita dalle presunzioni degli artt. 231 e 232 cod. civ., ma ha riservato ai soli soggetti direttamente interessati, cioè ai membri della famiglia legittima, il potere di decidere circa la prevalenza dell'una o dell'altra verità. L'equilibrio tra la verità legale, ordinata all'interesse di conservazione dell'unità della famiglia legittima tutelata dall'art. 29 della Costituzione, e la verità biologica, verso la quale è orientato l'art. 30, con le riserve però previste nel secondo comma (sul quale si fonda l'istituto dell'adozione legittimante) e nell'ultimo, è stato nuovamente modificato, in favore della seconda, dalla legge n. 184 del 1983, che ha ammesso in sostanza la promozione dell'azione di disconoscimento della paternità per iniziativa del pubblico ministero, fino a quando il figlio non abbia compiuto i sedici anni (cfr. sentenza n. 134 del 1985). Tuttavia l'innovazione è rimasta formalmente nei limiti del criterio di determinazione dei soggetti titolari dell'azione assunto dalla legge n. 151 del 1975, posto che nella nuova ipotesi l'azione non è esercitata dal pubblico ministero, ma pur sempre, in nome e nell'interesse del figlio, da un curatore speciale.

Una innovazione, che attribuisse direttamente la legittimazione ad agire a soggetti privati estranei alla famiglia legittima, rappresenterebbe la scelta di un criterio diverso, legato a una ulteriore evoluzione della coscienza collettiva, che solo il legislatore può compiere. Si aggiunga che una simile innovazione dovrebbe essere accompagnata dalla fissazione di nuovi termini di decadenza dall'azione e dalla predisposizione di cautele processuali destinate a preservare la famiglia legittima da interferenze arbitrarie e vessatorie.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe - relativamente al capo sopra indicato al n. 1, sub lettera a);

Dichiara inammissibile, relativamente ai capi sub lettere b), c) e d), la medesima questione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Lecce con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 20 novembre 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.