SENTENZA N. 189
ANNO
1991
REPUBBLICA
ITALIANA
In
nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Ettore GALLO Presidente
Dott. Aldo CORASANITI Giudice
Prof. Giuseppe BORZELLINO “
Dott. Francesco GRECO “
Prof. Gabriele PESCATORE “
Avv. Ugo SPAGNOLI “
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA “
Prof. Antonio BALDASSARRE “
Prof. Vincenzo CAIANIELLO “
Avv. Mauro FERRI “
Prof. Luigi MENGONI “
Prof. Enzo CHELI “
Dott. Renato GRANATA “
Prof. Giuliano VASSALLI “
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n.
1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti)
nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 novembre 1990 dal Pretore di Genova
nel procedimento civile vertente tra Stefania Parodi e l'I.N.P.S., iscritta al
n. 758 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 23 novembre 1990 dal Pretore di Torino
nel procedimento civile vertente tra Margarete Palme
e l'I.N.P.S., iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di Stefania Parodi, Margarete Palme e dell'I.N.P.S.;
Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Udito l'avv.to Pasquale Vario per l'I.N.P.S.;
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 16 novembre 1990 (R.O. n. 758 del 1990) il Pretore
di Genova, nel procedimento civile vertente tra Stefania Parodi e I.N.P.S., ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2, della
legge 12 agosto 1962 n. 1338 (come riformulato dall'art. 24 della legge 30
aprile 1969 n. 153), nella parte in cui esclude dal diritto alla pensione prevista
dall'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (modificato dall'art. 2 della
legge 4 aprile 1952 n. 218), il coniuge del pensionato che abbia contratto
matrimonio in età superiore a 72 anni, quando il matrimonio sia durato meno di
due anni.
L'ordinanza premette che Stefania Parodi vedova Valle aveva,
a seguito del decesso in data 17 marzo 1984 del proprio coniuge, presentato
all'I.N.P.S. domanda per ottenere la pensione di riversibilità, che peraltro
era stata respinta dall'Istituto per essere il matrimonio con il Valle (nato il 26 luglio 1908 e coniugato con
Secondo il giudice a quo la norma appare in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, giacché introduce
discriminazioni della cui ragionevolezza è a dubitarsi
anche alla luce dell'evolvere del costume sociale, apparendo carente di
giustificazione la presunzione, posta a fondamento della norma stessa, di non
rispondenza del matrimonio contratto dal pensionato di oltre 72 anni, qualora
durato meno di un biennio, ai contenuti ed agli scopi del vincolo coniugale.
Le limitazioni sarebbero, poi, in contrasto anche con i
principi di tutela del matrimonio e dell'istituto familiare posti dagli artt. 29 e 31 della Costituzione, per la remora alla formazione di
un nucleo familiare nei confronti di una categoria di soggetti individuati solo
in base all'età; in contrasto, infine, con l'art. 38 della Costituzione, atteso
che viene negata, in assenza di una apprezzabile esigenza di interesse
generale, la garanzia costituzionale di assistenza e previdenza che, anche
nella pensione di riversibilità, trova concreta attuazione.
A ulteriore sostegno delle
motivazioni addotte rileva l'ordinanza che, con sentenza n. 123 del
16 marzo 1990, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art.
81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092,
che subordinava, appunto, il diritto alla pensione di riversibilità per il
coniuge superstite, in caso di matrimonio avvenuto dopo la cessazione dal
servizio e dopo il compimento di 65 anni, alla condizione che il matrimonio
fosse durato almeno due anni.
2. - Con ordinanza emessa il 23 novembre 1990 (R.O. n. 67 del 1991) il Pretore di
Torino, nel procedimento civile vertente tra Margarete
Palme ed I.N.P.S., ha dichiarato "infondata ma certo non in maniera
manifesta" la medesima questione di legittimità costituzionale, senza
peraltro indicare direttamente alcun parametro di raffronto.
Premesso che Margarete Palme,
coniugata in data 14 novembre 1979, aveva chiesto la pensione di riversibilità
a seguito della morte del marito Luigi Sessa, nato il 18 agosto 1897 e deceduto
il 18 novembre
3.1 - Con atto depositato il 15 febbraio 1991 - nel giudizio
iscritto al R.O. n. 67 del
1991 - si è costituita
In entrambi i giudizi, con atto depositato, rispettivamente,
il 5 febbraio e il 9 marzo 1991, si è costituito l'I.N.P.S. deducendo che la
pensione di riversibilità al coniuge superstite non può assurgere a causa
giustificativa di un sentito bisogno per la vita di coppia ovvero per
l'attuazione di una unione per meglio affrontare
insieme le esigenze quotidiane della esistenza.
D'altra parte, pur avendo previsto la sentenza della
Corte n. 123 del 1990 un tendenziale avvicinamento fra il rapporto di
lavoro pubblico e privato, non risulta essersi ancora
verificato un processo di osmosi integrale fra i diversi tipi di rapporto.
Dal che discenderebbe che la disomogeneità fra lavoro
pubblico e privato comporta la non comparabilità degli specifici differenti
sistemi pensionistici, restando pertanto ininfluente,
in punto, la sentenza
n. 123, inapplicabile ai trattamenti pensionistici previsti
dall'assicurazione generale obbligatoria.
Considerato
in diritto
1. - Le ordinanze concernono identica questione: i relativi
giudizi vanno riuniti per formare oggetto di un'unica pronuncia.
2.1 - L'art. 7, primo comma, n. 2
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento del
trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti) nel testo riformulato dall'art. 24 della legge 30
aprile 1969, n.153, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme
in materia di sicurezza sociale, subordina il diritto alla pensione di
riversibilità per il coniuge, quando il lavoratore pensionato abbia contratto
matrimonio dopo il compimento del settantaduesimo anno d'età, alla condizione
che il matrimonio sia durato almeno due anni.
2.2 - Il Pretore di Genova (ord. n. 758/90) dubita della
legittimità del disposto, assumendolo discriminatorio - ex art. 3 Cost. - e
carente di ragionevole giustificazione la presunzione, posta a fondamento della
norma, di mancata rispondenza del matrimonio, così contratto, ai contenuti e
agli scopi del vincolo coniugale. Le anzidette limitazioni si porrebbero in
contrasto altresì, secondo il remittente, tanto con i principi di tutela del
matrimonio e dell'istituto familiare posti dagli artt. 29
e 31 della Costituzione, quanto - venendo meno la garanzia di assistenza e
previdenza - con quelli insiti nel successivo art. 38.
3. - La questione è fondata.
Così, ricorda
Talché va osservato e riconfermato che per la loro immediata
incidenza sull'istituto matrimoniale, principi e disposizioni del genere qui
descritto si pongono del tutto irrazionali nel quadro specifico, proprio al
vincolo di coniugio.
Il che comporta, assorbita ogni altra prospettazione, anche
per la fattispecie odierna una declaratoria di illegittimità,
ex art. 3 della Costituzione.
4. - Il Pretore di Torino (ord. n. 67 del 1991) solleva
incidente con analoghi contenuti. Tuttavia, il remittente, a parte il non aver
indicato i puntuali parametri costituzionali che si assumono violati, dichiara
espressamente "infondata, ma certo non in maniera manifesta, la
questione": la contraddittoria rimessione in tali ambigui termini comporta
l'inammissibilità dell'incidente medesimo.
per
questi motivi
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,
n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30
aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale), sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338
(Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti)
nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale), sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1991.
Ettore GALLO; Giudici:Aldo
CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo
SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
- Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano
VASSALLI.
Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.