Sentenza n. 251 del 1991

 

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SENTENZA N. 251

 

ANNO 1991

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                   Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 447, 448 e 563 del codice di procedura penale, in relazione al combinato disposto degli artt. 2, comma primo, prima parte e n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), e 6, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Roma nel procedimento penale a carico di Fagotti Giuseppe ed altro iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1991;

 

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Giuseppe Fagotti e Cosimo Andreocci, imputati del reato di costruzione abusiva, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Roma - dopo aver ricevuto, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, richiesta congiunta dal pubblico ministero e dagli imputati di applicazione della pena di venti giorni di arresto e di otto milioni di ammenda - ha sollevato d'ufficio, con ordinanza del 13 dicembre 1990 (R.O. n. 98 del 1991), la questione di legittimità costituzionale degli artt. 447, 448 e 563 dello stesso codice, per violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione, in relazione al combinato disposto dell'art. 2, primo comma, prima parte e n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e dell'art. 6, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), nella parte in cui le norme denunciate "non prevedono che nella fase delle indagini preliminari la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale sia emessa in pubblica udienza".

 

In premessa il giudice remittente richiama una recente pronuncia della Corte di cassazione (Sez. I, 19 febbraio 1990, ric. Migliardi) secondo cui la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale non comporterebbe un accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine al reato addebitatogli e non sarebbe, pertanto, da ricomprendere tra le sentenze di condanna. Dissentendo da tale orientamento, il giudice a quo ritiene che la sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale sia, invece, da qualificare come sentenza di condanna, in quanto l'applicazione di una sanzione penale non potrebbe scaturire altro che da un accertamento di responsabilità compiuto dal giudice: e ciò sia alla luce dei principi sanciti dagli artt. 27, primo comma, 25 e 101 della Costituzione, sia in base all'art. 6, primo comma, della legge 4 agosto 1955, n. 848, concernente la ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, dove si attribuisce soltanto al giudice la valutazione della responsabilità penale e della fondatezza delle accuse. Nell'ordinanza di rinvio si aggiunge anche che la natura di sentenza di condanna della pronunzia emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di rito sarebbe stata da parte di questa Corte già adombrata nella sentenza n. 66 del 1990 e successivamente chiarita in termini definitivi nella sentenza n. 313 del 1990.

 

Tanto premesso, il giudice remittente ravvisa un contrasto tra gli artt. 447, 448 e 563 del codice di procedura penale - che prevedono il rito in camera di consiglio per l'adozione, nel corso delle indagini preliminari, della sentenza di cui all'art. 444 dello stesso codice - e la regola dettata dall'art. 6 della citata Convenzione, dove si prevede che la sentenza deve essere resa pubblicamente, mentre le eccezioni alla regola della pubblicità devono essere valutate in concreto dal giudice solo in relazione a singole fattispecie, richiamate dalla norma in vista della tutela di interessi specifici. La pubblicità dell'udienza - ad avviso del giudice a quo - dovrebbe, pertanto, valere per ogni tipo di giudizio nel corso del quale debba emettersi una sentenza che dichiari la colpevolezza dell'imputato, dal momento che la pubblicità realizza il fine precipuo della garanzia di trasparenza del processo nei confronti sia dell'imputato che della collettività.

 

Di conseguenza, il legislatore delegato, nell'emanare le disposizioni impugnate, non si sarebbe attenuto alla "direttiva primaria" espressa dall'art. 2, primo comma, prima parte, della legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81, secondo cui "il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale". Le norme denunciate non sarebbero altresì conformi alla direttiva di cui all'art. 2, n. 45, della stessa legge di delegazione che, nel dettare le caratteristiche del procedimento preordinato all'applicazione della pena su richiesta delle parti, individuerebbe nella pubblicità - pur senza prevederla esplicitamente - un requisito necessario della procedura. Da qui il sospetto di violazione dell'art. 76 della Costituzione.

 

Infine, le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto - sempre secondo il giudice remittente - anche con l'art. 3 della Costituzione, poiché in base ad esse "la medesima pena per un identico reato può essere inflitta ad un imputato senza la garanzia della pubblicità dell'udienza rispetto ad un altro imputato giudicato con rito ordinario".

 

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata.

 

Nel suo atto di intervento l'Avvocatura richiama, in particolare, la tesi della derogabilità del principio della pubblicità dei dibattimenti giudiziari, quando ricorrano obbiettive e razionali giustificazioni nell'interesse del funzionamento della giustizia.

