Ordinanza n. 241 del 1991

 

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ORDINANZA N. 241

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Cutolo Sergio, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Sergio Cutolo per il reato di calunnia, il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 29 ottobre 1990 emanata nella fase predibattimentale, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio per difetto nelle notificazioni e disponeva l'invio degli atti al giudice per le indagini preliminari;

che detto giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 30 ottobre 1990, affermava l'insussistenza della dichiarata nullità del decreto di citazione a giudizio e rinviava gli atti al Tribunale di Ancona ritenendo che spettasse al giudice del dibattimento rinnovare le notificazioni del decreto di citazione a giudizio;

che il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 27 novembre 1990, affermava che la dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio contenuta nell'ordinanza del 29 ottobre 1990 aveva provocato la regressione del procedimento alla fase precedente, e, rientrando la rinnovazione del decreto di citazione nella competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari, gli restituiva gli atti;

che il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 5 dicembre 1990 (R.O. n. 69 del 1991), rilevando la sussistenza di una stasi processuale originata dal contrasto con il giudice del dibattimento, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, dove risulta stabilito che, nei casi di conflitto, "qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo";

che la norma impugnata, secondo il giudice a quo, contrasterebbe con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, poiché la sua applicazione costringerebbe il giudice per le indagini preliminari a porre in essere un'attività processuale non prevista da alcuna disposizione di legge, in virtù di un provvedimento, ritenuto erroneo, di altra autorità giudiziaria, in ordine al quale il giudice per le indagini preliminari non ha alcuna facoltà di controdeduzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che non sussiste il denunciato contrasto della norma impugnata con il principio di soggezione del giudice alla legge, di cui all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, poiché la prevalenza della decisione del giudice del dibattimento, in caso di contrasto con il giudice per le indagini preliminari, è prevista proprio da una disposizione avente forza di legge, inserita nel codice di procedura penale;

che il principio dell'indipendenza dei giudici, come affermato dalla Corte in riferimento ai vincoli per le decisioni dei giudici derivanti dalla pluralità dei gradi di giurisdizione (sentt. nn. 142 del 1971 e 50 del 1970), comporta, nel sistema processuale, la previsione di disposizioni preordinate al coordinamento dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, mediante l'individuazione della competenza e la determinazione degli effetti degli atti processuali, anche in relazione all'attività di altra autorità giudiziaria, allo scopo di perseguire finalità di giustizia, e, come nel caso della norma in esame, la sollecita definizione del processo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 101 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con la ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.