Ordinanza n. 101 del 1991

 

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ORDINANZA N. 101

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANELLO                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma secondo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, nel procedimento penale a carico di Peethambaram Sri Kanton iscritta al n. 683 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 prima serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Peethambaram Sri Kanton per reati di rapina e lesioni personali aggravate il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, a seguito di richiesta del pubblico ministero, emetteva decreto con il quale disponeva che si procedesse a giudizio immediato;

che l'imputato, nei termini di legge, chiedeva di essere giudicato con il rito abbreviato, ma il medesimo giudice dichiarava inammissibile tale richiesta, affermando di non poter decidere allo stato degli atti;

che il Tribunale di Palermo, competente per il giudizio immediato, con ordinanza del 1 giugno 1990, emanata nella fase predibattimentale, ritenendo che il giudizio dovesse essere definito con il rito abbreviato, sollevava conflitto ai sensi dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale (d.P.R. 22 settembre 1989, n. 447) e rimetteva gli atti al giudice per le indagini preliminari invitandolo a procedere con il rito abbreviato;

che detto giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 2 luglio 1990 (R.O. n. 683/1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, dove risulta stabilito che, nei casi di conflitto, "qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo";

che la norma impugnata, secondo il giudice a quo, contrasterebbe sia con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, in quanto la decisione del giudice del dibattimento assumerebbe la caratteristica di una "prescrizione" impartita da un organo giurisdizionale ad un altro organo giurisdizionale, sia con l'art. 102, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 65 dell'Ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), che riserva alla Corte di cassazione il compito di decidere sui conflitti di competenza tra i diversi organi della giurisdizione ordinaria;

Considerato che, nel caso di specie, l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo, cui si riferisce l'ordinanza di rimessione, non può qualificarsi "decisione" ai sensi dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, in quanto nessuna disposizione del codice medesimo consente al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del giudice per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito abbreviato;

che il principio dell'insindacabilità da parte del giudice del dibattimento della decisione del giudice per le indagini preliminari concernente il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato trova conferma nel dettato di cui all'art. 431 del codice di procedura penale, che, regolando la formazione del fascicolo del giudice del dibattimento, preclude a quest'ultimo, nella fase predibattimentale, l'accesso completo agli atti relativi alle indagini preliminari, sulla cui base il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto non possibile definire il processo allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 440, primo comma, del codice di procedura penale;

che, pertanto, il disposto dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, non può trovare applicazione nel giudizio a quo, non sussistendo il presupposto costituito dalla "decisione" adottata da uno dei due giudici in contrasto, e che a risolvere simili situazioni processuali soccorrono i mezzi ordinari previsti dall'ordinamento per dirimere i conflitti di competenza funzionale tra giudici.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1991.