Ordinanza n. 318 del 1991

 

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ORDINANZA N. 318

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “    

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Angelo Salvioni, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 prima serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale contro Angelo Salvioni, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, dopo aver emesso decreto di irreperibilità dell'imputato, ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare, con ordinanza del 17 dicembre 1990 (R.O. n. 180 del 1991), ha sollevato, in riferimento gli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento del verbale dell'udienza preliminare, del decreto di irreperibilità dell'imputato emesso dal giudice per le indagini preliminari e della relata di notifica al difensore dell'imputato del decreto medesimo;

che, secondo il giudice a quo, nell'eventualità che venga disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, il giudice del dibattimento potrebbe dichiarare la nullità del decreto di rinvio a giudizio per omissione della notifica all'imputato dichiarato irreperibile, ritenendo che il decreto di irreperibilità emesso ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare abbia cessato la sua efficacia con il provvedimento conclusivo dell'udienza medesima, mentre l'inserimento degli atti processuali suddetti nel fascicolo per il dibattimento potrebbe, invece, evitare il rischio del verificarsi di nullità processuali;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata;

Considerato che la questione è stata prospettata in linea soltanto ipotetica dal momento che, nel giudizio a quo, all'atto della proposizione della stessa questione il rinvio a giudizio dell'imputato si presentava come una mera eventualità;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per assoluto difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.