 

 

Considerato in diritto

 

 

1. - La questione in esame investe la legittimità costituzionale degli artt. 447, 448 e 563 del codice di procedura penale, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti nel corso delle indagini preliminari. Ad avviso del giudice remittente, tali articoli - nella parte in cui non prevedono l'emanazione in pubblica udienza della sentenza che dispone, in tale fase, l'applicazione della pena su richiesta delle parti - verrebbero a violare:

 

a) l'art. 76 della Costituzione, in relazione al combinato disposto dell'art. 2, comma primo, prima parte e n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e dell'art. 6, comma primo, della legge 4 agosto 1955, n. 848, dal momento che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, dovendosi qualificare come vera e propria sentenza di condanna, fondata sull'accertamento della responsabilità dell'imputato, dovrebbe "essere resa pubblicamente", secondo quanto previsto sia dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (recepito nel diritto interno a seguito della legge n. 848 del 1955 e operante come direttiva di portata generale per la riforma del codice di procedura penale) sia dalla direttiva n. 45 della legge di delegazione n. 81 del 1987;

 

b) l'art. 3 della Costituzione, per il fatto di determinare una disparità di trattamento tra persone sottoposte a giudizio, conseguente al fatto che una stessa pena per un identico reato potrebbe essere inflitta ad un imputato senza la garanzia della pubblicità e ad un altro, giudicato con il rito ordinario, con il rispetto di tale garanzia.

 

2. - La questione non è fondata.

 

L'ordinanza di rinvio individua il profilo preminente dell'eccezione sollevata nella natura di sentenza di condanna che andrebbe riferita alla pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti, nonché nell'"eccesso di delega" che, in relazione a tale natura, verrebbe a inficiare le norme impugnate, specialmente in relazione all'art. 6, primo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dove, in materia giurisdizionale, viene stabilito il diritto di ogni persona "ad un'equa e pubblica udienza", quando si tratti di determinare la "fondatezza di un'accusa penale", con la conseguenza che la sentenza penale "deve essere resa pubblicamente", salvo eccezioni particolari disposte, di volta in volta, dall'organo giudicante ai fini della tutela di interessi specificamente indicati dalla stessa norma.

 

In proposito, va rilevato che - come ricorda l'ordinanza in esame - questa Corte ha già avuto modo di soffermarsi sui caratteri della sentenza che, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, dispone l'applicazione della pena richiesta dalle parti: ora sottolineando le analogie e le diversità tra il rito previsto per il giudizio abbreviato e quello relativo al "patteggiamento", entrambi fondati "sull'accordo tra accusa e difesa", ma differenziati nel contenuto dell'accordo, che, nel primo caso, attiene soltanto alle norme processuali da adottare, mentre, nel secondo, investe anche il merito del processo e la misura della pena (v. sent. n. 66 del 1990); ora ponendo in luce la natura giurisdizionale e non meramente "notarile" della funzione esercitata dal giudice nell'applicazione della pena richiesta dalle parti, dal momento che, ai sensi dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale, spetta all'organo giudicante valutare motivatamente, oltre che la necessità di addivenire ad un proscioglimento a norma dell'art. 129 dello stesso codice, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze, nonché la congruità della pena indicata dalle parti (v. sent. n. 313 del 1990).

 

La giurisprudenza costituzionale richiamata non ha inteso, peraltro, riferire alla sentenza adottata a seguito di "patteggiamento" la natura propria della sentenza di condanna disposta sulla base di un accertamento pieno della fondatezza dell'accusa e della responsabilità dell'imputato. Al contrario, nei precedenti ricordati, questa Corte ha ripetutamente sottolineato come l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, anziché comportare un accertamento pieno di responsabilità, basato sul contraddittorio tra le parti, trovi il suo fondamento primario nell'"accordo tra pubblico ministero ed imputato sul merito dell'imputazione (responsabilità dell'imputato e pena conseguente)" (sent. n. 66 del 1990), dal momento che chi chiede la pena pattuita "rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa" (sent. n. 313 del 1991).

