Ordinanza n. 113 del 1991

 

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ORDINANZA N. 113

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

prof. Vincenzo CAIANIELLO                                        “

avv. Mauro FERRI                                                            “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 60, primo comma, n. 7, lett. b), e 61 della legge 31 luglio 1954, n. 599 ("Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica"), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1989 dal Tribunale Amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Fochetti Franco contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 665 del registro ordinanze 1990, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Fochetti Franco;

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 5 luglio 1989 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, nel corso del procedimento promosso da Fochetti Franco, brigadiere dei Carabinieri, contro il Ministero della Difesa per l'annullamento del decreto ministeriale n. 102 del 9 agosto 1988 in base al quale era stato dichiarato incorso nella perdita del grado per condanna penale con l'interdizione dai pubblici uffici e conseguentemente cessato dal servizio permanente effettivo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli art. 60, primo comma, n. 7, lett. b), e 61 della legge 31 luglio 1954 n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica), nella parte in cui prevedono la perdita del grado di diritto, senza il previo inizio e svolgimento del procedimento disciplinare, nonché la perdita del posto di lavoro anche in presenza di sospensione condizionale della pena;

che il giudice a quo - nel richiamare la sentenza n. 971 del 1988 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità, tra l'altro, dell'art. 85, lett. a), d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) nella parte in cui non prevede, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare - ritiene che le stesse esigenze di indispensabile gradualità sanzionatoria si pongano anche nell'ipotesi analoga prevista dagli artt. 60, primo comma, n. 7, lett. b), e 61 della citata legge n. 599 del 1954;

Considerato che nel sistema delineato da tale ultima legge gli artt. 60 e 61 riguardano l'ipotesi della perdita del grado, mentre la cessazione dal servizio permanente effettivo è prevista, come conseguenza della perdita del grado, dall'art. 26, primo comma, lett. g);

che sono denunziati formalmente soltanto gli artt. 60 e 61 e non anche l'art. 26, primo comma, lett. g), ma che tuttavia il sospetto di incostituzionalità sollevato dal giudice a quo si riferisce univocamente anche a quest'ultimo, in quanto l'ordinanza di rimessione mette in discussione la legittimità costituzionale pure dell'automatica perdita del posto di lavoro;

che con riferimento tanto alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, cui consegue la perdita del grado, quanto alla destituzione, con possibile estensione alla cessazione dal servizio permanente effettivo per equivalenza di effetti, dettano nuove disposizioni rispettivamente l'art. 4 e l'art. 9, in relazione all'art. 10, della sopravvenuta legge n. 19 del 1990;

che di conseguenza gli atti vanno restituiti al giudice remittente affinché riesamini la situazione alla luce della nuova legge, rivalutando la rilevanza della questione proposta;

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dispone la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.