Sentenza n. 280 del 1991

 

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SENTENZA N. 280

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41 e dell'art. 12, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con ordinanza emessa il 27 dicembre 1990 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Zini Daniele ed I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avv. Felice Assennato per Zini Daniele;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza emessa il 27 dicembre 1990 il Pretore di Modena, nel procedimento civile vertente tra Daniele Zini e I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 96 del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione:

- questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, "nella parte in cui e perché non attribuisce agli impiegati degli enti locali la facoltà di chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondente alla durata legale dei corsi per educatore professionale di istituzione regionale (od almeno di quelli triennali istituiti dalla Regione Emilia-Romagna) ed ai quali siano ammessi i diplomati della scuola secondaria di secondo grado, qualora il titolo conseguito al termine di detti corsi sia prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera";

- questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), "nella parte in cui e perché consente il riscatto, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, dei soli periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento e non invece, indistintamente, di ogni e qualsiasi periodo di studio che sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro".

Premette l'ordinanza che il ricorrente Daniele Zini ha chiesto il riconoscimento del diritto al riscatto del periodo del corso triennale di studi per il conseguimento dell'attestato di educatore professionale, titolo indispensabile per accedere al posto da lui occupato presso la U.S.L. n. 9 di Reggio Emilia. E ciò ai fini sia dell'acquisizione del diritto all'indennità premio di servizio che della misura della prestazione previdenziale. A tali fini ha proposto questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dell'art. 69, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680.

Rileva il remittente che l'art. 69 cit. del r.d.l. n. 680 del 1938, consente il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi universitari od equiparati, purché la laurea od il titolo siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Il corso per educatore professionale non è un corso universitario previsto dalle norme sull'istruzione superiore e non è neppure un corso speciale di perfezionamento post-universitario. Osserva, peraltro, l'ordinanza che la legislazione in tema di riscatti e l'interpretazione seguitane nella giurisprudenza costituzionale, tendono a concedere ogni migliore considerazione alla preparazione professionale acquisita.

Pertanto, va sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dell'art. 69, primo comma, del regio decreto-legge n. 680 del 1938, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41.

Con riferimento agli stessi parametri costituzionali e per le medesime considerazioni, non manifestamente infondata appare, inoltre, la questione concernente l'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, in quanto non considera riscattabili, ai fini dell'indennità premio di servizio, tutti i periodi di studio dei quali sia ammesso il riscatto ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

2. - Si è costituito lo Zini, rappresentato e difeso dall'avv.to Franco Agostini: è stata depositata memoria nella quale, richiamate le precedenti sentenze della Corte costituzionale nonché le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, si insiste per la dichiarazione di illegittimità delle norme denunciate.

 

Considerato in diritto

 

1.1. - L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) consente la facoltà di riscatto dei periodi di studio universitario valutabili ai fini del trattamento di quiescenza.

Alla presente fattispecie risulta applicabile, perciò, l'art. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) il quale, peraltro, circoscrive il riscatto ai soli anni di studio per il conseguimento della laurea prescritta per la carriera intrapresa.

1.2. - Il remittente dubita della legittimità costituzionale della normativa, ravvisandola (artt. 3 e 35 Cost.) irrazionalmente discriminante della tutela lavorativa. Infatti, chi abbia conseguito, secondo la disciplina dettata con il d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e il conseguente decreto del Ministro della Sanità in data 10 febbraio 1984, il titolo di educatore professionale, a seguito di attestato abilitativo al termine di corso almeno biennale svolto presso strutture universitarie ovvero presso presidi del Servizio sanitario nazionale, cui si acceda previo diploma di istruzione secondaria di secondo grado, risulterebbe privo di siffatta tutela quando, per contro, il titolo si determini indispensabile per la carriera intrapresa.

2. - La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente posto in rilievo che la legislazione in tema di riscatto è tendenziale a concedere ogni migliore considerazione alla progressione professionale acquisita a termini di quanto qui sopra descritto (n. 1.2), quando ed in ogni caso ne sussista la rilevata indispensabilità per i fini di accesso all'impiego (cfr. in termini pressoché analoghi, sentenza n. 426 del 1990 in ordine al titolo di assistente sociale; sent. n. 133 del 1991 per il diploma di tecnico-fisioterapista e della riabilitazione).

L'evoluzione positiva in tali sensi seguita, della quale partecipa la presente vicenda, si radica ovviamente nella necessità di consentire l'immissione in carriera, segnatamente per profili di compiti e di attività emergenti ex novo nella complessa società odierna, di personale idoneo per cultura e specifica preparazione, tra l'altro soggettivamente svantaggiato, per i periodi di corso seguiti, rispetto al momento d'impiego nelle pubbliche amministrazioni.

Talché la norma impugnata è indubbiamente, anche nella puntuale vicenda odierna, affetta da irrazionalità ex art. 3 della Costituzione, restando assorbita ogni altra prospettazione: conseguentementeillegittima nella parte in cui non soddisfa gli enunciati principi.

3. - Il remittente, per gli scopi assentiti nell'art. 12, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) vorrebbe estesa la declaratoria a ogni altro generale periodo di studi finalizzato al conseguimento del titolo. Ma ciò esula palesemente dai termini della causa odierna: va, dunque, pronunciata l'inammissibilità della relativa questione.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento dell'attestato abilitante all'attività di educatore professionale, rilasciato da presídi del Servizio sanitario nazionale ovvero da strutture universitarie, quando il detto titolo si sia reso indipensabile per l'accesso, nel pubblico impiego, alle inerenti mansioni;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non stabilisce onnicomprensivamente la facoltà di riscatto, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, di ogni e qualsiasi periodo di studio, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.