 

Nella costruzione del rito speciale regolato dagli artt. 444 e 448 del codice di procedura penale, viene, dunque, a emergere - pur in presenza di autonomi e consistenti poteri di controllo dell'organo giudicante - un profilo di "negozialità" che spiega il fatto che, in questo rito, proprio in conseguenza dell'accordo raggiunto tra le parti sulla specie e la misura della pena, l'indagine del giudice in ordine alla responsabilità dell'imputato possa essere limitata a profili determinati, senza investire quell'accertamento pieno e incondizionato sui fatti e sulle prove che rappresenta, nel rito ordinario, la premessa necessaria per l'applicazione della sanzione penale. D'altro canto, è pur sempre il rilievo dato alla volontà delle parti - ed in particolare, a quella dell'imputato - che conduce anche ad attenuare, nel procedimento speciale di cui è causa, quell'esigenza di garanzia a favore della persona perseguita da un'accusa penale cui risulta collegato, nell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il requisito della pubblicità dei processi: attenuazione che, se non porta certo a qualificare la pubblicità del processo come diritto disponibile da parte dell'imputato (stante anche la presenza di un interesse oggettivo connesso al controllo sociale sul processo), consente, peraltro, di giustificare la deroga apportata nell'ambito di un rito quale quello in esame, dove la scelta dell'imputato, anche ai fini degli effetti del giudizio, assume un rilievo particolare e dove l'assenza di pubblicità può talvolta rappresentare uno degli elementi incentivanti o "premiali" atti a favorire tale scelta.

 

Del resto, l'impossibilità di riferire alla sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale la natura di vera e propria sentenza di condanna trova una conferma diretta anche nella disciplina espressa nell'art. 445 dello stesso codice, dove la sentenza che dispone l'applicazione della pena richiesta dalle parti viene "equiparata" a determinati fini, ma non identificata con la sentenza di condanna: con la conseguenza che a tale pronuncia non vengono collegati alcuni degli effetti tipici della condanna, quali il pagamento delle spese processuali (salvo la limitata eccezione in tema di spese processuali a favore della parte civile, di cui alla sentenza di questa Corte n. 443 del 1990) o l'applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza.

 

Escluso, dunque, che la sentenza adottata ai sensi dell'art. 444 del codice di rito possa assumere le caratteristiche proprie di una sentenza di condanna basata sull'accertamento pieno della "fondatezza dell'accusa penale", viene anche a perdere valore il riferimento, operato nell'ordinanza di rinvio, all'art. 6, primo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955) come norma interposta ai fini della configurazione dell'"eccesso di delega" che è stato denunciato.

 

Né maggior valore può assumere, a questo fine, il richiamo - sempre espresso nell'ordinanza - alla direttiva n. 45 della legge di delegazione n. 81 del 1987 dove sono stati formulati i principi ed i criteri direttivi in tema di "patteggiamento". Tale direttiva, infatti, enuncia il principio che "il giudice, in udienza, applichi la sanzione nella misura richiesta, provvedendo con sentenza inappellabile", ma non offre alcuna indicazione per la soluzione del problema in esame, dal momento che non esprime né una scelta esclusiva a favore dell'udienza pubblica né una preclusione per il rito camerale. Al contrario, la stessa direttiva, nel prevedere che il "patteggiamento" possa essere richiesto al giudice fino all'apertura del dibattimento, viene a convalidare la soluzione adottata dall'art. 447 del codice di procedura penale con riferimento all'ipotesi di richiesta avanzata nel corso delle indagini preliminari, nonché quella delineata nell'art. 448, primo comma, dello stesso codice, dove la pronuncia della sentenza di applicazione della pena "patteggiata" viene riferita a diverse fasi di sviluppo del processo, implicando, di conseguenza, una diversificazione delle forme attraverso cui la stessa sentenza dev'essere adottata.

 

3. - Del tutto infondato risulta, infine, il profilo enunciato in relazione all'asserita lesione dell'art. 3 della Costituzione. Il fatto che una stessa pena per uno stesso reato possa scaturire da processi dove l'elemento della pubblicità risulti diversamente regolato rappresenta, infatti, una mera eventualità connessa alla diversificazione dei riti, ma in nessun caso può configurare una disparità di trattamento imputabile agli enunciati della legge e suscettibile di riflettersi significativamente all'interno di una stessa categoria di giudicabili.

 

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Roma nei confronti degli artt. 447, 448 e 563 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, nella fase delle indagini preliminari, la sentenza di applicazione della pena su richiesta dalle parti, ai sensi dell'art. 444 dello stesso codice, sia emessa in pubblica udienza, per violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione, in relazione al combinato disposto dell'art. 2, comma primo, prima parte e n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e dell'art. 6, comma primo, della legge 4 agosto 1955, n. 848.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 maggio 1991.

 

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

 

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.