Ordinanza n. 373 del 1991

 

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ORDINANZA N. 373

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1991 dalla Corte d'appello di Perugia nel procedimento penale a carico di Marco Micolic ed altri iscritta al n. 292 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 prima serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel processo d'appello avverso la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Pretore di Spoleto nei confronti di Marco Micolic, Guci Alams, Lanka Andriska, Katica Dimovic ed impugnata dagli imputati, dal difensore e dal Procuratore della Repubblica di Spoleto, la Corte d'appello di Perugia, con ordinanza del 26 febbraio 1991 (R.O. n. 292 del 1991), ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre impugnazione avverso la sentenza emessa al termine del rito abbreviato";

che, ad avviso del giudice remittente, l'esclusione - limitata al solo pubblico ministero - della facoltà di appello avverso la sentenza di condanna emanata a conclusione del giudizio abbreviato lederebbe la parità processuale delle parti del giudizio penale, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che, sempre secondo il giudice a quo, siffatta "lesione della parità processuale" tra accusa e difesa non sarebbe giustificabile né con il carattere speciale e semplificato del rito (che mira solo a garantire la rapidità del processo) né con la diminuzione automatica e predeterminata della pena in quanto la giusta pena resta rimessa alla determinazione esclusiva del giudice e, di conseguenza, anche del giudice dell'impugnazione;

che, inoltre - a giudizio della Corte remittente - il pubblico ministero ha comunque interesse alla irrogazione di una pena giusta e che tale interesse verrebbe negato dalla disposizione denunciata, in violazione dell'art. 27 della Costituzione;

che, nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che la questione è identica a quella già dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 363 del 1991;

che, in riferimento alla violazione, nella norma impugnata, degli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, e che pertanto la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.