Ordinanza n. 316 del 1991

 

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ORDINANZA N. 316

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Dott. Francesco GRECO                                            Giudice

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 14-bis del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1989, n. 193 (Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1991 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, sul ricorso proposto da Tesei Mario contro il Ministero dei Trasporti, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Tesei Mario;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Mario Tesei contro il Ministero dei Trasporti, del quale è dipendente con la qualifica di Ispettore aggiunto principale, per ottenere l'annullamento del provvedimento con cui è stata respinta la domanda di passaggio nella carriera direttiva, in estensione dei benefici concessi al personale di concetto del Ministero delle finanze col d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319 e con la legge 24 maggio 1989, n. 193, il T.A.R. del Lazio - Sezione distaccata di Latina, con ordinanza dell'11 gennaio 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, e dell'art. 1 della citata legge n. 193 del 1989, "nella parte in cui, nell'attribuire taluni benefici di carriera al personale dipendente dal Ministero delle finanze, non vi hanno ricompreso anche il personale, nel quale rientra il ricorrente, dipendente dal Ministero dei trasporti";

che, ad avviso del giudice remittente, la diversità dell'Amministrazione di appartenenza non è criterio sufficiente per giustificare la disparità di trattamento di posizioni di lavoro oggettivamente uguali, dato che il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. n. 853 del 1984 per l'ammissione ai benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. n. 319 del 1972;

che, pertanto, il menzionato art. 4, comma 14-bis, e la relativa norma di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 1 della legge n. 193 del 1989, sono giudicati contrastanti col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nonché col principio di proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, di cui all'art. 36 Cost., e col principio di buon andamento dell'Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.;

Considerato che le norme impugnate, in quanto dettano una disciplina speciale per il personale di concetto del Ministero delle finanze, non sono applicabili nel caso oggetto del giudizio principale, come premette lo stesso giudice a quo, sicché manca il primo presupposto di rilevanza della sollevata questione di costituzionalità;

che, essendo le medesime norme addotte come tertium comparationis ai fini del principio di eguaglianza, l'impugnazione doveva essere rivolta contro le norme generali che regolano lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, nella parte da cui dipende il trattamento normativo ed economico del ricorrente;

che, comunque, la giurisprudenza costante di questa Corte esclude che da una disciplina speciale, portante un trattamento più favorevole, si possa desumere un termine di paragone utile per impugnare la disciplina generale in riferimento all'art. 3 Cost. (cfr. sent. nn. 46 del 1983, 6 e 769 del 1988, 427 del 1990, e spec. ord. n. 582 del 1988);

che nemmeno il preteso contrasto con gli artt. 36 e 97 Cost. può essere prospettato in relazione alle norme denunciate, le quali, appunto in ragione del loro carattere di specialità, non possono essere censurate per non avere considerato anche il personale di Amministrazioni diverse da quella finanziaria;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 4, comma 14-bis, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria), convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1989, n. 193 (Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sezione distaccata di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

 

Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.