Ordinanza n. 160 del 1991

 

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ORDINANZA N. 160

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Dott. Aldo CORASANITI                                         Presidente

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                  Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

Prof. Giuliano VASSALLI                                              “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 14 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1990 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Ottazzi Renato e E.N.P.A.L.S., iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui l'attore, pensionato E.N.P.A.L.S., lamentava il mancato riconoscimento ai propri iscritti, da parte dell'Ente in questione, degli aumenti di cui all'art. 5 della legge 14 aprile 1985, n. 140, il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 2 novembre 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della citata legge n. 140 del 1985, nella parte in cui prevede che le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale vengono "rivalutate, sentite le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni";

che il giudice a quo espone di aver accolto in precedenza analoghe domande, direttamente applicando l'art. 5, che assicura immediati miglioramenti delle pensioni superiori al minimo a carico dell'A.G.O. ed escludendo viceversa che l'E.N.P.A.L.S. rientrasse nella previsione di cui all'art. 10;

che tale ricostruzione era stata disattesa in sede di gravame dal Tribunale di Torino, il quale, nel ritenere operante nella specie il citato art. 10, aveva peraltro dubitato - con ordinanza del 18 luglio 1990 - della legittimità costituzionale degli artt. 7 e seguenti del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, sempre sotto il profilo dell'esclusione dei pensionati E.N.P.A.L.S. dagli aumenti suddetti;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza della questione, richiamandosi alle considerazioni svolte nell'analogo giudizio promosso dal Tribunale di Torino;

Considerato che con legge 27 febbraio 1991, n. 59 è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione dei settori privato e pubblico;

che, in particolare, l'art. 1 del citato provvedimento estende anche alle pensioni gestite dall'E.N.P.A.L.S. i miglioramenti previsti in favore dei trattamenti a carico del regime generale;

che è pertanto necessario un riesame della rilevanza della questione da parte del giudice a quo alla stregua della sopravvenuta normativa;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dispone la restituzione degli atti al Pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

 

Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA - Giuliano VASSALLI.

 

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.